F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 22 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL F.C. PRO VERCELLI 1892 LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. FRANCESE STEFANO SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SASSUOLO DEL 9.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B Com. Uff. n. 70 del 12.2.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 22 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it
5. RICORSO DEL F.C. PRO VERCELLI 1892 LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. FRANCESE STEFANO SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SASSUOLO DEL 9.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B Com. Uff. n. 70 del 12.2.2013)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 70 del 12.2.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara al signor Francese Stefano operatore sanitario della società Pro Vercelli 1892. Tale decisione veniva assunta perché, al termine del primo tempo dell’incontro Pro Vercelli/Sassuolo disputato il 9.2.2013, il Francese Stefano rivolgeva a un Assistente espressioni offensive. Avverso tale provvedimento la società Pro Vercelli 1892 ha preannunziato reclamo, con richiesta di procedimento d’urgenza, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 13.2.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 19.2.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 di Vercelli, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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