COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 14.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.36 del Sig.MAZZEI Andrea (tesserato della Società Pol. Caraffa) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.30 del 19.12.2013 (squalifica fino al 15/3/2014).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 14.01.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO nr.36 del Sig.MAZZEI Andrea (tesserato della Società Pol. Caraffa)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.30 del 19.12.2013 (squalifica fino al 15/3/2014).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;
RILEVA
che dal rapporto dell’arbitro della gara Polisportiva Caraffa - U.S.D. Molè 1999 del 14.12.2013, risulta che, al 23° del II tempo, il calciatore della Pol. Caraffa, Mazzei Andrea, veniva espulso per avere proferito nei confronti del direttore di gara espressioni offensive e minacciose, non condividendo una decisione arbitrale; il Mazzei, inoltre, tentava di colpirlo con uno schiaffo, non riuscendovi poiché veniva trattenuto ed allontanato dal capitano della propria squadra.
Il Giudice di primo grado, in relazione ai fatti di cui sopra, ha squalificato il calciatore di che trattasi fino al 15/03/2014 (v. C.U. n.30 del 19/12/2013 della Delegazione Provinciale di Catanzaro).
Il reclamante sebbene ammetta di aver “utilizzato espressioni non consone” nei confronti dell’arbitro e di avere meritato quindi l’espulsione comminatagli, nega decisamente di avere tentato di colpirlo e di essere stato trattenuto dal proprio capitano.
Tuttavia, i fatti contestati al calciatore Mazzei Andrea, per come narrati nel rapporto arbitrale, non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1.1, del C.G.S). Tuttavia, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione irrogata al calciatore, in considerazione del fatto che nel caso in esame non si ravvisano gli estremi del tentativo di aggressione.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, dispone la riduzione della squalifica al calciatore MAZZEI Andrea fino a tutto il 15 FEBBRAIO 2014 e la restituzione della tassa.
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