F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 04 Ottobre 2013 (23) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920), FILIPPO MINICHINO (Calciatore svincolato), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 – (nota n. 368/1252pf 12-13/AM/ma del 18.7.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 04 Ottobre 2013
(23) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920), FILIPPO MINICHINO (Calciatore svincolato), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 - (nota n. 368/1252pf 12-13/AM/ma del 18.7.2013).
La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 18.7.2013 nei confronti di:
- Clemeno Cosimo Adriano, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per aver omesso di depositare l’accordo economico, presso la sede competente, entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione;
- Minichino Filippo, calciatore, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, poiché non provvedeva a sua volta a depositare entro il 25° giorno successivo dalla data di sottoscrizione, il detto accordo, tenendo così un comportamento negligente rispetto al dettato normativo;
- ASD Civitavecchia 1920, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per le violazioni ascritte ai propri tesserati; osserva quanto segue.
All’inizio della riunione odierna la Società ASD Civitavecchia, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società ASD Civitavecchia 1920, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società ASD Civitavecchia 1920, sanzione dell’ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”. Il procedimento è proseguito per i restanti deferiti. Il rappresentante della Procura federale ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare dei due deferiti e l’applicazione al Sig. Clemeno Cosimo Adriano della sanzione di mesi sei di inibizione e al Sig. Minichino Filippo di quella di due giornate di squalifica da scontarsi a partire dal prossimo tesseramento. Il Sig. Minichino, presente di persona, si è rimesso alla decisione della Commissione. Il fatto storico dal quale ha avuto origine il deferimento, peraltro non in contestazione, è stato dimostrato in maniera esaustiva attraverso quanto è emerso in sede di vertenza economica. Il Civitavecchia, Società appartenente alla LND, ha stipulato e sottoscritto con il calciatore Minichino un accordo economico che però nessuna delle parti ha provveduto a depositare secondo le modalità e nei tempi indicati dall’art. 94 ter, c. 2, NOIF. La normativa regolamentare impone alle Società il deposito degli accordi economici che quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente. Non essendosi adeguata alle disposizioni emanate in materia il Civitavecchia, per fatto ascrivibile al suo Presidente, è incorsa nella violazione disciplinare contestata nel capo di incolpazione in parola. Non altrettanto può affermarsi in merito al comportamento del Sig. Minichino, giacché l’art. 94 ter, c. 2, NOIF prevede che, in caso di inerzia del sodalizio, l’adempimento della trasmissione degli accordi economici posto a carico della Società possa essere effettuato dall’atleta. Trattandosi di potestà e non di obbligo, nell’ipotesi in cui il calciatore non provveda oppure provveda in ritardo al deposito, la sua condotta non è disciplinarmente rilevante (mentre lo è sotto l’aspetto contrattuale; a tal riguardo va sottolineato che la CVE nell’accogliere il gravame proposto dalla Società ha sancito l’inefficacia dell’accordo economico in parola perché depositato in ritardo). Si tratta, quindi, di una sanzione di ambito contrattuale che non implica, alla luce della citata norma, una responsabilità disciplinare dell’atleta, poiché, altrimenti ragionando, si concretizzerebbe un’aberrazione giuridica dal momento che verrebbe sanzionato il mancato avvalersi di una potestà. A questa tesi aderisce la Corte di Giustizia Federale la quale, decidendo su due casi analoghi a quello oggetto del presente procedimento, ha mandato indenni da ogni addebito di responsabilità i calciatori. Opposto discorso deve farsi per quanto attiene alla Società e al suo Presidente, cui l’art. 94 ter impone l’obbligo di depositare gli accordi economici. Nella fattispecie, non avendolo fatto, il Presidente si è reso responsabile di una violazione disciplinare. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) alla Società ASD Civitavecchia 1920. Accoglie parzialmente il deferimento e dichiara la responsabilità disciplinare del Sig.
Clemeno Cosimo Adriano, infliggendo allo stesso la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione. Proscioglie il Sig. Minichino Filippo dall’addebito contestato.
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