COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 26/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : della Società S.S. Noventa Calcio SSD ARL La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 6/62013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : la Società S.S. Noventa Calcio SSD ARL

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 26/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : della Società S.S. Noventa Calcio SSD ARL La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 6/62013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : la Società S.S. Noventa Calcio SSD ARL “per rispondere ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva, conseguente alla condotta violativa ascritta al suo tesserato Sig. Trevisani Giorgio”. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 25/6/2013 sono risultati presenti : la Società S.S. Noventa Calcio ARL rappresentata dal Sig. Stefano SAMMARTINO il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentita la parte deferita presente alla riunione del 25/6/2013, il Rappresentante della Procura, vista la disponibilità manifestata dalla stessa, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. Qui di seguito si riporta il provvedimento disciplinare così concordato fra i soggetti interessati : a carico della S.S. Noventa Calcio ARL :ammenda di € 300,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti sopra rappresentate, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione del seguente provvedimento disciplinare : a carico della S.S. Noventa Calcio ARL :ammenda di € 300,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it