CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 19 del 27/06/2013 – Circolo Ippico Uccellina/Federazione Italiana Sport Equestri
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 19 del 27/06/2013 - Circolo Ippico Uccellina/Federazione Italiana Sport Equestri
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva
Composta da
Dott. Riccardo Chieppa, Presidente,
Dott. Alberto de Roberto,
Dott. Giovanni Francesco Lo Turco,
Prof. Roberto Pardolesi, Relatore,
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio
introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2012, presentato in data 17 ottobre 2012, proposto dal Circolo Ippico Uccellina ASD, in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Patrizia Teramo, rappresentata e difesa dagli avvocati Leandro Cantamessa Arpinati, Fabio Fazzo ed Amalia Lolli,
contro
Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Nicoletti e Luigi Medugno; la sig.ra Antonella Dallari (Presidente F.I.S.E.),
nonché, in qualità di controinteressati, tutti i membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti eletti nell’assemblea elettiva del 10 settembre 2012,
per l’annullamento
delle operazioni elettorali che hanno condotto all’elezione del Presidente della Federazione Italiana
Sport Equestri in esito all’Assemblea Federale del 10 settembre 2012 e di ogni conseguente atto.
Visti il ricorso e gli allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio della F.I.S.E. e della sig.ra Dallari;
Visti l’ordinanza presidenziale di questa Alta Corte 24 ottobre 2012 e i relativi adempimenti;
Visti l’ordinanza istruttoria collegiale di questa Alta Corte 18 dicembre 2012 e i relativi
adempimenti;
Viste le memorie autorizzate del Circolo Ippico Uccellina e della difesa F.I.S.E./Dallari;
Uditi, alle udienze pubbliche del 23 maggio e dell’11 giugno 2013, l’avv. Fabio Fazzo per il
ricorrente Circolo Ippico Uccellina e gli avv. Luigi Medugno e Paolo Canonaco per la resistente
Federazione Italiana Sport Equestri e la sig.ra Dallari;
Visti tutti gli atti e i documenti di causa;
Udito il relatore, Prof. Roberto Pardolesi;
Ritenuto in fatto
1.- Con atto depositato presso la Segreteria di questa Alta Corte in data 17 ottobre 2012, il Circolo
Ippico Uccellina proponeva ricorso per l’annullamento delle operazioni elettorali che hanno
condotto all’elezione del Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri (in esito
all’Assemblea Federale del 10 settembre 2012) e di ogni conseguente atto.
1.1.- Rappresenta in punto di fatto l’associazione ricorrente che in data 10 settembre 2012 si era
tenuta in Forte dei Marmi l’Assemblea della F.I.S.E. per il rinnovo delle cariche federali (Presidente
Federale, Consiglio, Presidente del Collegio dei Revisori dei conti) per il quadriennio olimpico
2013/2016. Per la carica di Presidente Federale concorrevano (dopo il ritiro di altri candidati) il
Presidente uscente, avv. Andrea Paulgross, e la signora Antonella Dallari, la quale, al termine
dello spoglio, risultava aver conseguito 5.088 voti (contro i 4.994 voti ottenuti dall’avv. Paulgross),
risultando quindi eletta con uno scarto di 94 voti rispetto all’avversario. Detta elezione è reputata
illegittima e meritevole di annullamento.
1.2.- Afferma l’associazione ricorrente che il ricorso a questa Alta Corte di Giustizia Sportiva
sarebbe ammissibile perché, come risulta da sue precedenti pronunce, le controversie aventi ad
oggetto l’impugnazione di delibere assembleari delle Federazioni non sono arbitrabili, come pure in
vista dell’estrema rilevanza, per l’ordinamento sportivo, delle questioni trattate.
1.3.- In punto di diritto, l’associazione ricorrente deduce, innanzi tutto, il vizio consistente
nell’illegittima ammissione al voto, con la qualifica di “proprietari di cavalli”, di 24 tesserati che non
erano proprietari di alcun cavallo o risultavano proprietari di cavalli non iscritti al repertorio F.I.S.E.
per il 2012.
1.4.- Con altro motivo di ricorso, il Circolo Ippico Uccellina denuncia l’illegittimo diniego di ammissione al voto per delega di 19 associazioni (portatrici di complessivi 133 voti assembleari) disposto dalla Commissione Verifica Poteri. In 18 casi il divieto sarebbe stato motivato dal fatto che al voto si sono presentati due delegati per ognuna delle predette associazioni. In un altro caso, al dirigente delegato di un’associazione (Le Ginestre ASD), signora Marion Foitzik, che chiedeva di essere ammessa a esprimere il proprio voto, era stata opposta la risultanza agli atti del deposito di una delega di voto conferita al rappresentante di altra associazione. Osserva l’associazione ricorrente che la decisione di esclusione del voto delle 19 associazioni è stata resa con provvedimento cumulativo e generico (impossibilità di stabilire la priorità nel caso di doppie deleghe; dubbia autenticità di molte di esse; revoche non definite; documentazione priva di garanzia di autenticità; assimilabilità delle deleghe a mandati conferiti anche nell’interesse del mandatario e perciò irrevocabili), senza entrare nel merito dei singoli casi e senza dar corso alle necessarie verifiche analitiche, che avrebbero potuto accertare la validità delle deleghe e consentire il voto delle associazioni deleganti.
1.4.- L’associazione conclude col rilevare che i vizi consistenti, da un lato, nel fatto che siano stati espressi 24 voti che non si sarebbero dovuti esprimere, dall’altro nel fatto che non siano stati espressi 133 voti che dovevano essere ammessi, porta a una somma di 157 voti contro i 94 di scarto, col che si deve intendere vinta la prova di resistenza tipica delle impugnazioni in materia elettorale.
1.5.- Sulla base di quanto premesso, l’associazione ricorrente, oltre a ribadire la richiesta di annullamento delle operazioni elettorali che hanno condotto all’elezione del Presidente Federale in esito all’Assemblea Federale del 10 settembre 2012 e di ogni altro atto conseguente, chiede in via cautelare la nomina di un commissario incaricato di reggere la Federazione sino all’indizione di nuova assemblea per il rinnovo delle cariche federali.
2.- Con ordinanza istruttoria in data 24 ottobre 2012, il Presidente di questa Alta Corte disponeva l’integrazione della documentazione in atti e fissava alle parti nuovi termini.
3.- La signora Antonella Dallari si costituiva in giudizio, in proprio e nella qualità di Presedente F.I.S.E., con atto in data 25 ottobre 2012. Alla costituzione faceva seguito memoria in data 31 ottobre 2012, che concludeva per l’improcedibilità/inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.
3.1.- La difesa delle resistenti eccepiva, innanzi tutto, l’inammissibilità del ricorso per mancato previo esperimento dei rimedi impugnatori endoassociativi prescritti dalla normativa di riferimento. Quanto al primo motivo di impugnazione (n. 24 tesserati iscritti erroneamente nell’elenco ufficiale degli aventi diritto al voto in qualità di proprietari di cavalli), la materia sarebbe disciplinata dall’art. 22 delle Norme di attuazione dello Statuto federale, a tenore del quale gli elettori che intendano contestare la regolarità del predetto elenco devono presentare ricorso scritto alla Segreteria Fedrale almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea, per dar modo al Consiglio di Presidenza
di pronunciarsi in maniera definitiva almeno 48 ore prima dell’Assemblea stessa. Nella circostanza, nessun avente diritto ha provveduto alla dovuta contestazione. Quanto al secondo motivo di ricorso (mancata ammissione al voto di 19 associazioni), l’art. 28 delle Norme di attuazione demandano alla commissione Verifica Poteri il controllo degli aventi diritto al voto presenti di persona o per delega, ove sorgano contestazioni sulla validità della rappresentanza. La C.V.P. redige un verbale, che deve essere sottoscritto dall’intestatario della delega con la dichiarazione espressa di voler proporre ricorso all’assemblea, che si pronuncia per alzata di mano. Nella specie, i ricorsi presentati ai sensi del su citato art. 28 sono stati irritualmente decisi e disattesi dalla C.V.P., senza che alcuno dei ricorrenti abbia sollevato obiezioni al riguardo, il che ha precluso il compimento del prescritto percorso impugnatorio. In ogni caso, osserva la difesa delle resistenti, il Circolo Ippico Uccellina non rientrava nel novero degli aventi diritto e non avrebbe avuto titolo a spiegare gravame, meno che mai a far leva sui ricorsi altrui.
3.2.- Nel merito (e con riserva di più puntuale confutazione a seguito del deposito della documentazione richiesta con ordinanza presidenziale), la difesa Dallari/F.I.S.E. osserva che la doglianza sulla mancata ammissione al voto è generica e indeterminata nel contenuto, mentre il ragionamento seguito dalla C.V.P. nel negare l’ammissione al voto per i circoli che avevano accreditato rappresentanti con distinte deleghe, per l’impossibilità di stabilirne la successione cronologica, appare, anche a prescindere dalle numerose altre irregolarità, ineccepibile.
4.- A seguito della produzione, da parte della F.I.S.E., della documentazione di cui all’ordinanza istruttoria presidenziale, parte ricorrente produceva, in data 22 novembre 2012, memoria di replica con motivi aggiunti.
4.1.- Il Circolo Ippico Uccellina osserva, quanto alla mancata proposizione del ricorso ex art. 22 delle Norme di attuazione, che presupposto per l’esperimento di tale ricorso è la preventiva diffusione dell’Elenco ufficiale dei cavalieri proprietari ammessi al voto, che nella specie non è avvenuta. Rileva, inoltre, che il ricorso di cui al predetto art. 22 non costituisce ricorso rilevante ai sensi dell’art. 3 del Codice dell’Alta Corte, perché non compreso tra quelli di cui al Regolamento di Giustizia F.I.S.E. e privo di carattere giurisdizionale.
4.2.- Quanto al mancato esperimento in sede assembleare dei ricorsi avverso il diniego di ammissione al voto per delega per 19 associazioni, si rileva che il ricorso di cui agli artt. 28 e 29 delle Norme di Attuazione può essere proposto solo dai soggetti intestatari di delega esclusi dal voto, sì che il circolo ricorrente non era legittimato a proporre quel tipo di impugnativa. Per la stessa ragione era preclusa all’associazione ricorrente la possibilità di preannunziare ricorso ai sensi dell’art. 27, n. 4., delle medesime Norme di attuazione. In ogni caso, detta traiettoria procedimentale era stata di fatto resa impraticabile dall’assenza di corretta comunicazione all’Assemblea della proposizione di 12 ricorsi e dei loro motivi. E, comunque, non si tratta, anche in questo caso, di rimedio endoassociativo preclusivo ex art. 3 Codice Alta Corte, perché privo di natura giurisdizionale.
4.3.- Sul merito, con riguardo al primo motivo di ricorso, l’associazione ricorrente rileva che i documenti prodotti dalla F.I.S.E. dimostrano come, a seguito del mancato controllo sulla base della banca dati federali (dichiarata “inaccessibile” nell’occasione, senza altra spiegazione) la Commissione Verifica Poteri abbia ammessi al voto almeno 13 cavalieri proprietari che tali non erano e 9 “cavalieri proprietari” che non possedevano cavalli iscritti al ruolo nell’anno 2012. Il numero di votanti ammesso illegittimamente al voto potrebbe, peraltro, essere più elevato, posto che la Federazione non ha depositato le schede di tesseramento né le schede del repertorio cavalli dei cavalieri proprietari che hanno partecipato al voto.
4.4.- Quanto al secondo motivo di ricorso, il Circolo Ippico Uccellina sottolinea come la Commissione Verifica Poteri abbia disatteso la procedura prevista dall’art. 28 Norme di attuazione, fornendo una motivazione cumulativa là dove avrebbe dovuto procedere alla redazione di verbale relativo a ogni singola contestazione per il successivo inoltro all’Assemblea. Denuncia, inoltre, svariate ipotesi di inottemperanza della F.I.S.E. all’ordine di esibizione dell’Alta Corte, tradottesi nella mancata produzione di documenti rilevanti.
5.- Con ordinanza collegiale del 18 dicembre 2012, questa Alta Corte, considerato l’ambito delle contestazioni e rilevata la necessità di acquisire documenti e chiarimenti, disponeva una verificazione sugli atti della procedura elettorale, in modo da: a) reperire, in originale, tutte le deroghe di cui al secondo motivo di ricorso, per un confronto con la serie esibita in copia, nonché tutti gli atti da cui la loro presentazione, annotazione ed effettiva provenienza; b) acquisire chiarimenti relativi alla posizione della delegata dell’associazione Le Ginestre; c) acquisire ogni elemento in possesso della Federazione circa la posizione dei 24 tesserati di cui al primo motivo di ricorso; d) accertare se e come fosse stato reso pubblico l’elenco dei cavalieri proprietari di cavalli; e) acquisire chiarimenti circa la preesistenza delle Norme di attuazione rispetto allo Statuto federale del 2012. Il compito della verificazione veniva affidato all’avv. Alessandro Camilli, responsabile dell’Ufficio Assistenza Legale e Contenzioso CONI, successivamente coadiuvato dall’avv. Francesca Macioce.
6.- In esito alle operazioni di verifica e acquisizione dei documenti indicati dalla Corte, i professionisti ad esse delegati presentavano, in data 23 marzo 2013, una dettagliata relazione ricognitiva delle posizioni contestate.
7.- Nella memoria autorizzata prodotta in data 24 aprile 2013, la difesa dell’associazione ricorrente opinava, sulla scorta della menzionata relazione istruttoria, che, per effetto dell’approvazione del nuovo Statuto federale del 19 luglio 2012, le Norme di attuazione del 2009 dovevano ritenersi abrogate, senza essere state sostituite da nuovi regolamenti attuativi. Per conseguenza, il Circolo Ippico Uccellina non avrebbe comunque potuto esperire rimedi endoassociativi per i quali mancava la disciplina applicativa. Quanto al merito, rilevava come l’istruttoria avesse confermato: a) l’ammissione al voto di almeno 22 “cavalieri proprietari” privi di cavallo, numero che potrebbe essere stato anche superiore, posto che il sistema elettronico non aveva consentito il controllo dei
dati all’atto dell’assemblea (quest’ultimo rilievo configgeva, peraltro con il Vademecum previamente inviato ai comitati regionali, dove si assumeva la piena accessibilità delle banca dati F.I.S.E.); b) il difetto di qualsivoglia serio accertamento sull’effettiva validità delle doppie deleghe.
8.- Per parte sua, la difesa F.I.S.E./Dallari osservava che le irregolarità ipotizzate non consentivano il superamento della prova di resistenza.
9.- Il 9 maggio 2013 la medesima difesa produceva una memoria di replica in vista dell’udienza del 23 maggio 2013.
9.1. – Vi si osservava, innanzi tutto, che la mancata approvazione dei regolamenti di attuazione del nuovo Statuto federale non comportava una lacuna nel sistema normativo: le previgenti Norme di attuazione, impositive dell’esperimento dei rimedi interni, dovevano considerarsi tuttora applicabili in quanto compatibili con la nuova disciplina statutaria. Ciò valeva a ribadire le proposte eccezioni d’incompetenza.
9.2.- Nel merito, la difesa delle resistenti replicava, quanto alla possibilità che il numero di cavalieri proprietari illegittimamente ammessi al voto fosse ancora più consistente di quello accertato nell’istruttoria, che la censura era puramente congetturale e, pertanto, irricevibile. Quanto alle deleghe contestate, sottolineava che le posizioni rispetto alle quali era stata accertata la correttezza del diniego di accreditamento, in vista dell’impossibilità di stabilire la rispettiva collocazione temporale, comportavano l’attribuzione di 91 suffragi, sì che la contestazione si concentrerebbe sulle sole posizioni residue, con conseguente impossibilità di superare la prova di resistenza.
10.- In data 23 maggio 2013 si teneva pubblica udienza, nel corso della quale emergeva un inconveniente nello scambio delle memorie. Per conseguenza, veniva fissata una nuova udienza pubblica per l’11 giugno 2013, con determinazione dei termini per la presentazione di ulteriori memorie.
11.- Con memoria autorizzata del 5 giugno 2013, la difesa F.I.S.E./Dallari eccepiva l’inammissibilità delle doglianze formulate per la prima volta nella memoria autorizzata del 30 maggio, relative: a) alla redazione postuma del verbale notarile descrittivo dei lavori dell’assemblea elettorale (per mano, comunque, dello stesso notaio di persona presente nel corso dei lavori); b) all’incompetenza della CVP a pronunciarsi sulle contestazioni delle deleghe. Con riguardo a quest’ultimo profilo si osserva, in particolare, che, a mente dell’art. 28 delle Norme di attuazione, la CVP avrebbe dovuto provvedere a redigere un verbale, sottoscritto dall’intestatario della delega, con la dichiarazione espressa di voler proporre ricorso all’assemblea. Tale dichiarazione non sussiste, ciò che implica inerzia degli interessati nel coltivare la loro iniziativa. In ogni caso, si rileva in dettaglio che la CVP aveva operato correttamente con riguardo ai 19 casi di contestazione delle deleghe; e che l’accreditamento come rappresentante dei cavalieri proprietari di cavallo in capo al singolo elettore era stato effettuato dai competenti Comitati regionali sulla scorta delle nomine ad opera delle singole associazioni, avvenute tutte in epoca antecedente allo svolgimento
dell’assemblea, con la conseguenza che essi erano, alla data del 12 settembre 2013, certamente titolati a esprimere il voto per la categoria di cui erano legittimi rappresentanti.
12.- Il ricorso è stato ritualmente discusso nell’udienza dell’11 giugno 2013.
Considerato in diritto
1.- Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della F.I.S.E., per mancato previo esperimento dei rimedi impugnatori endoassociativi previsti, quanto al primo motivo d’impugnazione, dall’art. 22 delle Norme di attuazione dello Statuto federale e, quanto al secondo motivo, dagli artt. 28 e 29 delle medesime Norme.
1.1.- Al riguardo, l’associazione ricorrente ha opinato che, per effetto dell’approvazione del nuovo Statuto federale, avvenuta in data 19 luglio 2012, le Norme di attuazione previgenti (datate 2009) dovevano ritenersi abrogate, senza essere state sostituite da nuovi regolamenti attuativi. Sennonché, l’invocato effetto abrogativo si potrebbe dare per implicito solo in caso di patente incompatibilità del nuovo testo con le disposizioni di attuazione previgenti: circostanza che, nella fattispecie (e, comunque, rispetto alle ipotesi considerate di contestazioni relative alle vicende assembleari), non ricorre.
1.2.- Per quanto attiene, in particolare, alla mancata ammissione al voto dei rappresentanti di 19 associazioni, la stessa difesa della Federazione ha sottolineato come le relative contestazioni siano state gestite e decise irritualmente dalla C.V.P.
Secondo la lettera delle disposizioni rilevanti, la predetta Commissione, ove sorgano contestazioni sulla validità della rappresentanza di un avente diritto al voto in assemblea, “redige un verbale, che deve essere sottoscritto dall’intestatario della delega, con la dichiarazione espressa di voler proporre ricorso all’assemblea” (art. 28, n. 4). A mente dell’art. 29, espletate le formalità di prammatica, il Presidente provvisorio dell’assemblea invita gli aventi diritto al voto a deliberare sui ricorsi presentati ai sensi del ripetuto art. 28, n. 4; cosa cui si provvede con votazione per alzata di mano (dalla quale sono esclusi i ricorrenti).
1.3.- Orbene, la traiettoria testé indicata non è stata rispettata. La C.V.P. ha raccolto i ricorsi, riservandosi di decidere prima dell’inizio dei lavori assembleari e senza formare il verbale nei modi, e con le indicazioni espresse, di cui alla disciplina di attuazione. Successivamente, com’è dato dedurre dal verbale di assemblea (ancorché postumo, come rilevato in narrativa: ma sui fatti in discorso non v’è contestazione alcuna), il Presidente della C.V.P., intervenuto in assemblea, ha dato lettura del verbale redatto dalla Commissione stessa e ne ha consegnato copia al Presidente. In tale verbale si dava conto della validità della costituzione dell’assemblea in seconda convocazione, nonché della decisione assunta in ordine alle deleghe contestate. Non risulta in alcun modo che l’Assemblea sia stata chiamata a deliberare sul punto.
1.4.- Osserva la Federazione resistente che nessuno dei delegati autori degli esposti presentati alla C.V.P. ha sollevato obiezioni, né provveduto a dichiarare espressamente di voler proporre ricorso in assemblea: ciò che implicherebbe inerzia degli interessati nel coltivare la loro iniziativa.
Nel corso dell’udienza è stato inoltre rilevato che l’irregolarità di cui si discute non è stata oggetto di specifica impugnazione in sede di presentazione dei motivi aggiunti e rimane, pertanto, estranea al perimetro dell’odierno contenzioso.
1.5.- Se la censura sull’incompetenza della C.V.P. a rendere la decisione contestata possa considerarsi formulata là dove: i) ancorché in forma estremamente sintetica, nel punto 8, lett. b) dei motivi aggiunti di ricorso si rileva che, nel corso dell’assemblea non è stato dato conto dei ricorsi presentati se non in modo estremamente generico; ii) nel punto 11, lett. c, si parla di “procedura del tutto atipica” , è questione che può qui rimanere impregiudicata.
Gli elementi raccolti consentono, infatti, di rilevare un’anomalia procedimentale – la decisione sulle contestazioni ad opera di organo non intitolato ad adottare una siffatta determinazione – che comporta la nullità assoluta, se non l’inesistenza, della delibera di diniego di ammissione al voto: nullità che non è nella disponibilità delle parti e può ben essere rilevata d’ufficio.
2.- In ogni caso, mette conto sottolineare che la determinazione assunta dalla C.V.P. sarebbe risultata comunque invalida, per il carattere indebitamente cumulativo e indifferenziato del diniego di ammissione al voto. Com’è evidente, i ricorsi proposti dai delegati miravano a ottenere il riconoscimento della legittimità della delega presentata, istanza che avrebbe meritato specifica istruzione e non poteva in alcun modo ritenersi soddisfatta da perplessità ‘a pioggia’ sull’autenticità delle sottoscrizioni o sull’imperspicuità della documentazione prodotta.
3.- L’invalidità, qual che ne sia il titolo, del diniego di ammissione al voto ha interessato 19 associazioni, per un totale di 133 voti. Posto che il divario registrato tra i due candidati alla carica di Presidente federale è stato di 94 voti, la prova di resistenza deve ritenersi superata, con conseguente travolgimento dell’esito elettorale determinatosi in assemblea.
4.- Ogni ulteriore questione resta, dunque, assorbita. Appare nondimeno opportuno segnalare le molte incertezze, già emerse in occasione di altro contenzioso (v. dec. 21/2012), relative all’accertamento delle modalità per il riscontro della sussistenza della qualità di cavaliere proprietario di cavalli. In vista di tali plurime incertezze, si rimarca la necessità di approntare interventi intesi a sortire una più nitida definizione della disciplina in materia.
5.- Sussistono giusti motivi, in considerazione della difficoltà delle questioni interpretative sollevate, per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva
ACCOGLIE il ricorso.
SPESE compensate.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, l’11 giugno 2013.
Il Presidente Il Relatore
F.to Riccardo Chieppa F.to Roberto Pardolesi
Depositato in Roma il 27 giugno 2013.
Il Segretario
F.to Alvio La Face