F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082 del 11 Aprile 2013 (279) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROCCO D’ONOFRIO (calciatore attualmente svincolato), FRANCESCO DELVINO (dirigente della Soc. AS Andria Bat Srl) E DELLA SOCIETA’ AS ANDRIA BAT Srl (nota n. 5832/722pf12-13/AA/ac del 20.3.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082 del 11 Aprile 2013
(279) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROCCO D’ONOFRIO (calciatore attualmente svincolato), FRANCESCO DELVINO (dirigente della Soc. AS Andria Bat Srl) E DELLA SOCIETA’ AS ANDRIA BAT Srl (nota n. 5832/722pf12-13/AA/ac del 20.3.2013).
Per una migliore comprensione dei casi portati a cognizione di questa Commissione, occorre premettere che l’art. 40 NOIF, recante norme afferenti le limitazioni del tesseramento calciatori, prevede al comma terzo che “il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una Provincia di altra Regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento – aggiunge la norma – potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’attività giovanile e scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore”. Per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo scolastico, il Presidente Federale, ai sensi del successivo comma 3 bis dello stesso articolo, “potrà altresì concedere deroghe in favore delle società”. “Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati – prosegue la norma – dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e dal parere del Settore per l’attività giovanile e scolastica (…)”. Ciò posto, la Procura Federale, con atto del 20 marzo 2012, traendo spunto da una informativa della Segreteria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, aveva accertato in capo alla Società AS Andria Bat Srl l’irregolare partecipazione ad una gara del Campionato Giovanissimi Nazionali stagione sportiva 2012/2013 del calciatore D’Onofrio Rocco, la cui istanza per il tesseramento in deroga ai sensi del richiamato art. 40 comma 3 bis NOIF era stata respinta in quanto presentata dalla Società oltre il termine del 15 novembre 2012, con conseguente inefficacia del tesseramento. Più in particolare, il D’Onofrio aveva partecipato alla gara del 14 dicembre 2012, di guisa
che la Procura Federale deferiva a questa Commissione il suddetto calciatore per violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS, nonché la Società AS Andria Bat Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS. Veniva altresì deferito il sig Delvino Francesco per la medesima violazione contestata al calciatore, in quanto, nella sua qualità di dirigente accompagnatore della squadra Giovanissimi Nazionali della Società AS Andria Bat Srl, aveva sottoscritto la distinta della gara in oggetto, dichiarando così che tutti i calciatori partecipanti erano regolarmente
tesserati per la società che li utilizzava e quindi anche il D’Onofrio, che si trovava invece in posizione irregolare. Con ulteriore responsabilità oggettiva della Società. Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, in una all’applicazione delle seguenti sanzioni: per il D’Onofrio
la squalifica per 1 gara ufficiale, per il Delvino la inibizione di gg. 30, per la Società AS Andria Bat Srl la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché l’ammenda di € 750,00. La Società AS Andria Bat Srl è comparsa a mezzo del proprio nominato difensore, la quale ha oralmente concluso affinchè le fosse inflitta la sola ammenda, attesa la tenue rilevanza della contestata infrazione. La Commissione osserva quanto segue. Risulta documentalmente provata, in quanto ammessa dalla stessa Società, la circostanza del mancato rispetto del termine del 15 novembre 2012, previsto dall’art. 40 comma 3 bis NOIF per la richiesta del tesseramento in deroga, che la Società ha motivato sulla scorta di propri problemi organizzativi, che le avevano impedito il tempestivo inoltro di detta richiesta. La natura perentoria del termine posto dalla norma e l’ammissione della sua inosservanza da parte della Società AS Andria Bat Srl rendono suscettibile di accoglimento il deferimento, con conseguente applicazione delle relative sanzioni, che vanno tuttavia quantificate in misura ridotta rispetto al chiesto. La giovane età del calciatore e la particolarità della norma violata, inducono questa Commissione a sanzionare lo stesso con la semplice ammonizione di cui all’art. 19 comma 1 inciso a) CGS, mentre tutt’altra responsabilità va ascritta al dirigente Delvino Francesco, per il quale la conoscenza della norma deve ritenersi implicita e che va sanzionato in relazione alla distinta sottoscritta ed alla dichiarazione inesatta in essa contenuta, come da dispositivo che segue. La Società AS Andria Bat Srl va sanzionata con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel Campionato Giovanissimi Nazionali della stagione in corso, esclusa l’ulteriore sanzione dell’ammenda, che si ritiene opportuno non irrogare tenuto conto del tenore già di per sé afflittivo di detta penalizzazione. P.Q.M. accoglie per quanto di ragione il deferimento e, per l’effetto, infligge al calciatore, attualmente svincolato, D’Onofrio Rocco la sanzione dell’ammonizione; a Delvino Francesco la inibizione di giorni 30 (trenta) alla Società AS Andria Bat Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nel Campionato Giovanissimi Nazionali della stagione 2012/2013.
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