F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 31 Luglio 2013 (19) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ISIDORO TORRISI (Presidente e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl ▪ (nota n. 0308/307 pf12-13/SP/dl del 15.7.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 31 Luglio 2013
(19) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ISIDORO TORRISI (Presidente e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl ▪ (nota n. 0308/307 pf12-13/SP/dl del 15.7.2013).
La Procura federale, con nota del 15 luglio 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante della ACR Messina Srl, Isidoro Torrisi per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1 CGS, in relazione all’art. 6, comma 1, del CU n. 1/12 del Regolamento Coppa Italia Dilettanti, Serie D 2012/2013, per non avere ottemperato all’obbligo di liquidare immediatamente al termine della gara Messina-Comprensorio Normanno del 26.8.2012 l’incasso di cui all’evento; la Società ACR Messina Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, delle violazioni ascritte al Presidente ai sensi e
per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del CGS. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione della sanzione dell’ inibizione per mesi 6 (sei) nei confronti di Isidoro Torrisi e della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) nei confronti della Società. É comparso altresì il difensore delle parti deferite, la quale ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in
atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per la violazione commessa risulta incontrovertibilmente provato. Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Presidente della Società, e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo, anche in considerazione dei fatti contestati. P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni:
- per Isidoro Torrisi: l'inibizione di mesi 1 (uno);
- per l’ACR Messina Srl: ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).
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