DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 402 del 01.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE GARA DEL 20/01/2013: AZ GOLD WOMAN FUTSAL TERNANA
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 402 del 01.02.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE
GARA DEL 20/01/2013: AZ GOLD WOMAN FUTSAL TERNANA
Reclamo preposto dalla società FUTSAL TERNANA avverso l’esito della gara AZ
GOLD WOMAN – FUTSAL TERNANA del 20.01.2013.
In merito al giovame riferito in oggetto, il Giudice Sportivo eccepisce
preliminarmente che le motivazioni inoltrate dalla società ricorrente
sono pervenute al di là dei termini indicati dall'art. 29 comma 4 lettera
B del CGS. Infatti, essendosi svolta la gara in data 20.1.2013, le relati
ve motivazioni dovevano pervenire entro e non oltre il giorno 23.1.2013,
e non, com'è accaduto, in data 28.1.2013. Ne consegue pertanto che il
ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 371 del 24.1.2013, decide:
a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due
squadre al termine dell'incontro. AZ Gold Woman - Futsal Ternana 4 - 1;
b) la tassa di reclamo viene addebitata alla società ricorrente.
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