COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 82 DEL 08/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso U.S.D. Fossò Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 79 del 24/04/2013 – Squalifica per otto giornate calciatore Gatto Ermes – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 82 DEL 08/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso U.S.D. Fossò Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 79 del 24/04/2013 – Squalifica per otto giornate calciatore Gatto Ermes – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S.D. Fossò ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 79 del 24/04/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica per otto giornate a carico del giocatore Gatto Ermes: “per aver colpito un avversario facendolo cadere a terra, quindi si inginocchiava e gli premeva con forza il volto contro il suolo con entrambe le mani fino a quando veniva diviso e allontanato dai suoi stessi compagni. Alla notifica del provvedimento tentava di colpire con un pugno lo stesso avversario”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Fossò; vista la documentazione ufficiale in atti; considerata l’esaustività del rapporto arbitrale dal quale risulta la descrizione dettagliata degli accadimenti; valutata la decisione del dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette sul piano fattuale e sanzionatorio l’episodio oggetto del presente giudizio, talché la sanzione comminata al calciatore Gatto appare assolutamente congrua; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il referto arbitrale ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.82/2285 P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Fossò; - di confermare la sanzione della squalifica per otto giornate a carico del calciatore Gatto Ermes; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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