COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 14.02.2013 DELIBERA del Giudice Sportivo Gara del 2/ 2/2013 REAL ACCIARELCAMPESE – BENESTARNATILESE Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.107;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 14.02.2013 DELIBERA del Giudice Sportivo Gara del 2/ 2/2013 REAL ACCIARELCAMPESE - BENESTARNATILESE Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.107; letto il reclamo con il quale la società Real Acciarelcampese ha chiesto la ripetizione della gara sostenendo che la gara stessa, nonostante alcuni spiacevoli episodi verificatesi in campo, si sarebbe svolta regolarmente; letto, altresì, il reclamo fatto pervenire dalla società Benestarnatilese con il quale chiede la prosecuzione della gara sospesa dall'arbitro al 68' di gioco e, in subordine, la ripetizione della stessa, sostenendo che si sarebbe svolta regolarmente e che, per quanto verificatesi in campo non sussistevano i motivi per chiuderla anticipatamente; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 22º del IIº tempo dopo la segnatura della rete da parte della società Benestarnatilese, uno dei giocatori di detta squadra esultava e con gesti irriguardosi insultava i sostenitori della squadra avversaria; - che a questo punto si accendeva una rissa alla quale partecipavano "quasi tutti i calciatori sia titolari che di riserva delle due squadre", mentre l'assistente dell'arbitro della società Real Acciarelcampese minacciava l'arbitro con l'asta della bandierina, mentre persone estranee entravano abusivamente in campo; - che l'arbitro tra i corrissanti riusciva ad identificare i giocatori Mammoliti Giuseppe (Benestarnatilese), Crupi Mario (Real Acciarelcampese) e Sanci Cosimo (Benestarnatilese), nonchè i Sigg.Favale Francesco e Amato Giuseppe rispettivamente assistente dell'arbitro per la società Real Acciarelcampese e Benestarnatilese (nei confronti dei detti giocatori e dirigenti sono stati già adottati i consequenziali provvedimenti disciplinari con C.U. n. 107); - che l'arbitro "vista la situazione in campo, visti gli animi tesi e le minacce che si scambiavano i calciatori" riteneva che non vi fossero più le condizioni di tutela per l'incolumità di tutti i presenti e considerava la gara chiusa anticipatamente; ritenuto, a parere di questo Giudice Sportivo, che le circostanze addotte dall'arbitro non appaiano tali da giustificare la decisione assunta di sospendere definitivamente la gara ed in particolare che è da escludersi che il comportamento dei giocatori di entrambe le squadre sia stato tale da creare una obiettiva situazione di pericolo per l'arbitro stesso e per tutti "i presenti" in considerazione anche della presenza delle Forze dell'Ordine, del Commissario di Campo e del tentativo da parte loro, insieme ad alcuni dirigenti e calciatori di entrambe le squadre, di riportare la calma in campo; parimenti, il comportamento minaccioso tenuto dal Sig.Favale Francesco dirigente della società Real Acciarelcampese nei confronti dell'arbitro, non è stato di tale entità da menomare l’indipendenza di giudizio del direttore di gara il quale avrebbe potuto proseguire nella direzione dell’incontro dopo l'adozione dei provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili; per questi motivi, vsto l'art. 17 comma 4 del C.G.S.; delibera 1) disporre la ripetizione della gara e trasmettere gli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza; 2) accreditare sul conto delle società Benestarnatilese e Real Acciarelcampese le tasse reclamo versate.
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