CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 25 del 08/08/2013 – U.S. Città di Palermo s.p.a./Federazione Italiana Giuco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie A/ altre squadre Serie A

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 25 del 08/08/2013 - U.S. Città di Palermo s.p.a./Federazione Italiana Giuco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie A/ altre squadre Serie A L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Presidente prof. Roberto Pardolesi prof. Massimo Luciani, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 18/2013 presentato, in data 3 luglio 2013, da parte dell’U.S. Città di Palermo s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Marullo di Condojanni e Giulio Andreotti, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, rappresentata e difesa dall’avv. Ruggero Stincardini, della società S.S. Lazio s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Michele Gentile e Marco Gentile, della società Novara Calcio s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Di Cintio, della società Udinese Calcio s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Campoccia, e delle società Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a., Bologna F.C. s.p.a., Cagliari Calcio s.p.a., Calcio Catania s.p.a., A.C. Cesena s.p.a., Chievoverona s.p.a., A.C. Fiorentina s.p.a., Genoa s.p.a., F.C. Internazionale Milano s.p.a., Juventus F.C. s.p.a., U.S. Lecce s.p.a., A.C. Milan s.p.a., S.S. Napoli s.p.a., Parma F.C. s.p.a., Delfino Pescara 1936 s.r.l., A.S. Roma s.p.a., U.C. Sampdoria s.p.a., A.C. Siena s.p.a., Torino F.C. s.p.a., non costituitesi in giudizio, avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC (pubblicata al punto 1 nel C.U. n. 204/CGF e al punto 1 nel C.U. n. 278/CGF del 24 maggio 2013), che ha respinto il reclamo promosso dal Novara Calcio s.p.a. e dall’AC Cesena s.p.a. avente ad oggetto la validità/legittimità della delibera di cui al punto 3 dell’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria della Lega Serie A, tenutasi il 3 dicembre 2012, e recante quale argomento in trattazione “criteri di provvista, nonché di assegnazione e di distribuzione del contributo di cui all’art. 19.2, comma 3, dello Statuto- Regolamento della Lega (“contributo Europa League”), stagione sportiva 2011/2012; uditi, all’udienza pubblica del 25 luglio 2013, gli avvocati Sergio Marullo di Condojanni e Giulio Andreotti per la società ricorrente; gli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli per la resistente Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC); l’avvocato Ruggero Stincardini per la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNP A); l’avvocato Cesare Di Cintio per la società Novara Calcio s.p.a.; l’avvocato Gian Michele Gentile per la società S.S. Lazio; l’avvocato Rolando Favella, all’uopo delegato dall’avv. Stefano Campoccia, per l’Udinese Calcio s.p.a.; Visti tutti gli atti e i documenti di causa; Udito il Relatore, Presidente Giovanni Francesco Lo Turco. Ritenuto in fatto 1.- Con atto del 24 giugno 2013, la società U.S. Città di Palermo propose ricorso, a questa Alta Corte, nei confronti delle società Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a., Bologna F.C. s.p.a., Cagliari Calcio s.p.a., Calcio Catania s.p.a., A.C. Cesena s.p.a., Chievoverona s.p.a., A.C. Fiorentina s.p.a., Genoa s.p.a., F.C. Internazionale Milano s.p.a., Juventus F.C. s.p.a., S.S. Lazio s.p.a., U.S. Lecce s.p.a., A.C. Milan s.p.a., S.S. Napoli s.p.a., Novara Calcio s.p.a., Parma F.C. s.p.a., Delfino Pescara 1936 s.r.l., A.S. Roma s.p.a., U.C. Sampdoria s.p.a., A.C. Siena s.p.a., Torino F.C. s.p.a., Udinese Calcio s.p.a., avverso la decisione della Corte Federale della FIGC del 14.3 - 24.5 2013 che aveva respinto il reclamo promosso da Novara Calcio s.p.a. e A.C. Cesena s.p.a. avente ad oggetto la validità/ legittimità della delibera di cui al punto 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria della Lega, tenutasi il 3 dicembre 2012, e recante "criteri di provvista, nonché di assegnazione e di distribuzione del contributo di cui all'art. 19.2, comma 3, dello Statuto- Regolamento della Lega (“contributo Europa League”, stagione 2011-2012). 1.1.Premetteva: 1.1.2- che le società Novara e Cesena avevano impugnato la delibera assembleare nella parte in cui: disponeva il prelievo delle quote del “contributo Europa League” in parti uguali fra tutte le società; stabiliva in euro 7.500.000 l'ammontare di detto contributo da destinarsi in parti disomogenee fra le quattro squadre che avevano partecipato alla competizione calcistica (Lazio, Udinese, Palermo e Roma). 2.- L'atto di impugnazione veniva notificato anche alla società Palermo che si era costituita con memoria 17 dicembre 2012, dichiarando di aderire al reclamo proposto da Novara e Cesena relativamente alla distribuzione del contributo Europa League in quote disomogenee ed anche alla determinazione dei criteri per il prelievo, opponendosi, però, all'impugnazione della delibera relativamente all'entità complessiva del "contributo Europa League". 3.-Con decisione 14 marzo - 24 maggio 2013, la Corte di Giustizia Federale, con riferimento al reclamo delle società Novara e Cesena e alle memorie di altre intervenute, ha statuito in sintesi: a- l'inammissibilità dei reclami di Chievo e Palermo per omissione della pregiudiziale riserva scritta di impugnazione (art. 9, c.15, Statuto Lega); b- l'inammissibilità, per difetto di interesse, dei ricorsi di Novara, Cesena e Chievo le quali non avevano diritto ad interloquire sulla ripartizione del contributo non avendo partecipato alla competizione europea. 4.-Nel merito la Corte di Giustizia Federale ha sostanzialmente confermato la deliberazione impugnata, sostenendo la razionalità della determinazione, in parti eguali fra tutte le squadre, delle quote per la formazione del “contributo Europa League” (in ottemperanza alla decisione n. 21 del 2010 di questa Corte), contributo correttamente assegnato soltanto alle squadre partecipanti ma in quote disomogenee, in ragione e in misura della "resistenza" dimostrata negli incontri europei. 5.-La soc. Palermo chiede ora, a quest'Alta Corte, che la decisione impugnata venga annullata, sostenendo che il proprio intervento nel giudizio avanti alla Corte Federale "era ed è perfettamente ammissibile anzitutto ai sensi dell'art. 105, primo comma, c.p.c.", essendo sufficiente che la domanda (intervento) presenti una connessione ed un collegamento con quelle di altre parti relative alla stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare un simultaneo processo. 5.1.- Non trattandosi di un giudizio introdotto in qualità di ricorrente principale, ma di un intervento in un giudizio instaurato da altri, non sarebbe rilevante -ad avviso della ricorrente- l'omessa, tempestiva riserva scritta di impugnazione. 5.2- Nel merito ha censurato, in cinque punti, detta decisione. 5.3- In conclusione la soc. Palermo ha invocato l'annullamento della decisione impugnata nella parte in cui aveva dichiarato l'inammissibilità del proprio intervento e, nel merito, l'annullamento totale di detta decisione con conseguente declaratoria di invalidità della delibera approvata dall'assemblea della LNP-A il 3 dicembre 2012. 6.- Nel giudizio si sono costituite: 6.1- la F.I.G.C.: ha rilevato in sintesi che, trattandosi di impugnazione soggetta a termine di decadenza, non era e non è configurabile, come pretende il Palermo, un intervento principale, ma eventualmente soltanto un intervento adesivo dipendente, comunque inammissibile anche perché proposto dopo la scadenza del termine di 10 giorni previsto nell'art. 9, c.15, cit., decorrente dal 3 dicembre 2012, e per di più avendo omesso la tempestiva presentazione della riserva scritta di impugnazione richiesta a pena di decadenza; 6.2- pur potendo, in ipotesi, la soc. Palermo dolersi soltanto per la determinazione dei criteri di prelievo della quota per il contributo, il reclamo è comunque inammissibile, trattandosi di doglianza coperta dalla declaratoria di inammissibilità, non più contestabile, delle domande principali; 6.3- la determinazione relativa ai criteri del prelievo inoltre era stata presa al fine di assicurare il maggior numero di posti, nelle coppe europee, alle squadre della L.N.P.-A: e cioè per un interesse collettivo sicuramente non configurabile come causa di invalidità della decisione assembleare (citato art. 9, c.15, dello Statuto - Regolamento della Lega). Peraltro il Palermo, eliminato nella fase iniziale della competizione europea, aveva scarsamente contribuito al ranking della federazione; 6.4- la pendenza di un ricorso al TNAS, promosso dalle società soccombenti in ambito associativo, costituirebbe, ad avviso della F.I.G.C., un'ulteriore preclusione relativamente al presente ricorso, giacché la soc. Palermo, una delle destinatarie di detto ricorso, avrebbe potuto far valere le proprie ragioni in quella sede. 6.5- Conclude per la declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso della soc. Palermo. 7.- Costituitasi in giudizio, la LNP-A ha eccepito la incompetenza di questa Corte, essendo competente l'autorità Giudiziaria Ordinaria: la Corte di Giustizia Federale, ad avviso di detta convenuta, costituirebbe un vero e proprio Collegio arbitrale la cui decisione-lodo avrebbe dovuto essere impugnata secondo le norme del c.p.c.; 7.1- rilevata inoltre la mancata riserva di impugnazione, ha comunque concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione del Palermo. 8.-Costituitasi anche la società Udinese ha dedotto: 8.1- l'inammissibilità alternativa di una delle due impugnazioni avanti all'Alta Corte o al TNAS e specificamente la carenza, a suo dire, della notevole rilevanza per l'Ordinamento Sportivo Nazionale, trattandosi peraltro di diritti disponibili; 8.1- l'infondatezza della pretesa applicazione, nel caso di specie, delle norme del codice di procedura civile, non configurabile ai fini dell'impugnazione di una delibera di un Ente sportivo; 8.2- l'inammissibilità del ricorso della soc. Palermo, non potendosi configurare un intervento autonomo anche per la carenza della prescritta riserva di impugnazione e il superamento del prescritto termine di decadenza; 8.3- la correttezza, sotto ogni profilo, della deliberazione dell'assemblea della Lega. 9.- Ha concluso "in via preliminare per l'audizione dell'Udinese s.p.a. anche a mezzo di difensori o collaboratori" (non chiarendo i motivi di detta istanza); nel merito "per il rigetto del ricorso e di tutti gli atti adesivi". 10.- Costituitasi la Novara Calcio: - ha sottolineato il disposto dell'art 30, comma 3, della statuto FIGC; - ha qualificato questa controversia come relativa a diritti disponibili; - ha precisato che la soc. Palermo "ha avviato il presente procedimento, successivamente alla ricezione dell'istanza di arbitrato proposta da Novara e Cesena e notificata anche nei suoi (del Palermo) confronti"; -ha concluso per la declaratoria di incompetenza di questa Alta Corte e per l'autorizzazione alla soc. Palermo "di ripresentare il proprio ricorso al competente TNAS, nel rispetto dei termini ordinari decorrenti dalla pubblicazione della decisione". 11.-Costituitasi, la S.S. Lazio ha, con precisione, esposto in sintesi lo svolgimento dei fatti a partire dalla delibera 3-6 dicembre 2012 della LNP-A, fino alla decisione impugnata alla Corte di Giustizia Federale. 11.1- Ha poi dedotto l'inammissibilità dell'intervento della soc. Palermo, qualificandolo "atto adesivo dipendente" la cui natura processuale non consente di introdurre un nuovo "thema decidendum", tanto più che non era stata presentata alcuna riserva scritta e non erano stati rispettati i termini per l'impugnazione previsti dallo Statuto - Regolamento. 11.2- In diversa ipotesi - osserva la convenuta soc. Lazio - si travolgerebbe lo Statuto stesso e si aprirebbe uno spazio "impugnatorio per tutti i convenuti che potrebbero costituirsi in qualunque momento antecedente la decisione, prospettando questioni e impugnazioni nuove che lo Statuto non contempla". 11.3- Conclude per l'inammissibilità del ricorso della soc. Palermo con condanna alla rifusione delle spese del giudizio. 12.- Con memoria difensiva ai sensi dell'art. 9, c.3, del Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, la soc. Palermo: 12.1- ha ribadito l'applicabilità dei principi del diritto processuale civile sull'intervento e non di quelli del diritto amministrativo; 12.2- ha insistito nella qualificazione giuridica del proprio ricorso quale "intervento adesivo autonomo"; 12.3- ha escluso la natura arbitrale della decisione impugnata; 12.4- ha dedotto che, in questa sede, nessun ostacolo processuale avrebbe potuto essere invocato per la mancata presentazione della riserva scritta, rilevando peraltro che il relativo termine decadenziale era eccessivamente breve e lesivo dei diritti della minoranza; 12.5- ha inoltre affermato che trattasi di nullità, e non di annullabilità, della delibera assembleare e, pertanto, la relativa impugnazione può esercitarsi senza limiti di tempo; 12.6- nel merito ha dedotto che, in base allo Statuto FIGC, l'assemblea avrebbe dovuto attribuire quote di contributo non disomogenee; detto contributo avrebbe dovuto essere distribuito in parti eguali, prima del torneo europeo, per essere veramente strumentale ed aumentare le possibilità di migliore risultato di tutte le squadre italiane partecipanti ai tornei europei; 12.- ha poi sostanzialmente ribadito tutte le censure svolte in precedenza. All'udienza di discussione le parti, dopo ampia discussione, si sono riportate alle conclusioni svolte in precedenza. Considerato in diritto 1.- Con riguardo alla competenza di questa Alta Corte e alla dichiarazione di inammissibilità dell’intervento della soc. Palermo, affermata nella decisione impugnata, occorre rilevare quanto segue. 1.1- Dev'essere richiamato, in primis, con riferimento alla posizione sostanziale suscettibile di essere (originariamente) fatta valere dalla società ricorrente, l'oggetto della controversia (cfr. retro) avanti alla Corte Federale: validità-legittimità della delibera di cui al punto 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria tenutasi il 3 dicembre 2012, recante "criteri di provvista" nonché l'assegnazione e distribuzione meramente conseguenziale del contributo di cui all'art. 19, comma 2, punto 3 dello Statuto - Regolamento della Lega (“contributo Europa League”, stagione 2011-2012). Nel ricorso, proposto unicamente dalle società Novara e Cesena avanti alla Corte Federale, aveva spiegato intervento detta soc. Palermo, intervento dichiarato inammissibile nella decisione (14-3/24-5-2013) di detta Corte che aveva contestualmente respinto anche il ricorso promosso dalle due suindicate società. 1.2- La posizione, di fatto e di diritto, dell’attuale ricorrente, soc. Palermo, riguarda in definitiva, dal punto di vista sostanziale e determinativo della competenza in sede di impugnazione avanti all’Alta Corte, appunto le suindicate integrazione e applicazione della disposizione dello Statuto-Regolamento della Lega, come risultante dal parziale annullamento statuito da quest'Alta Corte (limitato al disposto che prevedeva "il prelevamento a carico esclusivo delle società neopromosse in serie A, ferma la contestuale previsione della destinazione dell'importo ricavato a favore delle società partecipanti alla Europa League” - decisione 20-22 dicembre 2010 - 10 gennaio 2011, n. 21) . Quanto sopra premesso, ritiene il Collegio che la controversia, con riferimento a detto profilo sostanziale, rientri sicuramente nella competenza di questa Alta Corte (come già statuito nella decisione n. 21 del 2010), essendo di tutta evidenza sia l’indisponibilità dei profili fatti valere, riguardanti l’integrazione dei criteri statutari di riparto (con riferimento al sistema legislativo dei diritti televisivi e alla norma statutaria - regolamentare relativa al contributo a favore dei partecipanti alla Europa League), sia la notevole rilevanza della questione per l’ordinamento sportivo. La questione sostanziale di fondo riguarda l’integrazione di una disposizione (con effetti patrimoniali solamente consequenziali) che coinvolge direttamente il testo dello Statuto-Regolamento della Lega, come integrato con una successiva delibera. Tale delibera integrativa ha avuto esecuzione, ed è quindi suscettibile di tutela, indipendentemente da ogni profilo formale di validità o efficacia in relazione alla mancanza di approvazione della Federazione (punto 10, n. 2, dei Principi fondamentali per gli Statuti delle Federazioni sportive nazionali approvati, da ultimo, dal C.O.N.I., il 2 febbraio 2012), profilo formale che non può rilevare ai fini sia della determinazione della competenza, sia dell’esame dei motivi relativi ammissibilità del suindicato intervento. Si deve affermare dunque che la delibera oggetto dell'impugnazione delle società Novara e Cesena (e dell'intervento della soc. Palermo) avanti alla Corte Federale si inserisce in una vera e propria integrazione di una norma dello Statuto. Incide inoltre anche sulla stessa base di un organismo quale la LNP-A, organismo di natura privatistica, però riconosciuto dalla F.I.G.C. e da questa investito di funzioni (comprese quelle organizzative del Campionato e delle competizioni) proprie ed essenziali per l’ordinamento sportivo calcistico. Si consideri peraltro che l'iscrizione alla Lega è necessaria per poter partecipare al Campionato di calcio di serie A e alle competizioni che presuppongono detta partecipazione. Di qui l’espressa previsione, nei predetti Principi Fondamentali del C.O.N.I. (punto 10, n. 6), della soggezione alla giustizia sportiva federale. 1.2.1 La natura dell'oggetto della delibera impugnata avanti alla Corte federale e la tipologia delle funzioni esercitate dalla L.N.P- A escludono che il ricorso - reclamo alla Corte federale possa essere configurato come proposizione dell'arbitrato previsto dal codice di procedura civile. Basti tener presente che la previsione dello Statuto - Regolamento della Lega è ricognitiva del sistema di tutela impugnatoria avanti ad organo di giustizia federale configurato nei principi generali dalla disciplina della F.I.G.C. (v. decisione di questa Alta Corte n. 15 del 2012). Risulta inoltre evidente come non sia configurabile la preclusione della tutela avanti all'Alta Corte allorquando si verifichino i presupposti e la condizioni che determinano la sua competenza, competenza che non può certo venir meno per effetto di litispendenza o prevenzione originate da reclami avanti ad altri organi sportivi. 1.2.2 E' pertanto irrilevante la proposizione di istanza di arbitrato o la pendenza di giudizio arbitrale avanti allo stesso T.N.A.S. 1.3. Per potere passare all’esame dei profili di merito dell'impugnazione della delibera della Lega e della decisione della Corte federale impugnata, occorre che l’attuale ricorrente (soc. Palermo) "superi" l’inammissibilità dell’intervento, affermata in detta decisione. Vale la pena, per maggior chiarezza, ricordare che la soc. Palermo aveva e ha il diritto di impugnare, avanti a questa Corte (sia pure quale interveniente in un giudizio promosso da altre società della Lega) la decisione della Corte federale in punto di declaratoria di inammissibilità. Ovviamente la preclusione all'esame delle contestazioni di merito può essere rimossa nella sola ipotesi di annullamento di detta declaratoria. 2 .- Assume dunque carattere preliminare, rispetto ad ogni altro profilo, il motivo di gravame che riguarda l’inammissibilità, statuita nella decisione della Corte Federale, dell’intervento della attuale ricorrente (soc. Palermo). Il mancato "superamento" della declaratoria di inammissibilità, affermata dalla decisione impugnata, esclude in radice la possibilità di esame di ogni altro profilo prospettato in questa sede. Come si è accennato, il ricorso avanti a questa Alta Corte, nei casi di impugnazione di decisione nell'ambito della Giustizia federale, può essere validamente proposto dal soggetto che si ritiene leso per motivi attinenti a vizi della decisione relativi alla sua posizione nella controversia. Qualora i vizi denunciati abbiano natura e contenuto processuale (cioè riguardino la improcedibilità o inammissibilità dell’intervento e quindi incidano sul difetto di legittimazione ad impugnazione autonoma dell’interveniente), eventuali altri profili di censura sono suscettibili di essere esaminati esclusivamente a seguito dell’annullamento della declaratoria relativa. Naturalmente rimangono fermi anche i limiti delle preclusioni verificate nel grado sottostante e dei motivi ritualmente proposti dal ricorrente principale nel ricorso introduttivo. Orbene l'anzidetto profilo di gravame, attinente alla inammissibilità dell’intervento, pronunciata nella decisione impugnata, è privo di fondamento. Infatti, trattandosi di giudizio avente natura impugnatoria, soggetto a duplice termine di decadenza (per la presentazione di riserva scritta di impugnazione e per la successiva proposizione della impugnazione, termini inutilmente decorsi), la soc. Palermo, in mancanza di impugnativa autonoma principale, avrebbe potuto svolgere, avanti alla Corte federale, soltanto un intervento adesivo dipendente. In ogni caso, ove anche si potesse, in ipotesi fermamente denegata dal Collegio, parlare di un intervento principale, questo sarebbe comunque, nel caso di specie, pur sempre inammissibile, in quanto proposto sia senza la preventiva riserva di impugnazione, sia dopo la scadenza del termine di 10 giorni previsto nell'art. 9, c.15, Statuto-Regolamento LNP-A, decorrente dal 3 dicembre 2012. 2.1 Sembra peraltro opportuno anche ricordare che la posizione della soc. Palermo era inserita nel medesimo "versante" delle altre società soggette al prelievo, tutte egualmente munite di tutela da esercitare mediante impugnazione diretta e principale: tale impugnazione diretta non era stata, a suo tempo, proposta dalla soc. Palermo. 2.3 D’altro canto l’esigenza di un sollecito esaurimento del contenzioso in materia di giustizia sportiva, anche in relazione allo specifico contenuto e alla finalità della delibera contestata (cfr. decisione di questa Alta Corte n. 15 del 2012), esclude che nella previsione delle predette decadenze posso adombrarsi un impedimento all’esercizio della tutela avanti alla Giustizia federale, attesa la facilità della mera dichiarazione di riserva di reclamo e la congruità (ritenuta dal Collegio) del successivo termine per l’effettiva proposizione dell’impugnazione (salvi eventuali motivi aggiunti). 3 - Sulla base delle precedenti considerazioni, aventi ciascuna valore autonomo, devono essere rigettati i motivi di ricorso avverso la pronuncia di inammissibilità, statuita nella decisione impugnata. Resta conseguentemente precluso l’esame di ogni altro profilo sollevato dalle parti e anche, ovviamente, di ogni altra domanda della ricorrente soc. Palermo. Consegue la conferma della decisione impugnata che ha dichiarato l'inammissibilità dell’intervento della soc. Palermo avanti alla Corte Federale. Il ricorso va pertanto respinto. Ogni altra domanda o eccezione che non sia assorbita, deve considerarsi respinta. 4. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio fra tutte le parti in considerazione della complessità delle questioni ed anche del tenore di alcune eccezioni, sollevate dalle parti resistenti, da ritenersi evidentemente prive di fondamento o non rilevanti. P.Q.M. Respinge il ricorso; SPESE compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 25 luglio 2013. Il Presidente e Relatore F.to Giovanni Francesco Lo Turco Depositato in Roma in data 8 agosto 2013. Il Segretario F.to Alvio La Face
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