LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 169 del 28.01.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 17) RICORSO DEL CALCIATORE Mirko SANTOBUONO/S.G.GALLARATESE A.S.D.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 169 del 28.01.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
17) RICORSO DEL CALCIATORE Mirko SANTOBUONO/S.G.GALLARATESE A.S.D.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/10/2012 il sig.Mirko SANTOBUONO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.G.GALLARATESE A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.250,00 relativamente alla
Stagione Sportiva 2011/12.
Precisando di non aver percepito rate,richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.
La Società non depositava alcuna memoria ne inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.G.GALLARATESE A.S.D. al pagamento in favore del sig.Mirko SANTOBUONO della somma di €.5.250,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e
firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.