F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 22 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL F.C. PRO VERCELLI 1892 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 CON DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SASSUOLO DEL 9.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B Com. Uff. n. 70 del 12.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 22 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL F.C. PRO VERCELLI 1892 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 CON DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SASSUOLO DEL 9.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B Com. Uff. n. 70 del 12.2.2013) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Pro Vercelli/Sassuolo, disputato in data 9.2.2013 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla F.C. Pro Vercelli 1892 (d’ora in avanti, per brevità, “Società”) l’ammenda di € 10.000,00 con disputa di una gara a porte chiuse, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 12.5 e 14 C.G.S., a seguito del comportamento “violento, aggressivo, ingiurioso, minaccioso ed intimidatorio, dei propri dirigenti e/o sostenitori”. Il Giudice Sportivo ha, pertanto, ritenuto equo quantificare, ex art. 18 n. 1 lett. “b” e “d”, la sanzione irrogata, in considerazione “della particolare gravità di quanto accaduto e dell’assenza della benché minima attività di cooperazione con le forze dell’ordine svolta dai dirigenti della squadra ospitante”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale lamenta l’eccessiva entità della sanzione irrogata, sostenendo che sia i fatti occorsi negli spogliatoi, sia il comportamento del pubblico non integrerebbero gli elementi necessari per l’applicazione di una sanzione così gravosa. In particolare, la Società assume (i) che l’Arbitro non sarebbe stato mai minacciato, mai sfiorato o messo in pericolo, (ii) che il pubblico non avrebbe espresso manifestazioni di violenza, ad eccezione dei tre sputi rivolti all’Arbitro stesso, (iii) che la Società avrebbe cooperato, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice Sportivo, con le Forze dell’ordine e (iv) che il messaggio con cui lo speaker dello stadio ha comunicato l’espulsione del calciatore Abbate non avrebbe violato alcuna disposizione, né avrebbe determinato, in campo e sugli spalti, turbamenti dell’ordine pubblico o agitazione, in quanto consistente in una mera informativa degli spettatori e dei giornalisti. La sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse, secondo quanto sostenuto dalla Società, non potrebbe, inoltre, trovare applicazione alla fattispecie in questione, in quanto (i) l’art. 12.5 C.G.S. prevedrebbe tale sanzione solo in caso di recidiva, mentre l’art. 14 giustificherebbe tale disposizione solo in caso di “fatti particolarmente gravi”, circostanze, entrambe, che non sarebbero presenti nel caso di specie. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 22.2.2013, è presente, in sostituzione dell’Avv. Grassani, l’Avv. Vitale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva come il clima particolarmente agitato in cui si sono svolti i fatti oggetto del presente procedimento, nonché l’atteggiamento “rovente” riservato dal pubblico e dai coinvolti dirigenti e tesserati della Società nei confronti dell’Arbitro giustificano pienamente la sanzione irrogata e costituiscono i “fatti particolarmente gravi” richiesti dall’art. 14 C.G.S., per l’applicazione della sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse. In particolare, la Corte precisa che (i) in merito alla posizione del Sig. Abbate, quest’ultimo ha avuto, nei confronti dell’Arbitro, un atteggiamento aggressivo, minaccioso ed intimidatorio, essendo stato, peraltro, trattenuto e portato via con la forza dai suoi compagni, concretizzando un comportamento potenzialmente pericoloso per l’Arbitro stesso, (ii) il Sig. Romairone ha rivolto all’Arbitro espressioni minacciose ed intimidatorie (“…non venire più a Vercelli…”), nonché ingiuriose e (iii) il pubblico, oltre ad aver rivolte numerose espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara medesimo, ha colpito quest’ultimo con tre sputi, condotta questa ritenuta, per giurisprudenza costante, quale comportamento violento. A ciò si aggiunga che la sanzione irrogata non è neanche il più gravoso provvedimento potenzialmente applicabile al caso di specie, dal momento che l’art. 18 lett. “f” C.G.S. prevede, come possibile ulteriore sanzione, la squalifica del campo di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 di Vercelli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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