COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 24.04.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Ramzani Emiljan ora Calciatore Junior Anguillara del Sig. Oboussaid Jamal ora Calciatore Junior Anguillara del Sig. Tommaso Palmieri Dirigente Junior Anguillara della Società U.S.D. Junior Anguillara

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 24.04.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Ramzani Emiljan ora Calciatore Junior Anguillara del Sig. Oboussaid Jamal ora Calciatore Junior Anguillara del Sig. Tommaso Palmieri Dirigente Junior Anguillara della Società U.S.D. Junior Anguillara La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 5/4/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare, il Sig. Ramzani Emiljan – ora Calciatore Junior Anguillara per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver partecipato a n. 3 gare valide per il Campionato di 3^ Categoria 2012/2013 nelle file della Società Junior Anguillara senza averne titolo, in quanto non ancora tesserato per la stessa Società come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della P.F.; il Sig. Oboussaid Jamal – ora Calciatore Junior Anguillara per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver partecipato a n. 2 gare valide per il Campionato di 3^ Categoria 2012/2013 nelle file della Società Junior Anguillara ed essere stato comunque a disposizione dell’allenatore in distinta di altra gara, senza averne titolo, in quanto non ancora tesserato per la stessa Società come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della P.F.; il Sig. Tommaso Palmieri – Dirigente Junior Anguillara nella veste di dirigente accompagnatore della Società Junior Anguillara, per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 e art. 10, commi 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito che il calciatore Ramzani Emilijan partecipasse a n. 3 gare valide per il Campionato di 3^ Categoria nelle file della Società Junior Anguillara senza averne titolo, in quanto non ancora tesserato per la Società stessa come meglio descritto nella parte motiva del presente provvedimento e per aver consentito ancora che il calciatore Aboussaid Jamal partecipasse a n. 2 gare valide per il Campionato di 3^ Categoria ed aver consentito inoltre che lo stesso calciatore fosse comunque a disposizione dell’allenatore perché inserito nella distinta della gara del 14/10/2012, senza averne titolo, in quanto non ancora tesserato per la Società Junior Anguillara (v. atto di deferimento della P.F.); la Società U.S.D. Junior Anguillara per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. per le condotte riconducibili a carico del proprio tesserato e/o delle che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, così come previsto dall’art. 1, comma 5 del C.G.S. così come esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento della P.F. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 23/4/2013 sono risultati presenti : il Sig. Ramzani Emiljan Calciatore Junior Anguillara, rappresentato dal Sig. Dalò Arduino, giusta delega in atti il Sig. Oboussaid Jamal Calciatore Junior Anguillara, rappresentato dal Sig. Dalò Arduino, giusta delega in atti il Sig. Tommaso Palmieri Dirigente Junior Anguillara la Società U.S.D. Junior Anguillara rappresentata dal Sig. Dalò Arduino (Presidente) il Dott. Vincenzo Postiglione Rappresentante della Procura Federale Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 23/4/2013, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalle stesse, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. (il cosiddetto patteggiamento), precisando, nel contempo che la Procura Federale non ha ritenuto di poter patteggiare la sanzione riguardante la penalizzazione di punti in classifica. Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari concordati dai soggetti interessati : a carico del Sig. Ramzani Emiljan Calciatore Junior Anguillara : squalifica per due giornate a carico del Sig. Oboussaid Jamal Calciatore Junior Anguillara : squalifica per una giornata a carico del Sig. Tommaso Palmieri Dirigente Junior Anguillara : inibizione per un mese a carico dell’U.S.D. Junior Anguillara ammenda di € 350,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, sopra rappresentate, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Ramzani Emiljan Calciatore Junior Anguillara : squalifica per due giornate a carico del Sig. Oboussaid Jamal Calciatore Junior Anguillara : squalifica per una giornata a carico del Sig. Tommaso Palmieri Dirigente Junior Anguillara : inibizione per un mese a carico dell’U.S.D. Junior Anguillara ammenda di € 350,00.- Il Dott. Postiglione ha infine dichiarato che la Procura Federale ha chiesto di infliggere all’U.S.D. Junior Anguillara la sanzione della penalizzazione di 3 punti da scontarsi nella classifica del Campionato di 3^ Categoria della stagione sportiva 2012/2013.79/2149 La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto di quest’ultimo provvedimento proposto dal Dott. Postiglione da infliggere a carico dell’U.S.D. Junior Anguillara, ritenuto congruo il provvedimento stesso dispone l’irrogazione della seguente sanzione : a carico dell’U.S.D. Junior Anguillara : n. 3 punti di penalizzazione da applicarsi nella classifica del Campionato di 3^ Categoria della stagione sportiva 2012/2013.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it