F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 24 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO U.C. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GARCIA RENAN SEGUITO GARA LAZIO/SAMPDORIA DEL 12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 13.5.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 24 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO U.C. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GARCIA RENAN SEGUITO GARA LAZIO/SAMPDORIA DEL 12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 215 del 13.5.2013)
Con reclamo ritualmente proposto la U.C. Sampdoria S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 215 del 13.5.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, seguito gara Lazio/Sampdoria del 12.5.2013, ha irrogato al calciatore Garcia Renan la squalifica per 2 giornate effettive di gara “per avere al 46° del 2° tempo, dopo mia decisione (arbitrale), mi diceva per tre volte “ma va a ca...re””. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito che: a) l'espressione non era indirizzata all'arbitro ma a se stesso; b) l'errata qualificazione dell'espressione, da ritenersi non ingiuriosa e priva di alcuna carica offensiva dell'onore o del decoro della persona; c) la condotta si era concretizzata in unico contesto e l'espressione non era stata reiterata. Ha richiesto, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata e, in via subordinata, la riduzione ad 1 giornata di squalifica anche con commutazione di 1 giornata nella sanzione della ammenda. Alla seduta del 24.5.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 1a
Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Osserva, all'uopo, questa Corte che, ex art. 35 n. 1.1, i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto Ufficiale e relativi supplementi, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Rileva, comunque e contrariamente a quanto eccepito dalla reclamante, che l'espressione ingiuriosa proferita reiteratamente dal Garcia Renan era all'evidenza indirizzata all'arbitro come chiaramente dallo stesso refertata. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.C. Sampdoria S.p.A. di Genova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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