COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 04.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C. Vedelago Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale di cui al Comunicato n. 29 del 6/11/2013 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Concordia Fonte – Vedelago del 20/10/2013, Ammenda di € 60,00 alla Società; giocatore Cagnin Riccardo una giornata di squalifica; inibizione dirigente accompagnatore De Michiel Davide sino 18/11/2013 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 04.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C. Vedelago Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale di cui al Comunicato n. 29 del 6/11/2013 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Concordia Fonte – Vedelago del 20/10/2013, Ammenda di € 60,00 alla Società; giocatore Cagnin Riccardo una giornata di squalifica; inibizione dirigente accompagnatore De Michiel Davide sino 18/11/2013 – Campionato di 1^ Categoria La Società A.C. Vedelago ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto e pubblicate nel Comunicato n. 29 del 6/11/2013 con le quali sono state assunte le sanzioni disciplinari indicate in oggetto per la partecipazione alla gara emarginata del giocatore Cagnin Riccardo. La Commissione Disciplinare Territoriale letta la decisione del Giudice Sportivo del C.R. Veneto secondo cui : “la società Concordia Fonte 74 ha presentato reclamo avverso la regolarità della gara di 1^ categoria girone F disputata in data 20.10.2013 contro la società A.C. Vedelago, lamentando l'irregolarità della posizione del giocatore Cagnin Riccardo, siccome convocato per la predetta gara nonostante pendesse su di questi una squalifica maturata nel corso della stagione sportiva precedente quando militava nella categoria Juniores della stessa società. Premesso che la società reclamata ha fatto pervenire le proprie osservazioni sostenendo che la squalifica in parola fosse da scontare nella medesima categoria in cui era stata commessa l'infrazione causa della sanzione, citando all'uopo l'art. 22 C.G.S.- E proprio l'interpretazione di tale norma consente a parere del G.S. di orientare applicare la previsione nel senso ritenuto più acconcio. Il giocatore in questione infatti potrebbe essere impiegato nella squadra Juniores solo ed esclusivamente come fuori quota, ovvero solo in modo del tutto eventuale, dovendosi considerare come sua naturale collocazione invece la prima squadra del Vedelago, nella quale ha ad oggi effettivamente partecipato a tutte le gare di campionato senza scontare la predetta squalifica come avrebbe dovuto. Un tanto premesso il G.S., verificata la fondatezza del reclamo e la sua tempestività delibera: -di non omologare il risultato conseguito sul campo; -di sanzionare la società A.C. Vedelago con la perdita della gara col punteggio FCD Concordia Fonte - A.C. Vedelago 3-0; -di sanzionare la società A.C. Vedelago con l'ammenda di € 60,00; -di sanzione il giocatore Cagnin Ricardo con la squalifica di un ulteriore giornata; -di sanzionare il dirigente accompagnatore con l'inibizione a tutto il 18.11.2013”. Letto il ricorso presentato dalla Società Vedelago, la quale, chiede la riforma delle decisioni assunte in primo grado, sostenendo che il calciatore Cagnin Riccardo aveva scontato la squalifica inflitta a suo carico nella stagione sportiva 2012/2/2013 e ancora pendente, nel corrente Campionato Regionale Juniores, al quale ha titolo per partecipare come “fuori quota”. A sostegno la ricorrente allega il parere reso dalla Corte Federale nella riunione del 18/12/2003, pubblicato nel C.U. n. 12/CF del 12/1/2004 : “un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica inflittegli in una gara del Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se vi avesse partecipato in quota) o in una gara del Campionato Allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza, fermo restando in principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa”. Pag. / 1140 35 Esaminata la documentazione ufficiale in atti, la C.D.T. ritiene che la decisione del Giudice di primo grado debba essere confermata. Detta decisione, infatti, é pienamente in linea con l’orientamento assunto successivamente al parere di cui sopra dalla Corte di Appello Federale, la quale ha statuito, in analoga fattispecie che : “ai fini della espiazione della sanzione della squalifica, inflitta alla fine della stagione sportiva ad un calciatore militante in un campionato giovanile o comunque riservato a soggetti di età contenuta in un massimo, quali Juniores, Under 21 Riserve o Primavera, occorre tener conto, nella stagione successiva, della circostanza che il giocatore abbia mutato status , passando da “in quota” a “fuori quota”. Non può, infatti, considerarsi validamente scontata la squalifica riportata al termine dell’anno precedente, disputata a pieno titolo nel campionato giovanile, allorché l’anno successivo il giocatore abbia titolo per partecipare a gare di detto torneo unicamente come “fuori quota”, quindi non più a titolo ordinario e diretto. Il calciatore passato fuori quota, dunque, deve scontare la sanzione nel campionato giovanile superiore od in quello in cui partecipa la prima squadra della sua società (decisione del 14/11/2005, pubblicata nel C.U. n. 17,sub 1). Va aggiunto che questa linea interpretativa é stata avvalorata dalla Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite con la decisione resa nella riunione del 22/10/2009 e pubblicata nel C.U. n. 107/CGF del 23/12/209, punto 1. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Vedelago; - di confermare l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara oggi presa in esame per 0-3, a carico della Società Vedelago - di confermare la squalifica ulteriore per 1 giornata a carico del giocatore Cagnin Riccardo; - di confermare la sanzione della inibizione del dirigente accompagnatore sino al 18/11/2013; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società Vedelago; - di disporre l’addebito del la tassa reclamo non versata.
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