COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 02/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SPORTING AVIGLIANO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SUMMA VINCENZO PER N.4 (QUATTRO) GIORNATE PUBBLICATA CON IL C.U. N.39 DEL 17/04/2013.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 02/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SPORTING AVIGLIANO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SUMMA VINCENZO PER N.4 (QUATTRO) GIORNATE PUBBLICATA CON IL C.U. N.39 DEL 17/04/2013. Letto il reclamo proposto dalla società SPORTING AVIGLIANO avverso la squalifica per n.4 (quattro) giornate inflitte dal G.S. al calciatore SUMMA VINCENZO e riportato sul CU n.39 del 17/04/2013; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato ascoltata la Società reclamante; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni addotte dalla reclamante benché generiche abbiano comunque attestato l’assenza di intendimenti violenti nella condotta del calciatore Summa Vincenzo; Ritenuto come dall’esame del referto non risulti in realtà possibile ottenere ad una puntuale ricostruzione della dinamica degli eventi per non avere,il DG, precisato modalità e conseguenze del colpo inferto dal Summa Vincenzo al proprio avversario, né la natura della aggressione dallo stesso Summa portata ad altro avversario ed in detto documento riportata; Considerato alla stregua di tanto come in difetto di più dettagliate emergenze possa escludersi nella condotta dal Summa tenuta, l’aggravante della violenza intenzionale; Accertata da ultimo, l’assenza di precedenti specifici nel curriculum disciplinare del calciatore in questione, circostanza questa meritevole di attenzione da parte di questa Commissione, al fine di potersi procedere ad una mitigazione delle sanzioni dal DG irrogate; P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo,ed in parziale riforma della decisione dal Giudice Sportivo assunta, dispone la riduzione a numero 2(due) giornate della squalifica inflitta al calciatore Summa Vincenzo; • dispone restituirsi la tassa reclamo,se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it