F.I.F.A. – Commissione per lo Status dei Calciatori (2012-2013) – controversie agenti di calciatori – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione del Giudice Unico della Commissione per lo Status dei Calciatori a Zurigo, in Svizzera, il 18 luglio 2012, da Geoff Thompson (Inghilterra) giudice unico della Commissione per lo status dei giocatori, su una richiesta presentata dall’ agente di calciatori L, come “Ricorrente” contro il club X club, come “Resistente” per quanto riguarda una controversia contrattuale tra le parti.
F.I.F.A. - Commissione per lo Status dei Calciatori (2012-2013) – controversie agenti di calciatori - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione del Giudice Unico della Commissione per lo Status dei Calciatori a Zurigo, in Svizzera, il 18 luglio 2012, da Geoff Thompson (Inghilterra) giudice unico della Commissione per lo status dei giocatori, su una richiesta presentata dall’ agente di calciatori L, come "Ricorrente” contro il club X club, come "Resistente” per quanto riguarda una controversia contrattuale tra le parti. I. Fatti all'origine della controversia 1. Il 5 gennaio 2010, L agente di calciatori (in prosieguo: il Ricorrente o semplicemente il Richiedente), concessi in licenza dalla Federazione Calcio F, e il paese F G giocatore (in prosieguo: il giocatore) hanno firmato un "mandato di rappresentanza" (in prosieguo: il mandato), valido fino al 2 febbraio 2010, e secondo la quale il giocatore ha dato all'attore "il potere esclusivo di negoziare la conclusione di un contratto di lavoro con la X club". Il mandato non ha menzionato che l'attore avrebbe ricevuto una commissione dal lettore. 2. Il 20 gennaio 2010, l'attore e il paese B del club X (in prosieguo: il Convenuto o semplicemente il Resistente) ha concluso un "contratto di mediazione" (in prosieguo: l 'accordo), ai sensi del quale aveva diritto per l'Attore ricevere dal Resistente una commissione di EUR 130.000 nel caso in cui il giocatore ha firmato un contratto di lavoro con il Resistente, da pagare come segue: (a) EUR 65.000 fino al 28 febbraio 2010; (b) euro 65.000 fino al 31 marzo 2010. 3. Il 18 maggio 2011, l'attore ha presentato una domanda di fronte FIFA contro il Convenuto sostenendo che quest'ultimo non era riuscito a rispettare i suoi obblighi contrattuali in quanto aveva solo lui pagato l'importo di 20.000 euro e che, pertanto, l'importo residuo di Euro 110.000 era ancora in sospeso. 4. Di conseguenza, l'attore ha chiesto l'importo di euro 110.000 che rappresenta la presunta commissione straordinaria, 1.268 euro come interessi di mora e 5.000 euro per i danni asseritamente subiti. Tutto sommato, l'attore ha chiesto da parte del Resistente l'importo complessivo di Euro 116.268. 5. Il 25 luglio 2011, il convenuto ha risposto alla denuncia del ricorrente e respinto nella sua interezza. Il Resistente ha sottolineato che, ai sensi dell'articolo 19 par. 8 del Regolamento degli agenti di giocatori, l'attore era in conflitto di interessi perché aveva rappresentato sia convenuto e il giocatore durante la contrattazione contratto di lavoro del giocatore per suo conto. Pertanto, il Resistente era del parere che l'accordo dovrebbe essere dichiarata nulla e il ricorrente deve essere invitato a rimborsare alla controparte l'importo di 20.000 euro già versati a lui. 6. Il 24 agosto 2011, l'attore ha risposto alla denuncia del Resistente, affermando che l'unica "contratto di rappresentanza" valido è stato l'accordo concluso con il Resistente come il mandato non può essere considerato come un "contratto di rappresentanza" e aveva solo da concludere per rassicurare il Convenuto che il giocatore era stato effettivamente contattato dal Richiedente. 7. Inoltre, l'attore ha sottolineato che il mandato non ha menzionato che sarebbe stato remunerato da parte del giocatore per i suoi servizi e ha inoltre spiegato che il mandato è stato terminato quando l'accordo è stato concluso con il convenuto il 20 gennaio 2010. Infine, l'attore ha sostenuto di non aver ricevuto alcuna commissione da parte del giocatore che segue la conclusione del contratto di lavoro con il convenuto. 8. Il 7 settembre 2011, il convenuto ha ribadito la sua posizione, sostenendo che il mandato non poteva essere altro che un "contratto di rappresentanza", in quanto l'attore aveva offerto i suoi servigi al giocatore. Inoltre, il Resistente ha ritenuto che "la mancanza di importo per i compensi erogati a Power of Attorney [vale a dire il mandato] non può fare il contratto di rappresentanza tra l'agente [cioè l'Attore] ed il giocatore non valido ". 9. Infine, il convenuto ha sottolineato che contratto di lavoro del giocatore chiaramente che il giocatore è stato rappresentato dalla parte attrice e ha sottolineato che l'originale del contratto di lavoro inviata dal richiedente e la sua traduzione ha confermato che il giocatore è stato rappresentato dal Richiedente. 10. Il 27 aprile 2012, il giocatore ha confermato di non aver mai pagato alcuna commissione monetario direttamente all'attore. II. Considerazioni del giudice unico di lo Status dei Calciatori Comitato 1. Prima di tutto, il giudice unico delle Commissione per lo Status dei Calciatori (di seguito indicato anche come: il giudice unico), che ha analizzato le norme di procedura applicabili alla materia in mano. A questo proposito, il giudice unico di cui all'art. 21 par. 2 e 3, del regolamento che disciplinano le procedure di Commissione per lo Status del Calciatore e della Camera di Risoluzione delle Controversie (edizione 2008). La questione attuale è stato presentato alla FIFA il 18 maggio 2011, quindi dopo il 1 ° luglio 2008. Pertanto, il giudice Singe ha concluso che l'attuale edizione delle norme procedurali (edizione 2008, in prosieguo: le norme procedurali) è applicabile alla materia in esame. 2. Successivamente, il giudice unico ha analizzato l'edizione del Regolamento agente di calciatori FIFA dovrebbe applicarsi. A questo proposito, il giudice unico ha confermato che ai sensi dell'art. 39 paragrafo. 1 e 4 della edizione 2008 di giocatori Regolamento Agenti, e considerando che la presente domanda è stata presentata il 18 maggio 2011, l'edizione attuale di giocatori Regolamento Agenti (edizione 2008, in prosieguo: il Regolamento) è applicabile in materia in mano. 3. Per quanto riguarda la sua competenza, il giudice unico dei calciatori Commissione per lo status ha sottolineato che, in conformità con le disposizioni previste dal Regolamento, la FIFA è competente per le questioni relative a giocatori autorizzati agenti, ossia su quegli individui che detengono un giocatore valido 'licenza di agente emessa dalla Associazione membro in questione. 4. Il giudice unico ha continuato i suoi lavori indicando che la questione in esame riguarda una controversia tra un agente di calciatori autorizzato dalla Federazione Calcio F e un club, in vista di un presunta commissione straordinaria. 5. Di conseguenza, il giudice unico della Commissione per lo Status dei Calciatori è l'organo competente a decidere sulla questione attuale che ha una dimensione internazionale (cfr. art. 30 par. 2, del Regolamento). 6. La sua competenza e le norme vigenti che sono stati istituiti, ed entrando nel merito della questione presente, il giudice singolo ha iniziato riconoscendo i fatti accertati del caso di specie e degli argomenti delle parti, nonché i documenti contenuti nel file. A questo proposito, il giudice unico ha osservato che l'attore e il convenuto è stato concluso un accordo ai sensi del quale l'attore aveva il diritto di ricevere da parte del Resistente una commissione di EUR 130.000, vale a dire 65.000 euro fino al 28 febbraio 2011 e 65.000 euro fino al 31 marzo 2010, nel caso in cui il giocatore ha firmato un contratto di lavoro con il convenuto. 7. In seguito, il giudice unico ha osservato che, prima che il suddetto accordo è stato firmato, l'attore e il giocatore aveva anche concluso un mandato, che stabiliva che il giocatore ha dato all'attore "il potere esclusivo di negoziare la conclusione di un contratto di lavoro con il X Club [ie il] Resistente ". 8. Inoltre, il giudice unico di cui i principali argomenti delle parti e osservò che l'attore ha sostenuto che il Resistente aveva violato l'accordo concluso con quest'ultimo, pagando solo l'importo di 20.000 euro dalla somma totale di euro 130.000. Il giudice unico ha anche riconosciuto che, secondo l'attore, l'unico "contratto di rappresentanza" valido, che dovevano essere presi in considerazione è stato l'accordo siglato tra l'attore e il convenuto in quanto il mandato era stato concluso per rassicurare il Convenuto che il giocatore aveva stato effettivamente contattato dal Richiedente. 9. In considerazione di ciò e come osservazione preliminare, il giudice unico ha tenuto a sottolineare che il mandato concluso il 5 gennaio 2010 tra l'attore e il giocatore non era stato sostituito con l'accordo firmato il 20 gennaio 2010 tra l'attore e il convenuto dal le parti dei due documenti contrattuali erano diverse e, di conseguenza, il mandato e l'accordo doveva essere visto come due accordi separati di rappresentanza validi. 10. Per quanto riguarda la posizione del convenuto, il giudice unico ha osservato che quest'ultimo ha respinto il reclamo del ricorrente sostenendo l'esistenza di un conflitto di interessi a causa del fatto che l'attore sarebbe stato che rappresenta il giocatore e il Resistente nella stessa transazione, vale a dire il trasferimento del giocatore al Resistente. 11. In tale contesto, il giudice unico ha tenuto a sottolineare che l'art. 19 par. 8 del Regolamento, che prevede tra l'altro che "Un agente di calciatori può rappresentare gli interessi di una parte per transazione", è stato adottato, tra le altre cose, al fine di garantire che un agente di calciatori non è remunerato due volte per i servizi egli rende in una stessa transazione. 12. In seguito, il giudice unico di cui ancora una volta alla formulazione del mandato concluso tra l'attore e il giocatore il 5 gennaio 2010, e ha sottolineato il fatto che, anche se le parti non avevano espressamente pattuito l'importo esatto della retribuzione, il mandato era ancora pienamente validi quando l'accordo tra l'attore e il convenuto è stato concluso il 20 gennaio 2010. A questo proposito, il giudice unico di cui all'art. 20 par. 4 del Regolamento che prevede che "se il contratto di rappresentanza non prevede tale remunerazione, l'agente di calciatori ha diritto al pagamento di un indennizzo pari al tre per cento del reddito di base" del lettore. 13. Inoltre, il giudice unico ha inoltre osservato che, da un lato, contratto di lavoro del giocatore chiaramente che il richiedente è stato che rappresenta il giocatore, ma, d'altra parte, il giocatore stesso non aveva confermato di aver pagato una commissione monetaria qualsiasi direttamente al Richiedente . 14. In considerazione di quanto sopra, il giudice unico ha ritenuto che, sebbene l'attore sembra aver rappresentato il Resistente e il giocatore nella stessa transazione, le prove documentali contenute nel fascicolo dimostra chiaramente che l'attore non avrebbe potuto forse stati remunerati due volte per i suoi servizi. Di conseguenza, e in conformità con i principi generali di buona fede e pacta sunt servanda il giudice unico ha deciso che il Resistente deve adempiere l'obbligazione si volontariamente stipulato con il richiedente per mezzo del contratto stipulato tra le parti, e di conseguenza, il convenuto deve pagare il richiedente per i servizi resi in relazione al trasferimento del giocatore al Resistente. 15. Con le suddette considerazioni, il Giudice unico era desideroso di sottolineare che l'obbligo degli agenti di giocatori di evitare situazioni di conflitto di interesse devono svolgere le proprie attività in ogni momento. Tale obbligo implica che un agente di calciatori, che è legato ai principi di lealtà e correttezza, non possono rappresentare gli interessi delle due parti in una stessa transazione, a causa del fatto che, tra l'altro, le stesse possono avere interessi negativi. A questo proposito, il giudice unico ha inoltre aggiunto che, anche se tale conflitto di interessi non implica necessariamente che la missione agente di calciatori è eseguito in modo errato in un caso particolare, la sola possibilità di una situazione di conflitto di interessi, di per sé, e secondo i regolamenti, riprovevole. 16. Di conseguenza, a causa del fatto che il Richiedente ha concluso due accordi di rappresentanza (cioè con il giocatore e uno con il Resistente) ancora validi al momento dell'operazione rilevante e sulla base di arte. 19 par. 8 in relazione con l'arte. 30 par. 3 et. ss. del Regolamento, il giudice unico ha dichiarato che il file presente deve essere presentata alla Commissione Disciplinare della FIFA, al fine di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del richiedente per una possibile violazione del Regolamento. 17. Inoltre, e come l'affermazione del ricorrente per il rimborso per i danni asseritamente subiti, il giudice unico ha ricordato le disposizioni di cui all'art. 12 par. 3 del Regolamento di procedura, che stabiliscono chiaramente che "qualsiasi parte la rivendicazione del diritto sulla base di un fatto presunto recano l'onere della prova". 18. In considerazione di quanto sopra, il giudice unico aggiunto che qualsiasi domanda di risarcimento deve essere supportato da chiare prove documentali per essere presi in considerazione. Di conseguenza, il giudice unico ha deciso che il ricorrente non poteva essere rimborsati per i danni asseritamente subiti dal momento che non ha portato alcuna prova al riguardo. Pertanto, il giudice unico ha stabilito che questa parte della domanda del ricorrente è stata respinta. 19. Infine, il giudice unico rivolto la sua attenzione alla domanda riconvenzionale del convenuto, ovvero su richiesta di quest'ultimo per il rimborso di 20.000 euro già versati al Richiedente. 20. A questo proposito, come sopra stabilito, il giudice unico ha tenuto a ribadire che il Resistente deve rispettare i suoi obblighi contrattuali previsti nel contratto concluso con il richiedente. Di conseguenza, il giudice unico è giunto alla conclusione che l'attore ha l'obbligo di rimborsare l'importo di 20.000 euro già ricevuto e, quindi, che la domanda riconvenzionale deve essere respinta. 21. In conseguenza di quanto sopra, il giudice unico ha concluso le sue riflessioni sul presente controversia, decidendo che la domanda del ricorrente è parzialmente accolta in quanto il convenuto deve versare al ricorrente l'importo di euro 110.000 e che la domanda riconvenzionale del convenuto aveva essere respinta. Inoltre, il giudice unico ha esaminato la richiesta di interessi di parte attrice e ha dichiarato che un interesse del 5% all'anno per l'importo di cui sopra si applicano a decorrere dalla data della presente decisione e fino alla data di effettivo pagamento. 22. Infine, il giudice unico di cui all'art. 25 par. 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori in combinazione con l'art. 18 par. 1 del Regolamento di procedura, secondo cui, nel procedimento dinanzi alla commissione per lo Status dei Calciatori, tra cui il giudice unico, i costi per un importo massimo di CHF 25'000 di prelevamento. La disposizione precisa inoltre che i relativi costi sono a carico in considerazione del grado delle parti di successo nel procedimento. 23. In considerazione di quanto sopra e considerando che la domanda del ricorrente è stata pienamente accettata, il giudice unico ha concluso che il Resistente deve sopportare tutte le spese del procedimento in corso dinanzi FIFA. Inoltre, e secondo all'allegato A, del regolamento di procedura, le spese del procedimento devono essere prelevati sulla base del valore di causa. Su tale base, il giudice unico ha dichiarato che l'importo da prendere in considerazione nel presente procedimento è di EUR 116.268. Di conseguenza, il giudice unico ha concluso che l'importo massimo delle spese del procedimento corrisponde a CHF 15'000. 24. In conclusione, alla luce delle circostanze della presente questione e, in particolare, tenendo conto della notevole quantità di osservazioni che dovevano essere analizzati in questione in esame, il giudice unico determinato le spese del procedimento in corso alla quantità di CHF 13.000. Di conseguenza, il giudice unico della Commissione per lo Status dei Calciatori deciso che l'importo di CHF 13.000 deve essere pagato dal Resistente, al fine di coprire le spese del presente procedimento. III. Decisione del giudice unico di lo Status dei Calciatori Comitato 1. L'affermazione del richiedente, L, è parzialmente accolta. 2. Il Resistente Club X, deve pagare all'attore, L, l'importo di euro 110.000, oltre il 5% di interesse annuo sull'importo detto decorrere dal 18 luglio 2012 fino alla data di l'effettivo pagamento, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 3. Eventuali ulteriori richieste presentate dal Richiedente, L, sono respinte. 4. Se la somma di cui sopra, maggiorato degli interessi, non è pagata entro il termine suddetto, la questione attuale deve essere presentata, su richiesta, alla commissione disciplinare della FIFA per l'esame e una decisione formale. 5. La domanda riconvenzionale del convenuto, Club X, è respinta. 6. I costi finali dei lavori per un importo di CHF 13 mila sono a carico del Resistente, Club X. Dato che quest'ultimo già versato un anticipo delle spese per un importo di CHF 1000 ai sensi dell'art. 17 del Regolamento che disciplinano le procedure di Commissione per lo Status del Calciatore e della Camera di risoluzione delle controversie, il Resistente, Club X, è tenuto a pagare l'importo di CHF 12.000, entro 30 giorni a partire dalla data di notifica della presente decisione come segue: 6.1 L'importo di CHF 9'000 deve essere versata alla FIFA al seguente conto bancario, con riferimento al nr caso:. UBS Zurigo Numero di conto 366.677.01U (Stato Calciatori) Clearing numero 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U SWIFT: UBSWCHZH80A 6.2 L'importo di CHF 3000 deve essere versata direttamente al richiedente, L. 7. Il Richiedente, L, è diretta ad informare il Resistente, X Club, immediatamente e direttamente il numero di conto sul quale l'rimessa ai punti 2 e 6.2 di cui sopra è da effettuare e di informarne la Commissione per lo Status dei calciatori di ogni pagamento ricevuto. 8. L'intero file è presentata alla Commissione Disciplinare della FIFA, al fine di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del richiedente, L, in relazione alla materia in esame [cfr. art. 19 par. 8 in relazione con l'arte. 30 par. 3 et. ss. del Regolamento degli agenti di giocatori (edizione 2008)]. ** Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Ai sensi dell'art. 67, par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato al CAS direttamente entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi di cui al punto 2 delle direttive impartite dal CAS, una copia della quale si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, il ricorrente deve presentare una breve indicando i fatti e gli argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Corte Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info @ tas-cas . org www.tas-cas.org Per il Giudice unico della Commissione per lo Status dei Calciatori Jérôme Valcke Segretario Generale All.. CAS direttive________________________________________ F.I.F.A. - Players' Status Committee (2012-2013) – players’ and match agents disputes – official version by www.fifa.com - Decision of the Single Judge of the Players’ Status Committee passed in Zurich, Switzerland, on 18 July 2012, by Geoff Thompson (England) Single Judge of the Players’ Status Committee, on a claim presented by the Players’ agent L, as “Claimant / Counter-Respondent” against the club X, as “Respondent / Counter-Claimant” regarding a contractual dispute between the parties. I. Facts of the case 1. On 5 January 2010, the players’ agent L (hereinafter: the Claimant / Counter- Respondent or simply the Claimant), licensed by the Football Federation F, and the country F player G (hereinafter: the player) signed a “representation mandate” (hereinafter: the mandate), valid until 2 February 2010, and according to which the player gave to the Claimant “the exclusive power to negotiate the conclusion of an employment contract with the club X”. The mandate did not mention that the Claimant would receive a commission from the player. 2. On 20 January 2010, the Claimant and the country B club X (hereinafter: the Respondent / Counter-Claimant or simply the Respondent) concluded a “contract for mediation” (hereinafter: the agreement) under the terms of which the Claimant was entitled to receive from the Respondent a commission of EUR 130,000 in the event that the player signed a labour contract with the Respondent, payable as follows: (a) EUR 65,000 until 28 February 2010; (b) EUR 65,000 until 31 March 2010. 3. On 18 May 2011, the Claimant lodged a claim in front of FIFA against the Respondent arguing that the latter had failed to respect its contractual obligations since it had only paid him the amount of EUR 20,000 and that, therefore, the remaining sum of EUR 110,000 was still outstanding. 4. Consequently, the Claimant requested the amount of EUR 110,000 representing the alleged outstanding commission, EUR 1,268 as default interest as well as EUR 5,000 for the damages allegedly suffered. All in all, the Claimant requested from the Respondent the total amount of EUR 116,268. 5. On 25 July 2011, the Respondent answered to the Claimant’s complaint and rejected it in its entirety. The Respondent stressed that, according to article 19 par. 8 of the Players’ Agents Regulations, the Claimant was in conflict of interests since he had represented both the Respondent and the player while negotiating the player’s employment contract on his behalf. Therefore, the Respondent was of the opinion that the agreement should be declared null and void and the Claimant should be requested to reimburse to the Respondent the amount of EUR 20,000 already paid to him. 6. On 24 August 2011, the Claimant replied to the allegation of the Respondent by stating that the only valid “representation contract” was the agreement concluded with the Respondent as the mandate could not be considered as a “representation contract” and had only be concluded to reassure the Respondent that the player had been effectively contacted by the Claimant. 7. In addition, the Claimant pointed out that the mandate did not mention that he would be remunerated by the player for his services and further explained that the mandate was terminated when the agreement was concluded with the Respondent on 20 January 2010. Finally, the Claimant argued that he had not received any commission from the player following the conclusion of the employment contract with the Respondent. 8. On 7 September 2011, the Respondent reiterated its position and argued that the mandate could not be anything else than a “representation contract” since the Claimant had offered his services to the player. Moreover, the Respondent was of the view that “the lack of amount for remuneration in the Power of Attorney [i.e. the mandate] cannot make the representation contract between the Agent [i.e. the Claimant] and the Player invalid”. 9. Finally, the Respondent stressed that the player’s employment contract clearly stipulated that the player has been represented by the Claimant and pointed out that the original of the employment contract sent by the Claimant as well as its translation confirmed that the player was represented by the Claimant. 10. On 27 April 2012, the player confirmed that he had never paid any monetary commission directly to the Claimant. II. Considerations of the Single Judge of the Players’ Status Committee 1. First of all, the Single Judge of the Players’ Status Committee (hereinafter also referred to as: the Single Judge) analysed which procedural rules are applicable to the matter in hand. In this respect, the Single Judge referred to art. 21 par. 2 and 3 of the Rules governing the procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (edition 2008). The present matter was submitted to FIFA on 18 May 2011, thus after 1 July 2008. Therefore, the Singe Judge concluded that the current edition of the Procedural Rules (edition 2008; hereinafter: the Procedural Rules) is applicable to the present matter. 2. Subsequently, the Single Judge analysed which edition of the FIFA Players’ Agent Regulations should be applicable. In this respect, the Single Judge confirmed that in accordance with art. 39 par. 1 and 4 of the 2008 edition of the Players’ Agents Regulations, and considering that the present claim was lodged on 18 May 2011, the current edition of the Players’ Agents Regulations (edition 2008; hereinafter: the Regulations) is applicable to the matter in hand. 3. With regard to his competence, the Single Judge of the Players’ Status Committee pointed out that in accordance with the provisions set out by the Regulations, FIFA has jurisdiction on matters relating to licensed players’ agents, i.e. on those individuals who hold a valid players’ agent licence issued by the relevant member Association. 4. The Single Judge continued his deliberations by indicating that the present matter concerns a dispute between a players’ agent licensed by the Football Federation F and a club, regarding an alleged outstanding commission. 5. As a consequence, the Single Judge of the Players’ Status Committee is the competent body to decide on the present matter which has an international dimension (cf. art. 30 par. 2 of the Regulations). 6. His competence and the applicable regulations having been established, and entering into the substance of the present matter, the Singe Judge started by acknowledging the established facts of the case and the arguments of the parties as well as the documents contained in the file. In this respect, the Single Judge noted that the Claimant and the Respondent had concluded an agreement under the terms of which the Claimant was entitled to receive from the Respondent a commission of EUR 130,000, i.e. EUR 65,000 until 28 February 2011 and EUR 65,000 until 31 March 2010, in the event that the player signed an employment contract with the Respondent. 7. In continuation, the Single Judge observed that, before the aforementioned agreement was signed, the Claimant and the player had also concluded a mandate, which stipulated that the player gave to the Claimant “the exclusive power to negotiate the conclusion of an employment contract with the club X [i.e. the Respondent]”. 8. Furthermore, the Single Judge referred to the main arguments of the parties and remarked that the Claimant argued that the Respondent had breached the agreement concluded with the latter by paying only the amount of EUR 20,000 out of the total sum of EUR 130,000. The Single Judge also acknowledged that, according to the Claimant, the only valid “representation contract” which had to be taken into account was the agreement signed between the Claimant and the Respondent since the mandate had been concluded to reassure the Respondent that the player had been effectively contacted by the Claimant. 9. In view of this and as a preliminary remark, the Single Judge was keen to underline that the mandate concluded on 5 January 2010 between the Claimant and the player had not been replaced by the agreement signed on 20 January 2010 between the Claimant and the Respondent since the parties to the two contractual documents were different and, therefore, the mandate and the agreement had to be seen as two separate valid representation agreements. 10. As for the position of the Respondent, the Single Judge noted that the latter rejected the Claimant’s complaint arguing the existence of a conflict of interests due to the fact that the Claimant was allegedly representing the player and the Respondent in the same transaction, i.e. the transfer of the player to the Respondent. 11. In this context, the Single Judge was keen to emphasise that art. 19 par. 8 of the Regulations, which provides inter alia that “A players’ agent may only represent the interests of one party per transaction”, was enacted, among other things, in order to ensure that a players’ agent is not remunerated twice for the services he renders in a same transaction. 12. In continuation, the Single Judge referred again to the wording of the mandate concluded between the Claimant and the player on 5 January 2010, and underlined the fact that, although the parties had not specifically agreed upon the exact amount of remuneration, the mandate was still fully valid when the agreement between the Claimant and the Respondent was concluded on 20 January 2010. In this respect, the Single Judge referred to art. 20 par. 4 of the Regulations which provides that “if the representation contract does not provide for such remuneration, the players’ agent is entitled to payment of compensation amounting to three per cent of the basic income” of the player. 13. Furthermore, the Single Judge also noted that, on the one hand, the player’s employment contract clearly stipulated that the Claimant was representing the player but, on the other hand, the player himself had confirmed not having paid any monetary commission whatsoever directly to the Claimant. 14. In view of the above, the Single Judge formed the view that, although the Claimant appears to have represented the Respondent and the player in the same transaction, the documentary evidence contained in the file clearly demonstrates that the Claimant could not have possibly been remunerated twice for his services. Consequently, and in accordance with the general principles of bona fide and pacta sunt servanda the Single Judge decided that the Respondent must fulfil the obligation it voluntarily entered into with the Claimant by means of the agreement signed between the parties, and therefore, the Respondent must pay the Claimant for the services he rendered in connection with the transfer of the player to the Respondent. 15. With the above-mentioned considerations in mind, the Single Judge was eager to point out that the obligation placed on players’ agents to avoid situations of conflict of interest should govern their activities at all times. This obligation implies that a players’ agent, who is bound by the principles of loyalty and fairness, cannot represent the interests of two parties in a same transaction, due to the fact that, inter alia, these parties may have adverse interests. In this respect, the Single Judge further added that even if such conflict of interest does not necessarily imply that the players’ agent’s mission is improperly carried out in a particular case, the sole possibility of a situation of conflict of interest is, in itself, and according to the Regulations, reprehensible. 16. Consequently, on account of the fact that the Claimant had concluded two representation agreements (i.e. one with the player and one with the Respondent) which were still valid at the time of the relevant transaction and on the basis of art. 19 par. 8 in connection with art. 30 par. 3 et. seqq. of the Regulations, the Single Judge held that the present file has to be submitted to the Disciplinary Committee of FIFA in order to commence disciplinary proceedings against the Claimant for a possible infringement of the Regulations. 17. In addition and as to the Claimant’s claim for the reimbursement for the damages allegedly suffered, the Single Judge recalled the provisions of art. 12 par. 3 of the Procedural Rules, which clearly stipulate that “any party claiming a right on the basis of an alleged fact shall carry the burden of proof”. 18. In view of the above, the Single Judge added that any claim for damages has to be supported by clear documentary evidence in order to be taken into account. Consequently, the Single Judge decided that the Claimant could not be reimbursed for the damages allegedly suffered since he did not bring any evidence in this regard. Therefore, the Single Judge ruled that this part of the Claimant’s claim had to be rejected. 19. Finally, the Single Judge turned his attention to the counterclaim of the Respondent, i.e. the latter’s request for the reimbursement of EUR 20,000 already paid to the Claimant. 20. In this regard and as established above, the Single Judge was keen to reiterate that the Respondent has to respect its contractual obligations stipulated in the agreement concluded with the Claimant. Consequently, the Single Judge came to the conclusion that the Claimant has no obligation to reimburse the amount of EUR 20,000 already received and, therefore, that the counterclaim has to be rejected. 21. As a consequence of all the above, the Single Judge concluded his deliberations on the present dispute by deciding that the Claimant’s claim is partially accepted in that the Respondent has to pay to the Claimant the amount of EUR 110,000 and that the counterclaim of the Respondent had to be rejected. Furthermore, the Single Judge considered the request for interest of the Claimant and held that an interest of 5% per year over the aforementioned amount should apply as from the date of the present decision and until the date of effective payment. 22. Finally, the Single Judge referred to art. 25 par. 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players in combination with art. 18 par. 1 of the Procedural Rules, according to which, in the proceedings before the Players’ Status Committee, including the Single Judge, costs in the maximum amount of CHF 25,000 are levied. The relevant provision further states that the costs are to be borne in consideration of the parties’ degree of success in the proceedings. 23. On account of the above and considering that the claim of the Claimant has been fully accepted, the Single Judge concluded that the Respondent has to bear the entire costs of the current proceedings before FIFA. Furthermore and according to Annexe A of the Procedural Rules, the costs of the proceedings are to be levied on the basis of the amount in dispute. On that basis, the Single Judge held that the amount to be taken into consideration in the present proceedings is EUR 116,268. Consequently, the Single Judge concluded that the maximum amount of costs of the proceedings corresponds to CHF 15,000. 24. In conclusion, in view of the circumstances of the present matter and, in particular, taking into account the considerable amount of submissions that had to be analysed in the matter in hand, the Single Judge determined the costs of the current proceedings to the amount of CHF 13,000. Consequently, the Single Judge of the Players’ Status Committee decided that the amount of CHF 13,000 has to be paid by the Respondent in order to cover the costs of the present proceedings. III. Decision of the Single Judge of the Players’ Status Committee 1. The claim of the Claimant / Counter-Respondent, L, is partially accepted. 2. The Respondent / Counter-Claimant, Club X, has to pay to the Claimant / Counter- Respondent, L, the amount of EUR 110,000, as well as 5% interest per year on the said amount as from 18 July 2012 until the date of effective payment, within 30 days as from the date of notification of this decision. 3. Any further claims lodged by the Claimant / Counter-Respondent, L, are rejected. 4. If the aforementioned sum, plus interest, is not paid within the aforementioned deadline, the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee for consideration and a formal decision. 5. The counter-claim of the Respondent / Counter-Claimant, Club X, is rejected. 6. The final costs of the proceedings in the amount of CHF 13,000 are to be paid by the Respondent / Counter-Claimant, Club X. Given that the latter already paid an advance of costs for an amount of CHF 1,000 according to art. 17 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber, the Respondent / Counter-Claimant, Club X, has to pay the amount of CHF 12,000, within 30 days as from the date of notification of the present decision as follows: 6.1 The amount of CHF 9,000 has to be paid to FIFA to the following bank account with reference to case nr.: UBS Zurich Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status) Clearing number 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U SWIFT: UBSWCHZH80A 6.2 The amount of CHF 3,000 has to be paid directly to the Claimant / Counter- Respondent, L. 7. The Claimant / Counter-Respondent, L, is directed to inform the Respondent / Counter-Claimant, Club X, immediately and directly of the account number to which the remittance under points 2 and 6.2 above is to be made and to notify the Players’ Status Committee of every payment received. 8. The entire file shall be submitted to FIFA’s Disciplinary Committee in order to commence disciplinary proceedings against the Claimant / Counter-Respondent, L, in relation to the present matter [cf. art. 19 par. 8 in connection with art. 30 par. 3 et. seqq. of the Players’ Agents Regulations (edition 2008)]. ** Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to art. 67 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Single Judge of the Players’ Status Committee Jérôme Valcke Secretary General Encl. CAS directives
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