F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062 del 30 Gennaio 2013 (174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMILCARE RIVETTI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl), PIETRO PORRO (all’epoca dei fatti Vice Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl), WALTER BELLIA (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Chieti Calcio Srl), GIORGIO ZANON (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), LUIGI MASSA (ora Consigliere e all’epoca dei fatti Presidente del Collegio sindacale della Società AS Casale Calcio Srl), Società CALCIO COMO Srl, CHIETI CALCIO Srl e CASALE CALCIO Srl – (nota n. 3221/137 pf12-13/SP/AM/ma del 29.11.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062 del 30 Gennaio 2013 (174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMILCARE RIVETTI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl), PIETRO PORRO (all’epoca dei fatti Vice Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl), WALTER BELLIA (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Chieti Calcio Srl), GIORGIO ZANON (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), LUIGI MASSA (ora Consigliere e all’epoca dei fatti Presidente del Collegio sindacale della Società AS Casale Calcio Srl), Società CALCIO COMO Srl, CHIETI CALCIO Srl e CASALE CALCIO Srl - (nota n. 3221/137 pf12-13/SP/AM/ma del 29.11.2012). Con atto del 29/11/12 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare: 1. il Sig. Amilcare Rivetti, Presidente e Legale rappresentante, all'epoca dei fatti, della Società Calcio Como Srl; 2. il Sig. Pietro Porro,Vice Presidente e Legale rappresentante, all'epoca dei fatti, della Società Calcio Como Srl; 3. il Sig. Walter Bellia, Legale rappresentante della Società Chieti Calcio Srl; 4. il Sig. Giorgio Zanon, Legale rappresentante, all'epoca del fatti, della Società AS Casale Calcio Srl; 5. il Sig. Luigi Massa, attualmente Consigliere ed all'epoca dei fatti Presidente del Collegio Sindacale della Società Casale Calcio Srl; 6. le Società Calcio Como Srl, Chieti Calcio Srl e AS Casale Calcio Srl, per rispondere: il Sig. Amilcare Rivetti della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS e dell'art. 8, commi 1, 2 e 4, del CGS per avere fatto uso depositando, al fine di ottenere l'iscrizione di quest'ultima al campionato di Prima Divisione di Lega Pro 2012- 2013, una garanzia bancaria a prima richiesta di € 600.000,00, apparentemente rilasciata dalla Allianz Bank Financial Advisor Spa, che sapeva già non essere veridica e cosi tentando di eludere la normativa federale e, comunque, per non essersi preventivamente accertato dell'idoneità della detta garanzia; il Sig. Pietro Porro della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, commi 1, 2 e 4, del CGS, per aver sottoscritto, al fine di ottenere l'iscrizione della detta Società al campionalo di Prima Divisione di Lega Pro 2012-2013, una garanzia bancaria a prima richiesta di € 600.000,00, apparentemente rilasciata dalla Allianz Bank Financial Advisor Spa, che sapeva già non essere veridica ed utilizzata a corredo della domanda di iscrizione al campionato di Prima Divisione della Lega Pro 2012-2013; il Sig. Walter Bellia della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, e dell'art. 8, commi 1, 2, 4, del CGS per aver sottoscritto e fatto uso, al fine di ottenere l'iscrizione al campionato di seconda divisione di Lega Pro 2012-2013, di una garanzia bancaria a prima richiesta apparentemente rilasciata dalla Allianz Bank Financial Advisor Spa di € 300.000,00, che sapeva già non essere veridica così tentando di eludere la normativa federale e, comunque, per non essersi preventivamente accertato dell'idoneità della detta garanzia ed utilizzata a corredo della domanda di iscrizione al campionato di Seconda Divisione della Lega Pro 2012-2013; il Sig. Giorgio Zanon della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, e dell'art. 8, commi 1, 2 e 4, del CGS per aver fatto uso, al fine di ottenere l'iscrizione al campionato di Seconda Divisione di Lega Pro 2012-2013, di una garanzia bancaria a prima richiesta di € 300.000,00, apparentemente rilasciata dalla Allianz Bank Financial Advisor Spa, che sapeva già non essere veridica così tentando di eludere la normativa federale e, comunque, per non essersi preventivamente accertato dell'idoneità della detta garanzia ed utilizzata a corredo della domanda di iscrizione al campionato di Seconda Divisione della Lega Pro 2012-2013; il Sig. Luigi Massa della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, e dell'art 8, commi 1, 2 e 4, del CGS per aver sottoscritto e fatto uso, al fine di ottenere l’iscrizione al campionato di seconda divisione di Lega Pro 2012-2013, di una garanzia bancaria a prima richiesta di € 300.000,00, apparentemente rilasciata dalla Allianz Bank Financial Advisor Spa, che sapeva già non essere veridica, così tentando di eludere la normativa federale e, comunque, per non essersi preventivamente accertato dell'idoneità della detta garanzia ed averla utilizzata a corredo della domanda di iscrizione al campionato di seconda divisione della Lega Pro 2012/2013; le Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti. Il tutto a fronte della comunicazione della Lega Italiana Calcio Professionistico del 23/7/12 con cui si ufficializzava di aver riscontrato l’omesso deposito della sopra indicata documentazione, da parte delle citate Società entro i termini del 30/6/12. Si sono difesi con memoria: il Casale Calcio, eccependo l’inammissibilità ed improcedibilità del deferimento, essendo stata la predetta Società già giudicata (e sanzionata) dalla Commissione disciplinare nazionale per il medesimo comportamento e rilevando, nel merito, l’assoluta insussistenza della violazione contestata per carenza della previa conoscenza della inidoneità della fideiussione bancaria inizialmente depositata. In particolare la Società ha eccepito che nella specie la responsabilità ricadrebbe sulla Allianz Bank Financial Advisor, che le avrebbe rilasciato una fideiussione che solo successivamente al deposito (avvenuto tempestivamente) si sarebbe rivelata falsa. Il Como Calcio ed i Signori Rivetti e Porro hanno anche loro eccepito il divieto del bis in idem, nonché, nel merito, rilevato l’assenza di dolo e colpa, avendo i deferiti fatto legittimo ed incolpevole affidamento sulla validità ed idoneità della fideiussione de qua. Hanno poi eccepito l’estraneità ai fatti dei deferiti Porro e Rivetti. La difesa del Chieti e del Sig. Bellia non ha presentato memorie, ma all’udienza del 24/1/13 ha eccepito anch’essa la violazione del principio del ne bis in idem e, nel merito, l’assoluta carenza dei presupposti per la condanna. In sede di dibattimento la Procura federale ha chiesto: - mesi 18 (diciotto) di inibizione oltre all’ammenda di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) per il Sig. Amilcare Rivetti; - mesi 18 (diciotto) di inibizione oltre all’ammenda di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) per il Sig. Pietro Porro; - mesi 18 (diciotto) di inibizione per il Sig. Walter Bellia; - mesi 18 (diciotto) di inibizione per il Sig. Giorgio Zanon; - mesi 18 (diciotto) di inibizione per il Sig. Luigi Massa; - 2 (due) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila/00) per la Società Calcio Como Srl; - 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila/00) per la Società Chieti Calcio Srl; - 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila/00) per la Società Casale Calcio Srl; mentre la difesa degli incolpati ha eccepito anche essa la violazione del ne bis in idem e, nel merito, contestato la sussistenza di qualsiasi addebito; E’ doveroso preliminarmente evidenziare che tutti i deferiti, sono già stati giudicati per i medesimi fatti posti alla base dell’odierno deferimento, che si sono concretamente realizzati con il deposito, entro i termini previsti per l’iscrizione ai campionati di appartenenza, di fideiussioni che poi si sono rivelate essere false. In particolare, in data 30 agosto 2012, la Procura Federale ha elevato, nei confronti dei deferiti Rivetti, Calcio Como e del Sig. Flavio Foti, atto di deferimento prot. n. 1010/73, avente ad oggetto la "violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo l), paragrafo III) lett. C), punto 7), del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7.05.2012, per non aver provveduto, entro il termine del 30.06.2012, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dell'originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di e 600.000,00". Nei confronti dei deferiti Zanon, Massa e Casale Calcio la Procura ha invece presentato il deferimento del 3 Settembre 2012 (Prot. n. 1049/77), per una serie di inadempienze in sede di iscrizione al Campionato Lega Pro di Seconda Divisione 2012/2013, tra cui quella derivante dal "non aver provveduto, entro il termine del 30.06.2012, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dell'originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 300.000,00". Anche nel caso del Chieti Calcio e del Bellia si è proceduto con precedente deferimento. La scrivente Commissione ha poi irrogato le relative sanzioni, ritenendo colpevoli i deferiti, con decisioni confermate in sede di reclamo. I comportamenti fattuali portati all’odierno esame della scrivente Commissione sono quindi già stati analizzati e sanzionati dalla Giustizia Federale, con sentenze ormai definitive. Con il presente deferimento la Procura, sempre in relazione allo stesso comportamento dei deferiti, invoca oggi anche altre specifiche violazioni disciplinari. Ciò premesso, va osservato che, in sostanza, in tutti e tre i casi, sulla base di un’unica condotta e quindi di un medesimo episodio, la Procura Federale, con i primi deferimenti già definiti, ha contestato il mancato deposito di una valida fideiussione entro i termini previsti, per poi, una volta passate in giudicato le decisioni degli Organi di Giustizia Federale, contestare agli stessi soggetti, con il deferimento per cui è oggi causa, un comportamento “attivo”, consistente nel deposito di una fideiussione non valida per ottenere l’iscrizione al campionato di appartenenza. Orbene non vi è chi non veda che alla base dei primi deferimenti e di quello oggi in esame vi è pur sempre la stessa condotta, la stessa fattispecie reale, ossia l’aver i deferiti, in concreto, depositato, seppur nei termini previsti dalla vigente normativa federale, fideiussioni non idonee. Conseguenza di quanto sopra è che il deferimento oggetto del presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile, per essere la fattispecie reale già stata giudicata con sentenza passata in giudicato; diversamente si violerebbe il principio del ne bis in idem, considerato che il giudicato già formatosi in base ai precedenti procedimenti disciplinari preclude la possibilità di assoggettamento ad ulteriore sanzione in ogni ambito e settore dell'ordinamento federale della medesima condotta fenomemicamente intesa. P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dichiara improcedibile il deferimento.
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