COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 241/LND del 06/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA A.S.D. S.G.S. SPES ARTIGLIO 1908, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI EURO 500,00 A CARICO DELLA STESSA SOCIETA’, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 100 L.N.D. DEL 02.05.2013 (GARA: A.S.D. SPES ARTIGLIO – U.S. LADISPOLI S.R.L. DEL 27.04.2013 – CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI ECCELLENZA FASCIA “B”)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 241/LND del 06/06/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA A.S.D. S.G.S. SPES ARTIGLIO 1908, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO
DELL’AMMENDA DI EURO 500,00 A CARICO DELLA STESSA SOCIETA’, ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE
N. 100 L.N.D. DEL 02.05.2013
(GARA: A.S.D. SPES ARTIGLIO – U.S. LADISPOLI S.R.L. DEL 27.04.2013 - CAMPIONATO
GIOVANISSIMI REGIONALI ECCELLENZA FASCIA “B”)
La Commissione Disciplinare Territoriale ;
visto il reclamo in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali ,
osserva quanto segue:
Dal referto emerge che all’8’ e al 32’ del 1°tempo, alcuni sostenitori della A.S.D. Spes Artiglio con
il megafono, urlavano espressioni blasfeme, inoltre in varie occasioni , rivolti verso il recinto di
gioco, mettevano in essere gesti configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge . Altri
soggetti lanciavano sul campo arance , verso l’area di rigore dell’U.S.Ladispoli S.R.L., senza
colpire alcuno e al termine dell’incontro,al rientro degli spogliatoi, dalle tribune colpivano l’arbitro al
petto e al volto con getti d’acqua.
La Società istante, nel suo ricorso, si dissociava da tali atti attribuiti ai suoi sostenitori, precisando
pure che questi in altre occasioni e presso il loro centro sportivo, non hanno dato mai adito a
suddetti comportamenti e nel contempo si ripromettevano nell’avvenire, di vigilare meglio affinchè
tali fatti non si verificassero più.
Il ricorso non può essere accolto.
Il referto arbitrale, dettagliato e ben redatto assurge per l’art. 31 comma 1 del C.G.S., a fonte
privilegiata di prova per tutto quello che è avvenuto in campo circa il comportamento della tifoseria
della Società ricorrente, durante lo svolgimento della gara ed anche alla fine di questa. In relazione
a ciò sono da criticare ampiamente le espressioni blasfeme e i gesti inneggianti a propaganda
ideologica vietata dalla legge. Questi incresciosi fatti sono da ritenersi illegali in ogni sede e
inammissibili durante lo svolgersi delle manifestazioni sportive; in particolare la presente
fattispecie,per l’art. 4, comma 3 e 4 del C.G.S. impegna la responsabilità oggettiva della Società
istante che è chiamata comunque a risponderne seppur per un fatto ad essa non direttamente
attribuibile.
Pertanto,
DELIBERA
Di respingere il reclamo,confermando la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale
Lazio e quindi l’ammenda di euro 500,00 a carico della A.S.D. Spes Artiglio 1908.
La tassa reclamo va incamerata.
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