COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 93 DEL 05/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso U.S. Canaro Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 77 del 17/04/2013 – Squalifica sino al 14/10/2013 calciatore Zangherati Claudio – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 93 DEL 05/06/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Ricorso U.S. Canaro
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 77 del 17/04/2013 – Squalifica
sino al 14/10/2013 calciatore Zangherati Claudio – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S. Canaro ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata
nel Comunicato n. 77 del 17/04/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica sino al 14/10/2013 a carico del
giocatore Zangherati Claudio, perché : “espulso per doppia ammonizione, dopodiché irrideva l’arbitro colpendolo al viso
con due “sberlette” reiterando le offese mentre si allontanava dal terreno di gioco. Infine, attendeva l’arbitro fuori dal
campo offendendolo ulteriormente”.
esaminato il ricorso presentato dalla Società Canaro;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della società ricorrente assieme al giocatore Zangherati;
sentito, personalmente l’arbitro che nel precisare che le “sberlette” sono state quattro e non due, ha peraltro sottolineato
che le stesse non possono essere qualificate come atto di violenza, ma comunque lo Zangherati ha tenuto un
comportamento ingiurioso e di scherno; inoltre il direttore di gara ha anche rimarcato come tale comportamento non si sia
esaurito all’interno del terreno di gioco, ma si sia protratto anche negli spogliatoi ed addirittura all’esterno del campo di
gioco, quando si apprestava a rientrare a casa;
la C.D.T.,
considerato che l’atteggiamento del calciatore Zangherati, ancorché non violento, ha comunque delineato una volontà
offensiva e denigratoria nei confronti dell’arbitro, non limitata ad un singolo episodio, ma si é protratta per lungo tempo,
anche dopo la conclusione dell’incontro e quindi non più sotto l’effetto della trans agonistica, ritiene congrua la sanzione
irrogata dal Giudice di prime cure nei confronti del calciatore Zangherati Claudio
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dalla Società Canaro;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 14/10/2013 a carico del calciatore Zangherati Claudio;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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