COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 90 DEL 29/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.C. San Vitale 1995 Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 57 del 15/5/2013 – Squalifica sino al 10/5/2015 calciatore Grieco Federico, Squalifica per due giornate giocatori Beggio Riccardo e Trevisan Alberto; ammenda di € 100,00 a carico della Società – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 90 DEL 29/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.C. San Vitale 1995 Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 57 del 15/5/2013 – Squalifica sino al 10/5/2015 calciatore Grieco Federico, Squalifica per due giornate giocatori Beggio Riccardo e Trevisan Alberto; ammenda di € 100,00 a carico della Società – Campionato Juniores Provinciale La Società A.C. San Vitale 1955 ha presentato ricorso avverso le delibera assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicate nel Comunicato n. 57 del 15/5/2013 con le quali ha inflitto le seguenti sanzioni : - squalifica fino al 10/5/2015 a carico del giocatore Grieco Federico : “espulso per doppia ammonizione; alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava al direttore di gara e gli sputava contro colpendolo al volto e rivolgendo allo stesso espressioni gravemente ingiuriose e minacciose”; - squalifica per due giornate a carico dei giocatori Beggio Riccardo e Trevisan Alberto : “per aver rivolto espressioni ingiuriose all’arbitro a fine gara”. - ammenda di € 100,00 a carico della Società : “per pesanti offese verso l’arbitro durante tutta la gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente, non prende in esame la parte del ricorso riguardante la squalifica per due giornate a carico dei giocatori Beggio Riccardo e Trevisan Alberto, trattandosi di provvedimenti disciplinari non impugnabili ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera a) del C.G.S. (sanzioni non superiori a due giornate); esaminato il ricorso presentato dalla Società San Vitale 1995 relativo alle altre sanzioni disciplinari; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha confermato integralmente quanto riportato nel referto arbitrale; considerata l’esaustività del rapporto dell’arbitro dal quale risulta la descrizione dettagliata degli accadimenti; valutate le decisioni irrogate dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette sul piano fattuale e sanzionatorio gli episodi oggetto del presente giudizio, talché le sanzioni comminate sia al calciatore Grieco che alla Società appaiono assolutamente congrue; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo i referti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società San Vitale 1995; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 110/5/2015 a carico del calciatore Grieco Federico; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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