COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 196 del 05/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FRATINI GIUSEPPE E DELL’A.S.D. PICENO UNITED MMX

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 196 del 05/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FRATINI GIUSEPPE E DELL’A.S.D. PICENO UNITED MMX Con provvedimento in data 9 aprile 2013, il Procuratore Federale della FIGC ha deferito innanzi a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe: - FRATINI Giuseppe, Vice Presidente dell’A.S.D. Piceno United MMX, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione all’art. 21 del Cgs, rendendosi responsabile di violenza verbale, tentata violenza fisica, offese reiterate più volte ed indebita presenza nell’area degli spogliatoi, nonostante fosse sottoposto a sanzione del Giudice Sportivo, con inibizione fino al 31 dicembre 2013 per condotta gravemente offensiva ed intimidatoria nei confronti della terna arbitrale della gara Virtus Monticelli 2007/Piceno United MMX del 9 gennaio 2013; infatti, sebbene inibito, il 26 gennaio 2013, all’interno dello spazio antistante gli spogliatoi del campo “Monterocco” di Ascoli Piceno, accortosi della presenza dell’arbitro Andrea Sanguigni, che si accingeva ad espletare le formalità preliminari alla gara JRVS Ascoli/Sportlandia e che il 9 gennaio 2013 aveva diretto la gara citata, lo avvicinava urlandogli frasi intimidatorie e minacciose, a stento contenuto da altri tesserati presenti, causando un ritardo di 10’ per l’inizio della gara e seguitando, nel corso del primo tempo, dagli spalti, a rivolgere insulti all’arbitro, al punto da dover essere gli stessi dirigenti e calciatori delle squadre impegnate sul campo ad intervenire perché desistesse; - l’A.S.D PICENO UNITED MMX, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per responsabilità oggettiva con riferimento alla condotta del proprio dirigente. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale e nessuno per i deferiti. Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanna come da verbale d’udienza. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del dirigente Fratini Giuseppe in ordine alle violazioni ascrittegli nell’atto di deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente; • ritenuto che la condotta del Fratini costituisce una palese violazione a quei principi di lealtà, correttezza e probità tutelati in ambito sportivo dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto che a tale declaratoria consegue, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di giustizia sportiva la responsabilità dell’A.S.D. Piceno United MMX; P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica le seguenti sanzioni: a) al sig. FRATINI Giuseppe, già inibito fino al 31 dicembre 2013, l’inibizione per ulteriori mesi dieci; b) all’A.S.D. PICENO UNITED MMX l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00). Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
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