COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 196 del 05/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. BENZI OSCAR AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2018 CON DIVIETO DI ACCEDERE AGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CUI SI SVOLGONO GARE CALCISTICHE ANCHE AMICHEVOLI NELL’AMBITO DELLA FIGC APPLICATAGLI SEGUITO GARA BORGO PACE/SCHIETI DEL L’11.5.2013 PLAY-OUT CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 190 del 15.5.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 196 del 05/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. BENZI OSCAR AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2018 CON DIVIETO DI ACCEDERE AGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CUI SI SVOLGONO GARE CALCISTICHE ANCHE AMICHEVOLI NELL’AMBITO DELLA FIGC APPLICATAGLI SEGUITO GARA BORGO PACE/SCHIETI DEL L’11.5.2013 PLAY-OUT CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 190 del 15.5.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al sig. Benzi Oscar, dirigente della società Borgo Pace e nell’occasione assistente arbitrale di parte, la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2018, con divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, unitamente ad alcuni tesserati della sua squadra, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il dirigente sanzionato chiedendo, anche avanti questa Commissione, previo riconoscimento dei suoi buoni precedenti disciplinari, la riduzione della sanzione impugnata, ritenuta, comunque, eccessiva. Esprimendo “il proprio rammarico e profondo dispiacere per tutto quanto occorso” e “lungi dal voler esimersi dalle proprie responsabilità”, il reclamante ha asserito: - di non avere partecipato attivamente all’aggressione al direttore di gara, come peraltro da questi puntualmente refertato; - di avere avuto un reazione e di avere protestato veementemente nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, con i quali ebbe anche un acceso diverbio, senza mai però colpire l’arbitro; - di essere arrivato vicino al direttore di gara dopo che questi era stato già accerchiato e colpito. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, nell’occasione in cui fu circondato ed aggredito da alcuni tesserati del Borgo Pace, il Benzi era certamente fra loro, ma non lo vide colpire; quanto ai fatti successivi, lo stesso direttore di gara ha dichiarato di non poter affermare che il Benzi fosse presente. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro ed il reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame, alla luce del comportamento effettivamente ascrivibile al dirigente sanzionato, possa essere accolto solo in parte. Preliminarmente, deve annullarsi la sanzione di cui all’art. 19, 1° comma, lett. g) del Codice di giustizia sportiva, inflitta dal primo Giudice al reclamante, poiché non applicabile ai dirigenti ai sensi e per gli effetti di cui al 5° comma della medesima disposizione, ove testualmente si legge “Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a) - ammonizione - b) - ammonizione con diffida - h) - inibizione - del comma 1”. Nel merito, alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro in questa sede, non può affermarsi che il reclamante abbia partecipato, con comportamento attivo, all’aggressione del direttore di gara; nessun dubbio, viceversa, sulla condotta omissiva tenuta nell’occasione dal Benzi, non essendosi questi attivato così come impostogli dai doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva nonché, specificamente, dagli obblighi di cui all’art. 65 delle NOIF. Ed invero, secondo tale norma, le società debbono “curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l’autorità ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza”; ed ancora “La responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla società ospitante”; infine, “In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre - a maggior ragione quindi ai dirigenti - di dare protezione agli ufficiali di gara”. A tali obblighi è venuto meno il dirigente sanzionato, eppertanto lo stesso, per tali omissioni, deve essere ritenuto responsabile. P.Q.M. la Commissione, in riforma della gravata delibera, applica al dirigente BENZI Oscar l’inibizione fino al 30 giugno 2014. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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