F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 16 Aprile 2013 (185) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BERTI, ANDREA ARDITO, DOU DOU DIAW, PIETRO LO MONACO, MASSIMO CELLINO, ROBERTO BENIGNI, NICOLA BAGGIO, ALFREDO CAZZOLA, FABRIZIO LORI, MASSIMO DE SALVO, CAGLIARI CALCIO Spa, ASCOLI CALCIO 1898 Spa ▪ (nota n. 3649 /1403pf09-10/SP/blp dell’11.12.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 16 Aprile 2013
(185) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BERTI, ANDREA ARDITO, DOU DOU DIAW, PIETRO LO MONACO, MASSIMO CELLINO, ROBERTO BENIGNI, NICOLA BAGGIO, ALFREDO CAZZOLA, FABRIZIO LORI, MASSIMO DE SALVO, CAGLIARI CALCIO Spa, ASCOLI CALCIO 1898 Spa ▪ (nota n. 3649 /1403pf09-10/SP/blp dell’11.12.2013).
Con atto del 11/12/12 il Procuratore federale, a seguito dello stralcio di parte degli atti di cui al procedimento iscritto al n. 604 2009 – 2010, ha deferito a questa Commissione disciplinare:
1. il Sig. FEDERICO PASTORELLO, agente di calciatori:
1.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 nonché delle regole II e III stabilite dal Codice di condotta Professionale al medesimo allegato sub A) per aver operato, attraverso la stipulazione di una dichiarazione debitoria redatta su modulo non conforme al mandato federale e non depositata presso la Commissione Agenti, a favore della Società ACF Fiorentina Spa e per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la Società pagasse i compensi a sé stesso dovuti dal calciatore Stefano Fiore, che gli aveva conferito regolare mandato, per l’assistenza prestata a quest’ultimo nella stipulazione del contratto economico del 11 luglio 2005, violazione continuata fino al 5 ottobre 2006, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.1;
1.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 nonché delle regole II e III stabilite dal Codice di condotta Professionale al medesimo allegato sub A) per aver operato, attraverso la stipulazione di una dichiarazione debitoria redatta su modulo non conforme al mandato federale e non depositata presso la Commissione Agenti, a favore della Società Siena AC Spa e per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la Società pagasse compensi a sé stesso dovuti dal calciatore Andrea Ardito, che gli aveva conferito mandato di fatto, per l’assistenza prestata a quest’ultimo nella stipulazione del contratto economico del 18 agosto 2005, violazione continuata fino al 13 novembre 2006, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.2;
1.3) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società SSC Torino Spa in data 18 agosto 2005 una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Alberto Fontana anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere relativo al compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.3;
1.4) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società Calcio Catania Spa in data 8 luglio 2005 una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Rocco Sabato anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere relativo al compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.5;
1.5) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società Siena AC Spa una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Daniele Gastaldello avvenuto in data 30 giugno 2005 anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 9 giugno 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.6;
1.6) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società Piacenza FC Spa in data 18 gennaio 2006 una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Alessandro Pellicori anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 14 agosto 2006, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.7;
1.7) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società Cagliari Calcio Spa in data 31 gennaio 2005 una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Alessandro Budel anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere relativo al compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.8;
1.8) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società Ascoli Calcio 1898 Spa in data 30 agosto 2005 una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Maurizio Lauro anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 13 ottobre 2006, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.9;
1.9) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 nonché delle regole II e III stabilite dal Codice di condotta Professionale al medesimo allegato sub A) e dell’art. 15 commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del calciatore Elvis Abbruscato nell’ambito della stipula del contratto con la Società Torino FC Spa, nonché al contempo avendo operato nell’interesse dalla Società con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria per giunta in favore della P&P e non dell'Agente personalmente, nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la Società pagasse i compensi a sé stesso dovuti dal calciatore Elvis Abbruscato, che gli aveva conferito mandato di fatto, per l’assistenza prestata a quest’ultimo nella stipulazione del contratto economico del 30 gennaio 2006, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere relativo al compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.10;
1.10) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, comma 3, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 nonché delle regole II e III stabilite dal Codice di condotta Professionale al medesimo allegato sub A) e dell’art. 15 commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del calciatore Andrea Ardito nell’ambito della stipula del contratto con la Società Torino FC Spa, nonché al contempo avendo operato nell’interesse dalla Società con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria per giunta in favore della P&P e non dell'Agente personalmente, nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la Società pagasse i compensi a sé stesso dovuti dal calciatore Andrea Ardito, che gli aveva conferito mandato di fatto, per l’assistenza prestata a quest’ultimo nella stipulazione del contratto economico dell’agosto 2005, violazione continuata fino al 7 agosto 2009, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.11;
1.11) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, comma 3, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 nonché delle regole II e III stabilite dal Codice di condotta Professionale al medesimo allegato sub A) e dell’art. 15 commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del calciatore Dou Dou Diaw nell’ambito della stipula del contratto con la Società Torino FC Spa, nonché al contempo avendo operato nell’interesse dalla Società con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria per giunta in favore della P&P e non dell'Agente personalmente, nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la Società pagasse i compensi a sé stesso dovuti dal calciatore Dou Dou Diaw, che gli aveva conferito mandato di fatto, per l’assistenza prestata a quest’ultimo nella stipulazione del contratto economico dell’agosto 2005, violazione continuata fino al 30 novembre 2009, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.12;
1.12) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società SS Lazio Spa in data 31 agosto 2005 una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Sebastiano Siviglia anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 13 marzo 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.13;
1.13) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 12 comma 1 del Regolamento agenti in vigore fino al 31 gennaio 2007 per aver concordato con il Sig. Claudio Lotito, Legale Rappresentante della SS Lazio Spa, la ritardata emissione della fattura relativa al compenso concordato rispetto alla data di stipulazione del contratto economico con Sebastiano Siviglia (31 agosto 2005) – momento in cui la prestazione dell’agente è conclusa ed il compenso è maturato - e per aver così consentito alla SS Lazio Spa di contabilizzare detta fattura (fattura n. 1 del 1 luglio 2006) nel Bilancio al 30 giugno 2007 anziché nel Bilancio al 30 giugno 2006 in violazione delle norme del codice civile che regolano la redazione dei Bilanci sociali (artt. 2423 e 2423bis del codice civile), con particolare riferimento al principio inderogabile della competenza economica di costi e ricavi, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento sub C.13);
1.14) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società Genoa Cricket & FB Club Spa in data 21 luglio 2006 una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Balzan Martins Adailton anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 7 maggio 2007, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.14);
1.15) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società Padova AC Srl in data 22 giugno 2006 una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Michele Zeoli anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 4 luglio 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.15);
1.16) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società AS Livorno Calcio Spa in data 29 agosto 2006 una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Rahman Rezaei anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 16 ottobre 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.16;
1.17) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società AC Cesena Spa una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Rocco Sabato anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 1 febbraio 2011, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.17);
1.18) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società Ascoli Calcio 1898 Spa in data 15 luglio 2005 una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Cristiano Del Grosso anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 30 settembre 2007, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.18;
1.19) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società Vicenza Calcio Spa in data 31 agosto 2006 una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Adriano Zancopè anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 3 maggio 2007, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.19;
1.20) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 nonché delle regole II e III stabilite dal Codice di condotta Professionale al medesimo allegato sub A) e dell’art. 15 commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del calciatore Stefano Fiore nell’ambito della stipula del contratto con la Società Torino FC Spa, nonché al contempo avendo operato nell’interesse dalla Società con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria per giunta in favore della P&P e non dell'Agente personalmente, nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la Società pagasse i compensi a sé stesso dovuti dal calciatore Stefano Fiore, che gli aveva conferito mandato, per l’assistenza prestata a quest’ultimo nella stipulazione del contratto economico del 31 agosto 2006, violazione continuata fino al giugno 2009, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.20;
1.21) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 nonché delle regole II e III stabilite dal Codice di condotta Professionale al medesimo allegato sub A) e dell’art. 15 commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del calciatore Francesco Bega nell’ambito della stipula del contratto con la Società Genoa Cricket & FC Spa, nonché al contempo avendo operato nell’interesse dalla Società con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria per giunta in favore della P&P e non dell'Agente personalmente, nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la Società pagasse i compensi a sé stesso dovuti dal calciatore Francesco Bega, che gli aveva conferito mandato di fatto, per l’assistenza prestata a quest’ultimo nella stipulazione del contratto economico del 21 luglio 2006, violazione continuata fino al 15 novembre 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.21;
1.22) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 nonché delle regole II e III stabilite dal Codice di condotta Professionale al medesimo allegato sub A) per aver operato, attraverso la stipulazione di una dichiarazione debitoria redatta su modulo non conforme al mandato federale e non depositata presso la Commissione Agenti, a favore della Società Calcio Catania Spa pagasse i compensi a sé stesso dovuti dal calciatore Giuseppe Colucci, che gli aveva conferito mandato, per l’assistenza prestata a quest’ultimo nella stipulazione del contratto economico dell’agosto 2006, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere relativo al compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.22;
1.23) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 nonché delle regole II e III stabilite dal Codice di condotta Professionale al medesimo allegato sub A) e dell’art. 15 commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del calciatore Dou Dou Diaw nell’ambito della stipula del contratto con la Società AC Cesena Spa, nonché al contempo avendo operato nell’interesse dalla Società con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria per giunta in favore della P&P e non dell'Agente personalmente, nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la Società pagasse i compensi a sé stesso dovuti dal calciatore Dou Dou Diaw, che gli aveva conferito mandato di fatto, per l’assistenza prestata a quest’ultimo nella stipulazione del contratto economico del 8 gennaio 2007, violazione continuata fino al 19 febbraio 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.23;
1.24) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società Carpenedolo AC Srl una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Aldo Andrea Preite anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino almeno al 15 gennaio 2007, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.24;
1.25) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con il calciatore Giuseppe Rossi un mandato verbale e non depositato presso la Commissione Agenti in relazione al tesseramento presso la Società Parma FC Spa avvenuto nel gennaio 2007, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.25;
1.26) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 11 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver stipulato con la Società Bologna FC 1909 Spa due dichiarazioni debitorie in data 31 agosto 2007 in relazione al tesseramento del calciatore Balzan Martins Adailton anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 15 novembre 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.26);
1.27) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 11 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver stipulato con la Società Mantova AC Srl una dichiarazione debitoria in data 24 agosto 2007 in relazione al tesseramento del calciatore Stefano Fiore anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 26 settembre 2008; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.27);
1.28) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 11 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver stipulato con la Società Torino FC Spa una dichiarazione debitoria in data 20 giugno 2007 in relazione al tesseramento del calciatore Dominique Malonga anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere relativo al compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.28);
1.29) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 11 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver stipulato con la Società Novara Calcio Srl un accordo in data 19 luglio 2007 in relazione al tesseramento del calciatore Sandro Ciuffetelli anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata almeno fino al 26 novembre 2007, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.29);
1.30) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver stipulato con la Società Reggina Calcio Spa due dichiarazioni debitorie in data 8 gennaio 2008 e 25 luglio 2008 in relazione al tesseramento del calciatore Bruno Cirillo anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere relativo al compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.30);
1.31) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1, 4 e 11, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del calciatore Elvis Abbruscato nell’ambito della stipula del contratto con la Società Torino FC Spa, nonché al contempo avendo operato nell’interesse dalla Società con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria in data 25 luglio 2007, per giunta in favore della P&P e non dell'Agente personalmente, nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la Società Torino FC pagasse i suoi compensi quale agente del calciatore, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere relativo al compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.31);
1.32) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1, 4 e 11, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del calciatore Francesco Bega nell’ambito della stipula del contratto con la Società Brescia Calcio Spa, nonché al contempo avendo operato nell’interesse dalla Società con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria in data 29 gennaio 2008, per giunta in favore della P&P e non dell'Agente personalmente, nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la Società Brescia Calcio pagasse i suoi compensi quale agente del calciatore, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere relativo al compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.32);
1.33) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver stipulato con la Società Siena AC Spa una lettera di incarico in data 10 gennaio 2008 in relazione al tesseramento del calciatore Christian Riganò anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere relativo al compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.33);
1.34) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver stipulato con la Società AS Roma Spa una lettera di incarico in data 14 giugno 2008 in relazione al tesseramento del calciatore John Arne Riise anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 15 luglio 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.34);
1.35) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 3 commi 2 e 4, dell’art. 12 commi 4 e 5, 15, commi 1 2 e 10 Regolamento Agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010 nonché delle regole II e III previste dal Codice di condotta professionale allegato al Regolamento per aver stipulato in data 3 febbraio 2007 con la Società Livorno Calcio Spa un accordo tale da far prevalere gli interessi economici della P&P Sport management e tale da condizionare il suo agire di agente del calciatore indirizzandolo non più nell’interesse esclusivo del calciatore assistito bensì nell’interesse proprio e della Società Livorno - la quale ha ottenuto, con tale accordo, un diritto di opzione in esclusiva ed un relativo beneficio corrispondendo il relativo prezzo non già al calciatore vincolato all’esclusiva bensì all’agente di quest’ultimo - prevedendo una contropartita economica per sé, costituita dal prezzo del diritto di opzione a favore del Livorno per il tesseramento del calciatore Scotto, mentre nessun compenso è stato attribuito al calciatore, peraltro così determinando una situazione di conflitto di interessi, avendo operato sia nell’interesse del calciatore sia della Società il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub D);
1.36) per la violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12 comma 1, dell’art. 15 comma 6 del Regolamento Agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010 per aver stabilito un accordo di collaborazione con l’Agente di calciatori Sergio Berti, incassando la somma di € 50.000 nell’ottobre 2007, in occasione del trasferimento del calciatore Christian Riganò, assistito dal Sig. Berti, al Levante, intesa tra Agenti vietata dal citato Regolamento, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub E);
1.37) per la violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti in vigore dal 1 febbraio 2007 per aver percepito dalla Società Chievo AC Spa l’importo di € 250.000 in occasione del tesseramento del calciatore Philippe Montandon, in assenza di regolare mandato, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub F);
1.38) per la violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12 comma 1, dell’art. 15 comma 6 del Regolamento Agenti in vigore dal 1 febbraio 2007 per aver stabilito un accordo di collaborazione con l’Agente di calciatori Moreno Roggi, incassando la somma di € 60.000 nel giugno 2008, per l’attività svolta a supporto di quest’ultimo in occasione del rinnovo contrattuale tra il calciatore Massimo Ambrosini e l’AC Milan Spa; ciò in assenza di rapporti professionali tra il Sig. Pastorello ed entrambi tali soggetti, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub G);
2. il Sig. SERGIO BERTI, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.: per la violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12 comma 1, dell’art. 15 comma 6 del Regolamento Agenti in vigore dal 1 febbraio 2007 al 1 aprile 2010 per aver stabilito un accordo di collaborazione e corrisposto all’Agente Federico Pastorello la somma di € 50.000 nell’ottobre 2007 in occasione del trasferimento del calciatore Riganò al Levante, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub E);
3. il Sig. MORENO ROGGI, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.: per la violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12 comma 1, dell’art. 15 comma 6 del Regolamento Agenti in vigore dal 1 febbraio 2007 al 1 aprile 2010 per aver stabilito un accordo di collaborazione e corrisposto all’Agente Federico Pastorello la somma di € 60.000 nel giugno 2008 per l’attività da quest’ultimo svolta in occasione del rinnovo contrattuale tra il calciatore Massimo Ambrosini e l’AC Milan Spa, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub G);
4. il Sig. ANDREA ARDITO:
4.1) all’epoca dei fatti calciatore tesserato dalla Siena AC Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 4del Regolamento Agenti vigente fino al 31 gennaio 2007 per essersi avvalso dell’attività di agente di calciatori svolta dal Sig. Federico Pastorello per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con la Società Siena AC Spa del 18 agosto 2005 senza aver conferito allo stesso l’obbligatorio mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C. nonché per aver consentito, come provato dalla dichiarazione debitoria del 18 agosto 2005, che i compensi da lui dovuti al suo agente fossero pagati dalla Società Siena AC Spa, così peraltro determinando una situazione di conflitto di interessi, violazione continuata fino al 13 novembre 2006, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.2);
4.2) all’epoca dei fatti calciatore tesserato dal Torino FC Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 4 e dell'art. 15, commi 1 2 e 10 del Regolamento Agenti vigente fino al 31 gennaio 2007 per essersi avvalso dell’attività di agente di calciatori svolta dal Sig. Federico Pastorello per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con la Società Torino FC Spa dell’agosto 2005 senza aver conferito allo stesso l’obbligatorio mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C. nonché per aver consentito, come provato dalla dichiarazione debitoria del 7 settembre 2005, che i compensi da lui dovuti al suo agente fossero pagati dalla Società Torino FC Spa, così peraltro determinando una situazione di conflitto di interessi, violazione continuata fino al 7 agosto 2009, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.11);
5. il Sig. ELVIS ABBRUSCATO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato dal Torino FC Spa:
5.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 4del Regolamento Agenti vigente fino al 31 gennaio 2007 per essersi avvalso dell’attività di agente di calciatori svolta dal Sig. Federico Pastorello per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con la Società Torino FC Spa del 30 gennaio 2006 senza aver conferito allo stesso l’obbligatorio mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C. nonché per aver consentito, come provato dalla dichiarazione debitoria del 30 gennaio 2006, che i compensi da lui dovuti al suo agente fossero pagati dalla Società Torino FC Spa, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere relativo al compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.10);
5.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1, 4 e 11 e 15, commi 1 2 e 10 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente di calciatori svolta dal Sig. Federico Pastorello per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con la Società Torino FC Spa del 25 luglio 2007 senza aver conferito allo stesso l’obbligatorio mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C. nonché per aver consentito, come provato dalla dichiarazione debitoria del 25 luglio 2007, che i compensi da lui dovuti al suo agente fossero pagati dalla Società Torino FC Spa, così peraltro determinando una situazione di conflitto di interessi, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere relativo al compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub
C.31); Con riferimento a questa posizione si precisa che in sede di riunione, la Procura federale ha riformulato l’incolpazione come da verbale di patteggiamento;
6. il Sig. DOU DOU DIAW:
6.1) all’epoca dei fatti calciatore tesserato dal Torino FC Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 4 e dell'art. 15 commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti vigente fino al 31 gennaio 2007 per essersi avvalso dell’attività di agente di calciatori svolta dal Sig. Federico Pastorello per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con la Società Torino FC Spa dell’agosto 2005 senza aver conferito allo stesso l’obbligatorio mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C. nonché in assenza di regolare mandato federale e per aver consentito, come provato dalla dichiarazione debitoria del 7 settembre 2005, che i compensi da lui dovuti al suo agente fossero pagati dalla Società Torino FC Spa, così peraltro determinando una situazione di conflitto di interessi, violazione continuata fino al 30 novembre 2009, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.12);
6.2) all’epoca dei fatti calciatore tesserato dall’AC Cesena Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 4 e 15, commi 1 2 e 10 del Regolamento Agenti vigente fino al 31 gennaio 2007 per essersi avvalso dell’attività di Agente del Sig. Federico Pastorello per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con la Società AC Cesena Spa dell’8 gennaio 2007 senza aver conferito allo stesso l’obbligatorio mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C. nonché per aver consentito, come provato dalla dichiarazione debitoria del 8 gennaio 2007, che i compensi da lui dovuti al suo agente fossero pagati dalla Società AC Cesena Spa, così peraltro determinando una situazione di conflitto di interessi, violazione continuata fino al 19 febbraio 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.23;
7. il Sig. FRANCESCO BEGA:
7.1) all’epoca dei fatti calciatore tesserato dal Genoa Cricket & Football Club Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 4e del'art. 15, commi 1 2 e 10, del Regolamento Agenti vigente fino al 31 gennaio 2007 per essersi avvalso dell’attività di Agente del Sig. Federico Pastorello per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con la Società Genoa Cricket FC Spa del luglio 2006, senza aver conferito allo stesso l’obbligatorio mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C. nonché per aver consentito, come provato dalla dichiarazione debitoria del 21 luglio 2006, che i compensi da lui dovuti al suo agente fossero pagati dalla Società Genoa Cricket & FC Spa, così peraltro determinando una situazione di conflitto di interessi, violazione continuata fino al 15 novembre 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.21);
7.2) all’epoca dei fatti calciatore tesserato dal Brescia Calcio Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1, 4 e 11, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver conferito mandato di fatto, in occasione della stipulazione del contratto con la Società Brescia Calcio Spa al Sig. Federico Pastorello e determinato una situazione di conflitto di interessi, avendo il medesimo agente curato gli interessi anche della Società, come provato dalla dichiarazione debitoria del 29 gennaio 2008, così, inoltre, consentendo che i compensi da lui dovuti al suo agente fossero pagati dalla Società stessa; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.32;
8. il Sig. GIUSEPPE ROSSI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato dal Parma AC Spa: per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 10 del Regolamento Agenti vigente fino al 31 gennaio 2007 per essersi avvalso dell’attività di Agente del Sig. Federico Pastorello per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con la Società Parma FC Spa del gennaio 2007, senza aver conferito allo stesso l’obbligatorio mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.25);
9. il Sig. SANDRO MENCUCCI, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Amministratore Delegato della Società ACF Fiorentina Spa: per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 11 luglio 2005 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Stefano Fiore, così, peraltro, retribuendo l’agente del calciatore, nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 5 ottobre 2006, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.1);
10. il Sig. PIETRO LO MONACO, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Amministratore Delegato della Società Calcio Catania Spa:
10.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 8 luglio 2005 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Rocco Sabato, così, peraltro, retribuendo l’agente del calciatore, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere per il compenso pattuito nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.5);
10.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1, 3 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 4 agosto 2006 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Giuseppe Colucci, violazione tuttora continuata in virtù del credito ancora esistente dell’Agente per i compensi pattuiti nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.22);
11. il Sig. MASSIMO CELLINO, all’epoca dei fatti oggetto del presente procedimento Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Cagliari Calcio Spa: per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 31 gennaio 2005 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Alessandro Budel, così, peraltro, retribuendo l’agente del calciatore, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere per il compenso pattuito nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.8);
12. il Sig. URBANO CAIRO, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Torino FC Spa:
12.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 e dell’art. 15 commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 30 gennaio 2006 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Elvis Abbruscato, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto lo stesso agente ha operato nel medesimo contratto anche in favore del calciatore e retribuendo l’agente del calciatore nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere per il compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.10);
12.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 e dell’art. 15 commi 1, 2 e 10 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 7 settembre 2005 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Andrea Ardito, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto lo stesso agente ha operato nel medesimo contratto anche in favore del calciatore e retribuendo l’agente del calciatore nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 7 agosto 2009, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.11;
12.3) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 e dell’art. 15 commi 1, 2 e 10 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 7 settembre 2005 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Dou Dou Diaw, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto lo stesso agente ha operato nel medesimo contratto anche in favore del calciatore e retribuendo l’agente del calciatore nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 30 novembre 2009, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.12);
12.4) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, e dell'art. 15, commi 1, 2 e 10 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 31 agosto 2006 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Stefano Fiore, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto lo stesso agente ha operato nel medesimo contratto anche in favore del calciatore e retribuendo l’agente del calciatore nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 9 giugno 2009, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.20);
12.5) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1 febbraio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 20 giugno 2007 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Dominique Malonga, violazione continuata fino al 14 ottobre 2010 nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.28);
13. il Sig. CLAUDIO LOTITO, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società SS Lazio Spa:
13.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 31 agosto 2005 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Sebastiano Siviglia nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 13 marzo 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.13)
13.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 8, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver concordato la ritardata emissione della fattura da parte di P&P rispetto alla data di stipulazione del contratto con Sebastiano Siviglia (31 agosto 2005) e, quindi, per aver contabilizzato il relativo costo (fattura n. 1 del 1 luglio 2006) nel Bilancio al 30 giugno 2007 anziché nel Bilancio al 30 giugno 2006, violando così le norme del codice civile che regolano la redazione dei Bilanci sociali (artt. 2423 e 2423bis del codice civile) – con particolare riferimento al principio inderogabile della competenza - ed alterando, di conseguenza, il risultato di esercizio sia del bilancio al 30 giugno 2006 (minori costi) sia del bilancio al 30 giugno 2007 (maggiori costi), il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.13); Con riferimento a quest’ultimo capo di incolpazione si precisa che in sede di riunione, la Procura federale ha rinunciato al medesimo come da verbale di patteggiamento;
14. il Sig. ALESSANDRO ZARBANO, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Amministratore Delegato della Società Genoa Cricket FC Spa:
14.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1, 3 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 21 luglio 2006 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Balzan Martins Adailton, violazione continuata fino al 7 maggio 2007 nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.14);
14.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1, 3 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 e dell’art. 15 commi 1,2 e 10 del Regolamento Agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 21 luglio 2006 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Francesco Bega, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto lo stesso agente ha operato nel medesimo contratto anche in favore del calciatore e retribuendo l’agente del calciatore nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 15 novembre 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.21);
15. il Sig. MARCELLO CESTARO, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Padova AC Srl:
per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, e 11 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 22 giugno 2006 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Michele Zeoli nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 4 luglio 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.15);
16. il Sig. ALDO SPINELLI, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società AS Livorno Calcio Spa:
16.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 29 agosto 2006 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Rahman Rezaei, violazione continuata fino al 16 ottobre 2008 nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.16);
16.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 15 comma 1 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1 febbraio 2007, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi stipulando con il Sig. Pastorello, Agente del calciatore Scotto, un accordo per l’ottenimento di un diritto di opzione in esclusiva alla stipulazione di un contratto con il calciatore SCOTTO prevedendo un compenso per tale diritto di opzione a favore dell’agente e non del calciatore nonché una penale in capo all’agente in maniera tale da indirizzare l’agire di Pastorello verso gli interessi della Società privilegiandolo rispetto agli interessi del calciatore assistito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub D);
17. il Sig. GIORGIO LUGARESI, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa:
17.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 28 agosto 2006 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Rocco Sabato, violazione continuata fino al 1 febbraio 2011 nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.17);
17.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 e dell’art. 15 commi 1, 2 e 10 del Regolamento Agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 8 gennaio 2007 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Dou Dou Diaw, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto lo stesso agente ha operato nel medesimo contratto anche in favore del calciatore e retribuendo l’agente del calciatore nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 19 febbraio 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.23);
18. il Sig. ROBERTO BENIGNI, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa:
per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 15 luglio 2005 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Cristiano Del Grosso nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 30 settembre 2007, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.18);
19. il Sig. NICOLA BAGGIO, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Vicenza Calcio Spa: per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 31 agosto 2006 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Adriano Zancopè, violazione continuata fino al 3 maggio 2007 nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.19);
20. il Sig. TOMMASO GHIRARDI, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Carpenedolo AC Srl: per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso nel gennaio 2007 dell’opera del Sig. Federico Pastorello per il tesseramento del calciatore Aldo Andrea Preite su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e senza depositare alcunché presso la stessa Commissione, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.24);
21. il Sig. ALFREDO CAZZOLA, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Bologna FC 1909 Spa:
per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Balzan Martins Adailton nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 15 novembre 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.26);
22. il Sig. FABRIZIO LORI, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Mantova AC Spa: per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1 febbraio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 24 agosto 2007 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Stefano Fiore nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 26 settembre 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.27);
23. il Sig. MASSIMO DE SALVO, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Novara Calcio Spa:
per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1 febbraio 2007, per essersi avvalso della consulenza prestata dal Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 19 luglio 2007 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Sandro Ciuffetelli nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata almeno fino al 26 novembre 2007, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.29);
24. il Sig. PASQUALE FOTI, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Reggina Calcio Spa: per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1 febbraio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazioni debitorie ed incarichi conferiti in data 8 gennaio 2008 e 25 luglio 2008 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Bruno Cirillo nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere per il compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.30);
25. il Sig. STEFANO ANTONELLI, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Amministratore Delegato della Società Torino FC Spa: per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1, 4 e 11 e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 25 luglio 2007 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Elvis Abbruscato, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto lo stesso agente ha operato nel medesimo contratto anche in favore del calciatore e retribuendo l’agente del calciatore nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere per il compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.31);
26. il Sig. GIANLUCA NANI, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Dirigente accompagnatore prima squadra della Società Brescia Calcio Spa:
per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1, 4 e 11 e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 29 gennaio 2008 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Francesco Bega, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto lo stesso agente ha operato nel medesimo contratto anche in favore del calciatore e retribuendo l’agente del calciatore nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere per il compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.32);
27. il Sig. ROBERTO ZANZI, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Direttore Generale della Società Siena AC Spa: per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 10 gennaio 2008 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Christian Riganò nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere per il compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.33);
28. il Sig. DANIELE PRADÉ, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Direttore Sportivo della Società AS Roma Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di lettera di incarico in data 14 giugno 2008 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. John Arne Riise nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 15 luglio 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.34);
29. il Sig. LUCA CAMPEDELLI, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Chievo AC Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1 febbraio 2007 al 1 aprile 2010 per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso di € 250.000 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Philippe Montandon nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 8 luglio 2010, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub F);
30. la Società SIENA AC Spa: ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza della Società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, Sig. Roberto Zanzi nonché ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato Andrea Ardito;
31. la Società CATANIA CALCIO Spa: ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Pietro Lo Monaco;
32. la Società CAGLIARI CALCIO Spa: ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Massimo Cellino;
33. la Società TORINO FC Spa: ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dai propri dirigenti con potere di rappresentanza, Sig. Urbano Cairo e Sig. Stefano Antonelli, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 2, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dai propri tesserati Elvis Abbruscato, Andrea Ardito e Dou Dou Diaw;
4. la Società SS LAZIO Spa: ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Claudio Lotito;
35. la Società AC PADOVA Srl: ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità
diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Marcello Cestaro;
36. la Società AS LIVORNO CALCIO Spa: ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Aldo Spinelli;
37. la Società AC CESENA Spa: ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Giorgio Lugaresi, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato Dou Dou Diaw;
38. la Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa: ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Roberto Benigni;
39. la Società GENOA CRICKET & FOOTBALL CLUB Spa: ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Alessandro Zarbano, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato Francesco Bega;
40. la Società FC BOLOGNA 1909 Spa: ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza , Sig. Alfredo Cazzola;
41. la Società NOVARA CALCIO Spa: ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza , Sig. Massimo De Salvo;
42. la Società REGGINA CALCIO Spa: ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza , Sig. Pasquale Foti;
43. la Società BRESCIA CALCIO Spa: ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Gianluca Nani, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato Francesco Bega;
44. la Società AS ROMA Spa: ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Daniele Pradè.
45. la Società AC CHIEVO Spa: ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza , Sig. Luca Campedelli. Si sono difesi con memorie gli incolpati Pastorello, Ardito, Abbruscato, Diaw, Mencucci, Bega, Rossi, Spinelli, Lugaresi, De Salvo, Berti, Lotito, Zarbano, Cestaro, Foti, Antonelli, Campedelli Luca, Nani, Zanzi, Pradè, Roggi e le Società Livorno, Cesena, Lazio, Genoa, Bologna, Novara, Reggina, Brescia, Siena, Padova. In particolare:
a) il Berti ha eccepito la carenza di giurisdizione della CDN perché, ai sensi dell’art. 25 c. 6 del regolamento Agenti di cui al comunicato 142/A del 3/3/11, per le transazioni internazionali, come nel caso che lo interessa, sarebbe competente la Commissione Disciplinare della Fifa. Nel merito ha eccepito l’insussistenza degli addebiti;
b) il De Salvo ha proposto l’eccezione di tardiva produzione della relazione di indagine, nonché di improcedibilità ex art. 32 c. 11 CGS, in quanto la Procura Federale avrebbe conosciuto i fatti sin da agosto/dicembre 2009 e, conseguentemente, le indagini avrebbero dovuto terminare entro il 30/6/10. Nella riunione del 18/3/13 il Sig. Cellino Massimo e la Società Cagliari hanno presentato istanza di stralcio dal presente processo, attesa la persistenza di misura restrittiva della libertà personale del predetto Cellino. In tale riunione le posizioni dei Signori Pastorello, Abbruscato, Bega, Rossi, Spinelli, Lugaresi, Cairo, Lotito, Zarbano, Cestaro, Ghirardi, Foti, Antonelli, Campedelli Luca, Nani, Zanzi, Pradè, Roggi e delle Società Livorno, Cesena, Catania, Torino, Lazio, Genoa, Bologna, Novara, Reggina, Brescia, Siena, Roma, Chievo e Padova sono state definite tramite accordo ex art. 23 CGS con la Procura federale.
Il procedimento è stato rinviato per il prosieguo all’udienza del 15/4/13, nel corso della quale anche i deferiti Dou Dou Diaw, Ardito e Lo Monaco hanno presentato richiesta di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, in accordo con la Procura Federale. Questa Commissione ha ritenuto congrue tutte le pene concordate ai sensi del citato articolo e in proposito ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Dou Dou Diaw, Andrea Ardito e Pietro Lo Monaco, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“▪ pena base per il Sig. Dou Dou Diaw, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00), sanzione convertita in 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00); ▪ pena base per il Sig. Andrea Ardito, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 13.300,00 (€ tredicimilatrecento/00); ▪ pena base per il Sig. Pietro Lo Monaco, sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 1 (uno)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Definiti i patteggiamenti di cui sopra, sono state discusse le posizioni degli altri deferiti. Dopo aver illustrato le proprie posizioni, a Procura federale ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Berti € 20.000,00 di ammenda e mesi 3 (tre) di sospensione della licenza; per i Signori Baggio, Benigni, De Salvo, Cazzola, Cellino e Lori mesi 2 (due) di inibizione ciascuno; per le Società Cagliari e Ascoli € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda ciascuno. Dopo ampia discussione, i difensori degli incolpati, invece, hanno chiesto il proscioglimento dei loro assistiti. La Commissione, esaminato il deferimento e visti gli atti del procedimento, rileva quanto segue. In via pregiudiziale, si ritiene infondata l’eccezione di tardiva produzione della relazione d’indagine, atteso che la vigente normativa non prevede decadenza alcuna a tale riguardo. Parimenti infondata è da ritenersi l’eccezione di improcedibilità ex art. 32, c. 11, CGS, in quanto non è corretto far decorrere il termine previsto da tale articolo dalla semplice conoscenza di generiche notizie di stampa, atteso che, nella specie, esse, da sole, non potevano essere ritenute elementi sufficienti all’indagine, in assenza di ulteriori precisi elementi, solo successivamente acquisiti dalla GdF e dalla Procura della Repubblica di Vicenza nel rispetto dei termini (cfr, non ultima, la lettera 16/11/10 della Procura Repubblica di Vicenza di trasmissione informative della GdF). Va osservato, peraltro, che nella specie la proroga dei termini risulta regolarmente richiesta dalla Procura e concessa. Infondata risulta anche l’eccezione di “carenza di giurisdizione” ovvero di “incompetenza” della scrivente Commissione, sollevata dalla difesa del Berti (secondo cui sarebbe competente la Commissione disciplinare della Fifa, vertendosi, per quanto concerne il predetto deferito, in materia di transazione internazionale), atteso che la normativa interna è da ritenersi concorrente con quella internazionale e considerato che nella specie trattasi di agente con licenza “italiana”. In ogni caso, poi, la normativa cui si riferisce controparte risulterebbe in vigore da data successiva a quella in cui sarebbero stati commessi i fatti per cui è stato deferito il Sig. Berti. Nel merito, va premesso che lo scopo della normativa federale è quello di garantire la massima trasparenza e regolarità delle operazioni di trasferimento e/o tesseramento dei calciatori, con la conseguenza che il rigoroso rispetto della norma, anche in ordine ad alcuni adempimenti che, prima facie, sembrerebbero meramente formali, risulta essere una precisa esigenza, assolutamente fondamentale. L’art. 23 del Regolamento FIFA nonché l’art. 12 del Regolamento FIGC previgente e l’art. 19 dell’attuale Regolamento FIGC impongono all’agente di rispettare gli statuti, i Regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi competenti della FIFA, delle confederazioni e delle Federazioni nazionali. Ciò vale evidentemente anche per quanto riguarda il modello da usare per il conferimento del mandato che deve essere necessariamente redatto esclusivamente sugli appositi moduli federali. Peraltro l’art. 1, comma 1, CGS impone a ogni soggetto che svolge attività rilevante per l’ordinamento federale l’osservanza di tutti gli atti e le norme federali, il che sta a significare che la violazione di qualsiasi norma federale costituisce illecito disciplinarmente rilevante per tutti i soggetti che svolgono attività in ambito federale. I Regolamenti previgenti degli agenti di calciatori impongono che il mandato debba essere conferito personalmente all’agente, il quale può organizzare la sua attività imprenditorialmente. Gli agenti possono quindi costituire Società di capitali, ma il mandato deve sempre essere rilasciato non già alla Società, bensì alla persona fisica anche al fine di rendere immediatamente percepibile chi sia l’agente (che non può celarsi attraverso fantasiose denominazioni). Inoltre, l’art. 10, comma 1, del regolamento Agenti in vigore sino al 1/2/2007 stabilisce che l’incarico di mediazione deve essere scritto. Il comma 4 prevede che l’agente può essere retribuito soltanto dal calciatore o dalla Società che gli ha conferito l’incarico e deve rilasciare idonea documentazione fiscale secondo le vigenti norme. Il comma 11 che l’incarico conferito da un calciatore o da una Società deve essere redatto in quadruplice copia ciascuna firmata dalle parti. Il calciatore o la Società conservano la prima copia e l’Agente la seconda. L’Agente invia la terza e quarta copia alla Commissione Agenti nonché alla Federazione nazionale alla quale appartiene il calciatore, ove lo stesso non sia tesserato della FIGC. L’art. 12, comma 1, prevede che l’agente è tenuto all’osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA. L’Agente è altresì tenuto a ottemperare alle decisioni della Commissione Agenti, degli organi della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA, improntando il proprio operato a principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale, garantendo in particolare che ogni contratto di prestazione sportiva concluso a seguito della propria attività, sia conforme alle norme federali. Il successivo art. 15 vieta agli agenti di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una Società e un calciatore e/o tra due Società, nonché di ricevere incarichi o somme a qualunque titolo da, o stipulare accordi con una Società per la quale sono tesserati calciatori da essi rappresentati, ovvero ricevere incarichi o somme a qualunque titolo da, o stipulare accordi con calciatori tesserati per una Società con la quale l’Agente abbia un accordo vigente. Il comma 6 del citato articolo vieta, inoltre, qualsiasi forma di intesa, accordo o collaborazione tra Agenti e/o Società di Agenti ed il comma 10 vieta qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche potenziale, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previsti dal regolamento. Ciò considerato, la Commissione rileva che dalla copiosissima documentazione acquisita, con particolare riferimento alle parziali ammissioni rese alla procura Federale dal deferito Pastorello, alle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza di Vicenza sia da tesserati che da Società affiliate, alla relazione d’indagine della Procura, ai verbali di audizione ed ai contratti versati in atti, risulta che, ad eccezione del Sig. De Salvo, i deferiti hanno effettivamente posto in essere i comportamenti illeciti loro ascritti. In particolare, risulta che:
1) l’agente di calciatori SERGIO BERTI, ha collaborato con il Pastorello, corrispondendogli la somma di € 50.000 nell’ottobre 2007, in occasione del trasferimento del calciatore Riganò al Levante, con ciò violando l’art. 1, comma 1, CGS, l’art. 12, comma 1, l’art. 15 comma 6, del Regolamento Agenti in vigore dal 1 febbraio 2007 al 1 aprile 2010. Quanto sopra risulta comprovato dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Pastorello e di cui a pag. 33 della relazione d’indagine, nonché dalla fattura 18/2007-2008, spiccata per l’importo di €. 50.000,00. Ne consegue la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, dell’art. 12, comma 1, e dell’art. 15, comma 6, del Regolamento Agenti in vigore dal 1 febbraio 2007.
2) il Sig. NICOLA BAGGIO, all’epoca dei fatti Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Vicenza Calcio Spa, si è avvalso, ai fini della stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Zancopè, dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello, corrispondendo un compenso, come comprovato dalla dichiarazione debitoria e dall’incarico conferiti in data 31 agosto 2006, alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente; il tutto con ultimo pagamento al 3 maggio 2007 (ft 17 del 2006/2007, cfr. pg. 23 Relazione d’Indagine), che rappresenta atto esecutivo degli accordi di cui sopra e costituisce ultimo atto diretto a commettere le violazioni disciplinari oggetto della presente decisione. Risulta, altresì che egli ha stipulato la citata dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e che non ha depositato il contratto presso la detta Commissione. Ne consegue la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 10, commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007.
3) il Sig. ROBERTO BENIGNI, all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, si è avvalso, ai fini della stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Del Grosso, dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello, corrispondendo un compenso, come comprovato dalla dichiarazione debitoria e dall’incarico conferiti in data 15 luglio 2005, alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente. Risulta, altresì, che egli ha stipulato la relativa dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e che non ha depositato il contratto presso la detta Commissione; il tutto con ultimo pagamento al 30 settembre 2007 (cfr. pg 22 Relazione d’Indagine), che rappresenta atto esecutivo degli accordi di cui sopra e costituisce ultimo atto diretto a commettere le violazioni disciplinari oggetto della presente decisione. Ne consegue la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 10, commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007.
4) il Sig. ALFREDO CAZZOLA, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Bologna FC 1909 Spa, si è avvalso, ai fini della stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Balzan Martins Adailton, dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello, corrispondendo un compenso, come comprovato dalla dichiarazione debitoria e dall’incarico conferiti alla Società P&P Sport Management SAM, anziché all’agente personalmente; il tutto con ultimo pagamento al 15 novembre 2008 (cfr. pg 30 della Relazione d’indagine), che rappresenta atto esecutivo degli accordi di cui sopra e costituisce ultimo atto diretto a commettere le violazioni disciplinari oggetto della presente decisione. Risulta altresì che egli ha stipulato la relativa dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e che non ha depositato il contratto presso la detta Commissione. Ne consegue la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 10, commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007.
5) il Sig. FABRIZIO LORI, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Mantova AC Spa, si è avvalso, ai fini della stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Stefano Fiore, dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello, corrispondendo un compenso, come comprovato dalla dichiarazione debitoria e dall’incarico conferiti in data 24 agosto 2007, alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente. Risulta altresì che egli ha stipulato la relativa dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e che non ha depositato il contratto presso la detta Commissione; il tutto con ultimo pagamento al 26 settembre 2008 (cfr. pgg 32/33 Relazione d’indagine), che rappresenta atto esecutivo degli accordi di cui sopra e costituisce ultimo atto diretto a commettere le violazioni disciplinari oggetto della presente decisione. Ne consegue la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 10, commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1 febbraio 2007.
6) la ASCOLI CALCIO 1898 Spa risulta direttamente responsabile, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal Sig. Roberto Benigni;
Non risulta invece provata la responsabilità del Sig. Massimo De Salvo, atteso che in atti - come del resto ammesso dalla Procura a pg. 17 dell’atto di deferimento - non risulta prodotto l’incarico che, secondo la Procura, il deferito avrebbe rilasciato in data 19 luglio 2007 in relazione alle prestazioni sportive del calciatore Ciuffetelli; documento assolutamente fondamentale per poter valutare la presunta (e non dimostrata) responsabilità disciplinare del deferito, non potendosi all’uopo ritenere sufficiente la semplice esistenza di una fattura (quella del 26/11/07), assolutamente inidonea a comprovare l’effettiva sottoscrizione da parte del De Salvo. Peraltro, all’epoca, quest’ultimo non risultava nemmeno essere l’unico legale rappresentante della Società di appartenenza; il che esclude la certezza che egli possa aver sottoscritto il sopra citato atto di conferimento incarico e posto in essere anche le violazioni conseguenti, addebitategli con il deferimento per cui è vertenza. Alla luce di quanto sopra, risultano pienamente provate le responsabilità disciplinari contestate ai soggetti deferiti, ad eccezione di quelle del De Salvo, P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il Sig. Dou Dou Diaw, sanzione della squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00);
- per il Sig. Andrea Ardito, sanzione della ammenda di € 13.300,00 (€ tredicimilatrecento/00);
- per il Sig. Pietro Lo Monaco, sanzione della inibizione di mesi 1 (uno).
La Commissione proscioglie dagli addebiti il Sig. Massimo De Salvo.
La Commissione delibera di irrogare le seguenti sanzioni:
1) al Sig. Sergio Berti, € 20.000,00 (€ ventimila/00) di ammenda e mesi 3 (tre) di sospensione della licenza;
2) al Sig. Nicola Baggio, mesi 2 (due) di inibizione;
3) al Sig. Roberto Benigni, mesi 2 (due) di inibizione;
4) al Sig. Alfredo Cazzola, mesi 2 (due) di inibizione;
5) al Sig. Fabrizio Lori, mesi 2 (due) di inibizione;
6) alla Società Ascoli Calcio 1898 Spa, € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda.
La Commissione, come da istanze, rinvia l’esame della posizione dei deferiti Cellino e Cagliari all’udienza del 9/5/2013, h. 14,00, con salvezza dei diritti di difesa per il Cellino. Tutte le altre posizioni sono state definite ai sensi dell’art. 23 CGS con Comunicato Ufficiale n. 77/CDN del 19.3.2013.
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