F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105 del 27 Giugno 2013 (281) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TERESA GOBBATO (nella s.s. 2011/2012, dirigente della Soc. ASD E. Brian), PAOLO BACCICHETTO (nella s.s. 2011/2012, dirigente responsabile del Settore Giovanile della Soc. ASD E. Brian), GIANFRANCO CHIANDOTTO (nella s.s. 2011/2012, Presidente della Soc. ASD E. Brian) E DELLE SOCIETA’ ASD E. BRIAN e AC MILAN Spa (nota n. 5930/113pf12-13/SP/gb del 25.3.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105 del 27 Giugno 2013
(281) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TERESA GOBBATO (nella s.s. 2011/2012, dirigente della Soc. ASD E. Brian), PAOLO BACCICHETTO (nella s.s. 2011/2012, dirigente responsabile del Settore Giovanile della Soc. ASD E. Brian), GIANFRANCO CHIANDOTTO (nella s.s. 2011/2012, Presidente della Soc. ASD E. Brian) E DELLE SOCIETA’ ASD E. BRIAN e AC MILAN Spa (nota n. 5930/113pf12-13/SP/gb del 25.3.2013).
Occorre ricostruire sinteticamente i fatti posti a base del deferimento. Paolo Baccichetto e Teresa Gobbato, nella stagione sportiva 2011-2012 tesserati per la Sociètà ASD Edmondo Brian di Precenicco in Provincia di Udine, con mansioni il primo di dirigente responsabile del settore giovanile, la seconda di dirigente, avevano consentito:
1°) che il di loro figlio Samuele Baccichetto, all’epoca minore di anni 12 ed anch’egli tesserato per la predetta Società, partecipasse ad un allenamento – provino, non preventivamente autorizzato, che si era tenuto il 29 maggio 2012 in Milano presso il Centro sportivo Vismara di appartenenza della Società AC Milan, così permettendo che il calciatore si recasse per l’anzi detto motivo in una Regione diversa (Lombardia) da quella indicata quale sede di tesseramento dello stesso (Friuli Venezia Giulia); 2°) che Samuele Baccichetto e Jankovic Valerio, come il primo minore di anni 12 ed ugualmente tesserato
per la Società ASD E. Brian, partecipassero entrambi dal 25 al 30 giugno 2012 ad uno stage in località Montecatini Terme, che risultava organizzato da due associazioni private, denominate Fepas e Pam, non affiliate alla FIGC, permettendo anche in questo caso che i due calciatori si recassero per l’anzi detto motivo in una Regione (la Toscana) diversa da quella indicata quale sede di tesseramento dei medesimi. Entrambe le circostanze, la prima del solo Samuele Baccichetto, la seconda dello stesso Baccichetto e dello Jankovic, erano state accompagnate dal nulla osta rilasciato da Gianfranco Chiadotto, presidente della Società di appartenenza dei due calciatori, nel primo caso per la partecipazione del Baccichetto ad un allenamento a Milano il 29 maggio 2012, nel secondo caso in favore di certa Società Circolo Sportivo Real Serenissima per la partecipazione del Baccichetto e dello Jankovic allo stage di cui sopra. Il rilascio dei due separati nulla osta era avvenuto nel primo caso senza l’indicazione del nominativo della squadra a favore della quale il Baccichetto intendeva svolgere il provino – allenamento, nel secondo caso senza l’accertamento che la destinataria del nulla osta fosse affiliata alla FIGC o se invece fosse, come si sarebbe poi rivelato, un ente fittizio ed inesistente, in entrambi i casi permettendo che i due calciatori si recassero in regione diversa da quella indicata quale sede del loro tesseramento. I fatti testè descritti erano stati portati a cognizione della Procura Federale da un esposto datato 4 luglio 2012 del Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia, sicchè la Procura, aperto il procedimento ed esperite le conseguenziali indagini, all’esito degli acquisiti accertamenti, con atto datato 25 marzo 2013 deferiva a questa Commissione Disciplinare i sigg.ri Paolo Baccichetto, Teresa Gobbato, Gianfranco Chiandotto e la Società ASD Edmondo Brian, ai quali contestava ai primi tre la violazione dell’art. 1 commi 1 CGS in relazione al Comunicato n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione 2011-2012 punti 2.4 lettera P e 3.6, per la quarta la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS per gli addebiti mossi al presidente (la diretta) e ai due tesserati (l’oggettiva).
In relazione alla partecipazione di Baccichetto Samuele all’allenamento – provino che si era tenuto il 29 maggio 2012 in Milano presso il Centro sportivo Vismara di appartenenza della Società AC Milan, veniva altresì deferita quest’ultima Società a titolo di responsabilità oggettiva (art. 4 comma 2 CGS) per la condotta ascritta al proprio tecnico di settore giovanile Alessandro Lupi, iscritto nei ruolo del Settore tecnico con la qualifica di allenatore di base, che, in quella circostanza di tempo e di luogo, era in campo a svolgere l’allenamento con la squadra Esordienti 2001 della AC Milan ed aveva consentito al calciatore Baccichetto di eseguire una fase di palleggio e qualche tiro, nonché di indossare la divisa ufficiale del Milan e di farsi fotografare con la squadra. Si dava infine atto nel deferimento che, nel corso delle audizioni, Paolo Baccichetto e Teresa Gobbato avevano rilasciato dichiarazioni dapprima non veridiche e poi parzialmente ritrattate e modificate e che nei confronti di Alessandro Lupi, stante la sua appartenenza al Settore tecnico, si era proceduto autonomamente ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 38 comma 6 del Regolamento del Settore. Al deferimento resiste con memoria l’AC Milan, la quale deduce l’assoluta mancanza di responsabilità in capo ad essa deferita e conclude per il suo proscioglimento; precisa che, nel caso di specie, non si era svolto nessun provino del calciatore Baccichetto e che la presenza di quest’ultimo in campo con la maglia del Milan, per qualche minuto ed al termine dell’allenamento della squadra, era dovuta ad un gesto di pura cortesia dell’allenatore Lupi, che aveva voluto appagare le richieste dei genitori del ragazzo, così come era stata mera cortesia l’aver permesso al Baccichetto di farsi fotografare con la squadra, stante anche la presenza in quel frangente di un noto calciatore del passato, anch’egli fotografato. Nessuno degli altri deferiti ha controdedotto. Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale e l’AC Milan, assistita quest’ultima dal proprio difensore di fiducia, le quali hanno chiesto la prima l’accoglimento del deferimento con le sanzioni di seguito riportate, la seconda il rigetto del deferimento ed il proscioglimento. Le sanzioni sono state come d’appresso specificate: per Gobbato Teresa mesi dieci di inibizione; per Baccichetto Paolo mesi sei di inibizione, per Chiandotto Gianfranco mesi quattro di inibizione, per la Società ASD Edmondo Brina ammenda di € 1.000,00 e per la Società AC Milan Spa ammenda di € 20.000,00. La Commissione osserva quanto segue. Appare opportuno esaminare separatamente i casi oggetto di deferimento, il primo riguardante il solo calciatore Baccichetto Samuele, il secondo i calciatori Baccichetto Samuele e Jankovic Valerio. Nel primo caso, può ragionevolmente dedursi dal materiale probatorio acquisito che il calciatore Baccichetto Samuele abbia in effetti partecipato ad un allenamento – provino presso il Centro sportivo Vismara delle squadre giovanili della AC Milan. Non sarebbe altrimenti spiegabile né la presenza sul posto dei due deferiti e del di loro figlio, né l’opportunità concessa a quest’ultimo dall’allenatore Lupi, di indossare la divisa del Milan, di scendere in campo, di fare uso del pallone, di farsi fotografare con la squadra, alla presenza per di più di un noto campione del passato, le cui riferite modalità non sembrano riconducibili ad un gesto di mera cortesia. Peraltro, la stessa presenza dei due deferiti, anche in veste di dirigenti della Società ASD E. Brian, nonchè del giovane calciatore, conseguente al trasferimento da una regione all’altra, in un giorno feriale (martedì 29 maggio 2012) ed in un orario di coincidenza con l’allenamento della squadra giovanile della AC Milan, non può ritenersi essere stata casuale, risultando chiaramente preordinata ad uno scopo ben preciso, costituito per l’appunto dalla partecipazione del calciatore all’allenamento – provino, voluto e concordato dalle parti, anche con il concorso della società di appartenenza del Baccichetto, la ASD Edmondo Brian, che altrimenti non avrebbe emesso per mano del suo presidente Gianfranco Chiandotto il nulla osta di cui si è detto, opportunamente lasciato in bianco nella indicazione della società del cui allenamento si trattava. Per cui siffatto capo del deferimento va accolto, ravvisandosi la sussistenza di tutte le violazioni ascritte ai deferiti. Nel secondo caso, possono pacificamente ritenersi accertati i fatti contestati ai deferiti e le violazioni da costoro commesse. I calciatori Samuele Baccichetto e Valerio Jankovic, per loro stessa ammissione, ebbero a partecipare allo stage, che si era tenuto fuori dalla Regione di appartenenza dei due giovani e che era stato gestito da associazioni non affiliate alla FIGC; siffatta partecipazione, già trasgressiva dei regolamenti perché attinente ad un evento privo dell’autorizzazione FIGC, era stata resa possibile dalla Società di appartenenza dei due calciatori, l’ASD Edmondo Brian, che, anche in questo caso come nel precedente, aveva rilasciato per mano del presidente Gianfranco Chiandotto un nulla osta, che esponeva l’aggravante di essere stato dato ad una asserita società, denominata Circolo Sportivo Real Serenissima, anch’essa non affiliata FIGC e risultata inesistente. Per cui questo capo del deferimento va altresì accolto, ravvisandosi la sussistenza di tutte le violazioni ascritte ai deferiti. Seguono le consequenziali sanzioni, che appare equo quantificare in misura inferiore al chiesto, come da seguente dispositivo. P.Q.M.
accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge: l’inibizione per mesi 5 (cinque) a Gobbato Teresa; l’inibizione per mesi 6 (sei) a Baccichetto Paolo, l’inibizione per mesi 4 (quattro) a Chiandotto Gianfranco per la Società ASD Edmondo Brian l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e per la Società AC Milan Spa l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).
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