DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 24.10.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 13/10/2013: LECCO CALCIO A 5 – AMOR SPORTIVA Reclamo preposto dalla società AMOR SPORTIVA avverso l’esito della gara S.S.D. LECCO CALCIO A 5 – AMOR SPORTIVA
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 24.10.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 13/10/2013: LECCO CALCIO A 5 - AMOR SPORTIVA
Reclamo preposto dalla società AMOR SPORTIVA avverso l'esito della gara S.S.D.
LECCO CALCIO A 5 - AMOR SPORTIVA
Il Giudice Sportivo,
. esaminato il reclamo in esame osserva:
Con il gravame in argomento la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara
prevista dall’art.17 comma 5° lett.a) del C.G.S. per aver schierato
nell’incontro in questione il calciatore Eddasouli Rida nato il
13.10.1993.
Sostiene la ricorrente che detto calciatore abbia preso irregolarmente
all’incontro di che trattasi in quanto squalificato per una giornata di
gara come da Circolare 017 del 2/10/2013.U.
Al riguardo opera nella fattispecie il dettato dell’art.22, comma 6 del
C.G.S. che stabilisce che le sanzioni che non possono essere scontate in
tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate,
devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione
successiva. Di conseguenza la squalifica comminata al calciatore
Eddasouli Rida avrebbe dovuto iniziare ad essere scontata nelle prima
giornata della stagione sportiva 2013/2014 del campionato Under 21, cosa
che, per quel che concerne la gara in argomento, non è avvenuta in quanto
il nominato in questione risulta inserito tra i calciatori del Lecco che
hanno partecipato all’incontro in oggetto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, 22, 29, 33 e 35 del C.G.S., a scioglimento della
riserva di cui al C.U.N.107 del 17.10.2013, decide:
a) di accogliere il ricorso comminando alla società LECCO CALCIO A 5
la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0-6;
b)di considerare scontata la squalifica per una giornata effettiva di
gara al calciatore Eddasouli Rida in quanto non schierato nel
successivo incontro del 20.10.2013, da parte della propria società.
c) di non addebitare alla ricorrente la tassa di reclamo.
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