LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.199 del 17.06.2013 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA LECCE – CARPI
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.199 del 17.06.2013
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA LECCE - CARPI
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali
o s s e r v a
- che i sostenitori della società Lecce introducevano ed accendevano nel proprio settore
alcuni bengala e fumogeni, uno dei quali veniva lanciato nel recinto di gioco, e facevano
esplodere, sempre nel recinto di gioco un petardo di notevole potenza, senza
conseguenze;
- che al termine della gara, dapprima tre isolati sostenitori, scavalcata la rete di
recinzione entravano sul terreno di gioco con il chiaro intento di raggiungere alcuni
calciatori, ma venivano prontamente fermati dagli addetti alla sicurezza; 199/618
- a questo punto, un gruppo di circa 200 sostenitori scardinavano la porta d’accesso al
recinto di gioco dal settore Curva Nord ed invadevano il terreno di gioco:
- alcuni di questi sostenitori, quasi tutti a volto coperto, dopo essersi lasciati andare ad
atti di teppismo, con danneggiamento di strutture e cartelloni pubblicitari, tentavano di
entrare nel tunnel che porta agli spogliatoi malmenando ripetutamente gli addetti alla
sicurezza;
- impediti nel loro intento, dopo aver divelto le panchine destinate alle squadre le
lanciavano all’interno del tunnel, senza apparenti conseguenze;
- a questo punto con l’atteso intervento delle forze dell’ordine, i teppisti venivano
ricacciati all’esterno dell’impianto sportivo dove avvenivano numerosi scontri, che
causavano il ferimento di quattro agenti delle forze dell’ordine che venivano ricoverati in
ospedale; nell’occasione un automezzo della polizia veniva dato alle fiamme ed altri
automezzi venivano danneggiati;
- che gli episodi innanzi descritti si manifestano di particolare gravità pertanto, accertata
la responsabilità oggettiva della società Lecce, la conseguente sanzione va
commisurata in termini di immediata afflittività, ma anche in funzione preventiva in
ordine al possibile ripetersi degli episodi stessi.
- per questi motivi,
d e l i b e r a
a) di infliggere alla società Lecce le seguenti sanzioni:
- ammenda di € 15.000,00;
- obbligo di disputare quattro gare effettive a porte chiuse;
b) di rimettere gli atti alla Lega Italiana Calcio Professionistico per quanto di competenza.