F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 17 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 032/CGF del 20 Agosto 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALCIATORE FERRARI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA JUVE STABIA/HELLAS VERONA DELL’11.5.2013 A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 103 del 14.5.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 17 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 032/CGF del 20 Agosto 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALCIATORE FERRARI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA JUVE STABIA/HELLAS VERONA DELL’11.5.2013 A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 103 del 14.5.2013) Con reclamo ritualmente proposto Ferrari Nicola, tesserato per la Società Hellas Verona F.C. S.p.A., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 103 del 14.5.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, seguito gara Juve Stabia/Hellas Verona dell’11.5.2013, gli ha irrogato, previa ammissione ex art. 35, n. 1.3 C.G.S. della “prova televisiva”, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, per condotta violenta nei confronti di un avversario. Con i motivi scritti il reclamante ha invocato: a) la nullità della sanzione per improcedibilità della segnalazione e/o mancata certezza della prova televisiva dedotta e conseguente inammissibilità della stessa; b) l'infondatezza dell'addebito per non avere commesso il fatto; c) l'insussistenza della condotta violenta; d) il riconoscimento della attenuante della provocazione; e) la riduzione, in via subordinata, della sanzione nella misura ritenuta di giustizia. A lla seduta del 17.5.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 1° Sezione Giudicante – sono comparsi il reclamante, il quale si è riportato ai motivi scritti, ed il suo difensore, il quale, previa illustrazione degli stessi, ha concluso in conformità. Osserva preliminarmente questa Corte che il Giudice Sportivo, esaminando le immagini televisive Sky, ha motivato il suo provvedimento sanzionatorio tenutosi conto che il reclamante, sulla trequarti del campo e lontano dall'azione di gioco, si era avvicinato ad un calciatore avversario e, da una distanza di circa mezzo metro, con palese gestualità, gli aveva indirizzato uno sputo, pur dando atto che le immagini televisive non consentivano di determinare, con assoluta certezza, in che misura ed in quale zona del corpo (presumibilmente il volto) lo sputo avesse effettivamente colpito il destinatario; circostanza, questa, che non riteneva influente ai fini sanzionatori per costante orientamento interpretativo degli Organi di giustizia sportiva che considera lo sputo, a tutti gli effetti, “condotta violenta” (v. ex multis Com. Uff. CGF n. 269/2011). Fatta la doverosa premessa, ritiene questa Corte che il reclamo è fondato e deve essere accolto, come da dispositivo. Osserva, infatti, che le immagini televisive non provano pienamente che la condotta violenta si sia realizzata, non essendo, all'uopo, sufficiente la gestualità posta in essere, nella circostanza, dal reclamante. Inoltre la reazione del calciatore non pare in modo adeguato connessa temporalmente al’evento scatenante. Per questi motivi la C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ferrari Nicola e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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