COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 90 DEL 29/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.C. San Vitale 1995 Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 57 del 15/5/2013 – Squalifica sino al 10/5/2015 calciatore Grieco Federico, Squalifica per due giornate giocatori Beggio Riccardo e Trevisan Alberto; ammenda di € 100,00 a carico della Società – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 90 DEL 29/05/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Ricorso A.C. San Vitale 1995
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 57 del
15/5/2013 – Squalifica sino al 10/5/2015 calciatore Grieco Federico, Squalifica per due giornate
giocatori Beggio Riccardo e Trevisan Alberto; ammenda di € 100,00 a carico della Società –
Campionato Juniores Provinciale
La Società A.C. San Vitale 1955 ha presentato ricorso avverso le delibera assunte dal Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicate nel Comunicato n. 57 del 15/5/2013 con le quali ha inflitto le seguenti
sanzioni :
- squalifica fino al 10/5/2015 a carico del giocatore Grieco Federico : “espulso per doppia ammonizione; alla notifica del
provvedimento disciplinare si avvicinava al direttore di gara e gli sputava contro colpendolo al volto e rivolgendo allo
stesso espressioni gravemente ingiuriose e minacciose”;
- squalifica per due giornate a carico dei giocatori Beggio Riccardo e Trevisan Alberto : “per aver rivolto espressioni
ingiuriose all’arbitro a fine gara”.
- ammenda di € 100,00 a carico della Società : “per pesanti offese verso l’arbitro durante tutta la gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente, non prende in esame la parte del ricorso riguardante la squalifica per due giornate a carico dei giocatori
Beggio Riccardo e Trevisan Alberto, trattandosi di provvedimenti disciplinari non impugnabili ai sensi dell’art. 45, comma
3, lettera a) del C.G.S. (sanzioni non superiori a due giornate);
esaminato il ricorso presentato dalla Società San Vitale 1995 relativo alle altre sanzioni disciplinari;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha confermato integralmente quanto riportato nel referto arbitrale;
considerata l’esaustività del rapporto dell’arbitro dal quale risulta la descrizione dettagliata degli accadimenti;
valutate le decisioni irrogate dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette sul piano fattuale e sanzionatorio gli
episodi oggetto del presente giudizio, talché le sanzioni comminate sia al calciatore Grieco che alla Società appaiono
assolutamente congrue;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo i referti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai
sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società San Vitale 1995;
- di confermare la sanzione della squalifica fino al 110/5/2015 a carico del calciatore Grieco Federico;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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