COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 08.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Pettorazza Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 27 dell’11/12/2013 – Squalifica per quattro giornate giocatore Belloni Elia – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 08.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Pettorazza Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 27 dell’11/12/2013 – Squalifica per quattro giornate giocatore Belloni Elia – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Pettorazza ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 27 dell’11/12/2013 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Belloni Elia : “perché dopo la concessione di un calcio di rigore contro la propria squadra, si avvicinava all’arbitro pronunciando ad alta voce espressioni blasfeme e alla vista del cartellino rosso lo spingeva facendolo indietreggiare, rifiutava di uscire dal campo rendendo necessario l’intervento del proprio Capitano”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Pettorazza; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente il calciatore Belloni Elia; sentito, altresì, per le vie brevi l’arbitro che ha precisato che nessun atto violento é stato posto in essere nei suoi confronti da parte del calciatore Belloni, ma quest’ultimo si é limitato ad appoggiargli una mano sulla spalla; considerato, che alla luce di quanto sopra si ritiene più congrua, in relazione agli accadimenti accorsi e oggi precisati, infliggere la sanzione della squalifica per tre giornate P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Pettorazza; - di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Belloni Elia. La tassa reclamo non é stata versata.
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