COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 15.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Bovolone Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 28 dell’11/12/2013 –– Ammenda di € 60,00 alla Società; Inibizione sino al 12/2/2014 Dirigente Tosi Mauro – Campionato Allievi Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 15.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.C.D. Bovolone
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 28
dell’11/12/2013 –– Ammenda di € 60,00 alla Società; Inibizione sino al 12/2/2014 Dirigente Tosi Mauro -
Campionato Allievi Provinciale
La Società A.C.D. Bovolone ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Verona e pubblicate nel Comunicato n. 28 dell’11/12/2013 con le quali infliggeva le seguenti
sanzioni disciplinari :
- Ammenda di € 60,00 a carico della Società : “per comportamento offensivo da parte dei propri sostenitori
nei confronti dei giocatori avversari a tal punto da intimorirli e per aver tenuto comportamento blasfemo
con ripetute e gravi offese nei confronti del direttore di gara;”
- Inibizione sino al 30/6/2014 a carico del Dirigente Tosi Mauro :”perchè il Vice Presidente dell’A.C.D.
Bovolone a fine gara entrava nello spogliatoio dell’arbitro e con tono minaccioso tentava di ridurre il direttore
di gara ad omettere le note relative al comportamento dei sostenitori del Bovolone”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società Bovolone;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante della Società ricorrente;
sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi, il quale ha specificato che il Sig. Tosi, entrato nello spogliatoio, ha sì
riferito che i calciatori e dirigenti della squadra avversaria avevano tenuto comportamenti poco corretti nei
confronti del pubblico del Bovolone, ma saputo che secondo l’arbitro ciò non corrispondeva al vero, lo ha
diffidato dal riportare nel proprio rapporto altri dati oltre al risultato della gara, minacciando, in difetto,
l’invio di una segnalazione agli Enti federali preposti;
rilevato inoltre che la Società Bovolone non ha messo in contestazione il comportamento offensivo del
proprio pubblico, almeno limitatamente al primo tempo di gara
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dalla Società Bovolone;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società;
- di confermare la sanzione della inibizione sino al 14/2/2014 a carico del Dirigente Tosi Mauro;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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