F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 04 Dicembre 2013 (101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE VOLPECINA (all’epoca dei fatti Collaboratore della Società ASD Mariano Keller), Società ASD MARIANO KELLER (nota n. 2034/1213 pf12-13/MS/vdb del 4.11.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 04 Dicembre 2013
(101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE VOLPECINA (all’epoca dei fatti Collaboratore della Società ASD Mariano Keller), Società ASD MARIANO KELLER (nota n. 2034/1213 pf12-13/MS/vdb del 4.11.2013).
A seguito di segnalazione effettuata con nota del 15/03/2013 dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri Campania, Sig. Nicola Ramaglia, così come individuata nella parte motiva dell'odierno atto di deferimento, il Vice Procuratore federale ha rilevato a carico del Sig. Giuseppe Volpecina, collaboratore nella gestione sportiva dell'ASD Mariano Keller, la responsabilità disciplinare di cui al combinato disposto ex artt. 30, comma 4, Statuto federale, 1 e 15 CGS. Invero, la Procura federale ha ricondotto la violazione delle richiamate disposizioni federali da parte del tesserato all'atto di denuncia-querela da questi sporto dinanzi all'Autorità di P.S., senza aver preventivamente formalizzato alcuna richiesta alla FIGC al fine di ottenere l'autorizzazione a procedere nei confronti di altro tesserato FIGC (Sig. Nicola Saponara), ovvero del Commissario di campo designato in occasione della gara del 15/06/2008, ASD Mariano Keller-Vico Equense (campionato cat. Allievi regionali), asseritamente resosi responsabile della commissione di alcuni reati in sede di estensione del proprio rapporto (falso in atto pubblico, diffamazione, ingiuria) e pertanto, ad avviso del Sig. Volpecina, meritevole di essere sottoposto a procedimento penale. Nel contempo, in ordine alla violazione disciplinare ascritta al proprio tesserato, Sig. Giuseppe Volpecina, é stata deferita, ex art. 4, comma 2, CGS, anche l'ASD Mariano Keller. Nei termini assegnati sia il Sig. Volpecina che l'ASD Mariano Keller hanno fatto pervenire proprie distinte memorie difensive. All’inizio della riunione odierna il Sig. Giuseppe Volpecina e la Società ASD Mariano Keller, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Volpecina e la Società ASD Mariano Keller, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Volpecina, sanzione della inibizione di mesi 12 (dodici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 8 (otto); pena base per la Società ASD Mariano Keller, sanzione della ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.000,00 (€ mille/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 8 (otto) per il Sig. Giuseppe Volpecina; - ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società ASD Mariano Keller. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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