COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 21.03.2013 DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 17.03.2013 ANDORA A.S.D. – DON BOSCO VALLECROSIA
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 21.03.2013
DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 17.03.2013 ANDORA A.S.D. - DON BOSCO VALLECROSIA
Il Giudice Sportivo
"Letti gli atti ufficiali relativi alla gara a margine, nell'ambito della quale il Direttore di gara ha decretato la sospensione della partita al minuto 30 del s.t. a causa del verificarsi di una rissa sul terreno di gioco che trae origine dal provvedimento di espulsione a carico di un giocatore della società Don Bosco;
"Tenuto conto che dal referto arbitrale emerge che nella summenzionata rissa venivano coinvolti i giocatori di entrambe le società compresi quelli in panchina;
"Ritenuto inoltre che dal referto medesimo risulta che in seguito al ferimento di un giocatore della squadra ospite, si rendeva necessario l'intervento di un'ambulanza nonché delle forze dell'ordine;
"Considerato che da referto arbitrale risulta che l'allenatore della società ospite, in seguito agli episodi descritti, faceva rientrare i propri giocatori nello spogliatoio e, in seguito, si recava dal Direttore di gara al fine di comunicargli il proprio rifiuto a portare a termine la gara;
"Ritenuto che la scelta di non portare a termine la gara è stata unilaterale e non determinata da un evento straordinario ed imponderabile bensì conseguente ad un episodio inammissibile e contrario ai principi del gioco del calcio;
"Tenuto conto che in relazione alla gravità degli episodi non è possibile identificare con certezza i protagonisti della triste vicenda;
"Considerato che l'episodio incriminato è comunque imputabile al comportamento dei tesserati di entrambe le società;
P.Q.M.
Delibera di infliggere le seguenti sanzioni: ANDORA A.S.D. ex art. 17/2 CGS la punizione della perdita della gara con il risultato di 0 a 3.
SORGI Nikolas, squalifica 5 gare: Al 26º del s.t. si alzava dalla panchina e colpiva con due pugni un giocatore avversario, mentre era voltato di schiena, facendolo cadere a terra.
DON BOSCO VALLECROSIA ex art. 17/2 CGS la punizione della perdita della gara con il risultato di 0 a 3.
GALLO Giuseppe, squalifica 3 gare: Al 29º del s.t. reagiva ad un fallo subito colpendo con una manata un giocatore della squadra avversaria.
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA CELLE LIGURE- ALTARESE Del 17.03.2013 IL GIUDICE SPORTIVO Premesso che dal referto arbitrale relativo alla gara in epigrafe risulta che il Direttore di gara decideva di non far disputare la partita per impraticabilità del terreno di gioco Delibera La RIPETIZIONE DELLA GARA secondo le prescrizioni che saranno determinate dalla Segreteria del Comitato Regionale.