COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 99 del 02 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 7) RICORSO DELLA A.S.V. TRAMIN – ASSOCIAZIONE AMATORI DELLO SPORT TERMENO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE DEL 18 APRILE 2013, N. 96, RIGUARDANTE LA SQUALIFICA DEL PROPRIO TESSERATO CALCIATORE PALMA MICHAEL PER I FATTI DI CUI ALLA GARA DEL 14 APRILE 2013 DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA TRA F.C. EPPAN – A.S.V. TRAMIN.
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale N° 99 del 02 Maggio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
7) RICORSO DELLA A.S.V. TRAMIN – ASSOCIAZIONE AMATORI DELLO SPORT TERMENO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE DEL 18 APRILE 2013, N. 96, RIGUARDANTE LA SQUALIFICA DEL PROPRIO TESSERATO CALCIATORE PALMA MICHAEL PER I FATTI DI CUI ALLA GARA DEL 14 APRILE 2013 DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA TRA F.C. EPPAN - A.S.V. TRAMIN.
Con raccomandata del 24 aprile 2013 è stato presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di
Primo Grado con la quale veniva comminata la squalifica per cinque gare a carico del calciatore Michael Palma
della A.S.V. Tramin – Associazione Amatori dello Sport Termeno per aver, quest’ultimo, offeso il direttore di gara e
all’atto della notifica del provvedimento disciplinare, gli ha messo le mani addosso colpendolo al petto.
La Società, nella rappresentazione dei fatti, ha stigmatizzato il comportamento del calciatore chiedendo la
riduzione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo di primo grado.
La Commissione Disciplinare Territoriale
Dopo aver analizzato la documentazione agli atti, ed attentamente considerato i fatti commessi dal calciatore della
A.S.V. Tramin – Associazione Amatori dello Sport Termeno, constatato che non risulta che il calciatore Palma
Michael abbia colpito al petto ma solo spinto non violentemente il Direttore di gara, dopo la discussione del caso,
P.Q.M.
a modifica della decisione del Giudice Sportivo di primo grado, riduce la squalifica al calciatore Palma Michael
dell’A.S.V. Tramin ed infligge allo stesso la squalifica di tre giornate di gara.
Ordinasi la restituzione della tassa di reclamo.
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