COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale – N° 23 del 14.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA VAL AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 21 DEL 31/10/2013 RELATIVAMENTE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DORIGO EMANUEL PER TRE GIORNATE IN SEGUITO ALLA GARA DEL 27/10/2013 TRA LA VAL E AICA (CAMPIONATO III. CATEGORIA).
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale – N° 23 del 14.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA VAL AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 21
DEL 31/10/2013 RELATIVAMENTE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DORIGO EMANUEL PER
TRE GIORNATE IN SEGUITO ALLA GARA DEL 27/10/2013 TRA LA VAL E AICA (CAMPIONATO III.
CATEGORIA).
La società La Val, con ricorso ritualmente presentato ha impugnato il provvedimento disciplinare in oggetto, con il
quale il G.S. ha comminato al calciatore DORIGO EMANUEL la squalifica per 3 giornate per i motivi contenuti nel
C.U..
La ricorrente chiede la riduzione del provvedimento disciplinare assunto.
Il reclamo è infondato.
In fatto emerge dal rapporto dell’arbitro che effettivamente il calciatore DORIGO EMANUEL dopo essere stato
espulso per somma di ammonizioni ha minacciato ed applaudito ironicamente l'arbitro.
Osservato che il rapporto dell’arbitro in base all’art. 35, comma 1, C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei
tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e che d’altra parte le argomentazioni della società ricorrente
non hanno pregio, le sanzioni irrogate vengono ritenute congrue nell’entità irrogata dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
La Commissione delibera di respingere il ricorso e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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