F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 07 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. SPERANZA RUGGERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.5.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL’ART. 35, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 07 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO SIG. SPERANZA RUGGERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.5.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL’ART. 35, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013)
Il tecnico Ruggiero Speranza, avanzando anche preliminare richiesta di copia degli atti, ha impugnato la sanzione della squalifica fino al 28.5.2013 di cui al Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013, inflitta ad esso ricorrente dalla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. a seguito del deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 5, comma 1, C.G.S. in riferimento all’art. 38, comma 1, nonché all’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico. La discussione del proposto ricorso veniva fissata per la data del 7.3.2013, peraltro nella relativa occasione compariva soltanto la Procura Federale , in quanto avvertita dalla Segreteria della Corte, svolgendo eccezione d’inammissibilità del gravame per mancata trasmissione ad essa Procura dell’atto d’impugnazione. In conformità alla come sopra sollevata eccezione, il proposto ricorso deve venir dichiarato inammissibile in quanto la parte ricorrente ha violato l’art. 33 n. 5 e l’art. 37 n. 2 C.G.S. per non aver inviato copia del gravame e della richiesta atti alla controparte. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Speranza Ruggero. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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