COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 16/1/2014 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. DE VIRGILIIS GUIDO, DIRIGENTE DELLA A.S.D. S. EUSANIO E DELLA A.S.D. S. EUSANIO, IL PRIMO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 E DELL’ART. 12, COMMA 5, C.G.S. , LA SECONDA, PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 E DELL’ART. 12, COMMA 5, C.G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 16/1/2014 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. DE VIRGILIIS GUIDO, DIRIGENTE DELLA A.S.D. S. EUSANIO E DELLA A.S.D. S. EUSANIO, IL PRIMO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 E DELL’ART. 12, COMMA 5, C.G.S. , LA SECONDA, PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 E DELL’ART. 12, COMMA 5, C.G.S. Con atto dell’11.11.2013 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare il Sig. Guido DE VIRGILIIS, dirigente tesserato per la ASD S. Eusanio, per violazione dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 12, comma 5, del C.G.S. per aver contravvenuto ai doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, allorché, in data 24/2/2013 ha posto in essere, nei confronti del dirigente dell’ASD Anxanum Piermatteo, sig. Gianfranco Roccalba, atto di violenza al termine della gara di calcio a 5 provinciale S. Eusanio – Anxanum Piermatteo, fuori della Palestra comunale, consistito nell’aver “…tenuto per il bavero e buttato per terra per poi colpirlo con un pugno sulla bocca…” il sig. Gianfranco Roccalba, allo stesso cagionando “trauma cranico facciale non commotivo con avulsione corona 2 e frattura 23, cervicalgia da contraccolpo, con diagnosi di gg. 15”. Ha altresì deferito la A.S.D. S. EUSANIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 e dell’art. 12, comma 5, C.G.S.. Secondo la Procura Federale a tale conclusione inducono sia le convergenti dichiarazioni della parte lesa, sig. Roccalba, il quale riferisce di essere stato preso di forza, fuori dello spogliatoio, dai sigg. Guido DE VIRGILIIS e Camillo COCCO, dirigenti della ASD S. Eusanio, i quali poi lo colpivano, con pugni il primo e con calci sulle gambe ed ai fianchi il secondo, sia la documentazione medica redatta dal P.S. dell’Ospedale di Lanciano, che diagnosticava “trauma cranico facciale non commotivo con avulsione corona 2 e frattura 23, cervicalgia da contraccolpo, con diagnosi di gg. 15”, sia, seppur parzialmente, le dichiarazioni rese dallo stesso soggetto deferito che, pur negando aggressioni di sorta, riferisce che la Parte Offesa si sarebbe scagliata contro di lui ed il Camillo Cocco con intento aggressivo, non riuscito a causa della caduta a terra del Roccalba Gianfranco, infine, dalle dichiarazioni rese in sede inquirente dall’Arbitro della gara, sig. Leonardo Martelli, il quale, pur non avendo assistito al fatto contestato, avrebbe sentito la Parte offesa, in occasione della consegna del rapportino di fine gara, dire alla persona a lui accanto “…mi hai tenuto per il bavero e mi hai buttato a terra e poi mi hai dato un pugno sulla bocca…”. Quanto alla Soc. A.S.D. S. EUSANIO, deve essere considerata responsabile, sempre a parere della Procura Federale, della condotta del suo dirigente, seppur indirettamente. Pervenuti gli atti in data 14.11.2013, con atto datato 19.11.2013 la Commissione Disciplinare ha provveduto ad inviare la relativa contestazione ai predetti soggetti deferiti a mezzo raccomandata r.r., regolarmente recapitate in data 28.11.2013, comunicando per la data del 16 dicembre 2013 lo svolgimento dell’udienza dinanzi a sé. Non sono pervenuti atti e scritti difensivi da parte dei soggetti deferiti nei termini indicati nell’atto di contestazione. All'udienza del 16 dicembre 2013 sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, nonché il sig. Francesco DE VIRGILIIS, in qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD S. EUSANIO, nonché in rappresentanza dell’altro soggetto deferito, sig. Guido DE VIRGILIIS, come da delega in atti. All’esito della mancata adesione dei soggetti deferiti al “patteggiamento” della sanzione, nel corso del dibattimento il rappresentante della Procura ha illustrato i motivi del deferimento, mentre il Sig. DE VIRGILIIS Francesco ha depositato memoria difensiva con allegati, nel contempo precisando che il Sig. Guido DE VIRGILIIS non ha mai posto in essere gli atti di violenza contestati dalla Procura federale, che le lesioni riportate dal Roccalba sono state conseguenza di una caduta accidentale e che gli elementi raccolti dalla Procura sono assolutamente contraddittori così come non pertinente è la documentazione sanitaria allegata agli atti. All'esito si è proceduto alla discussione finale nella quale il rappresentante della Procura, dopo aver eccepito la tardività della produzione della memoria difensiva, ha chiesto, per il Sig. Guido DE VIRGILIIS, la sanzione di anni 1 (uno) di inibizione, per la Soc. ASD S. EUSANIO, la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (euro mille), mentre il Sig. Francesco DE VIRGILIIS, nella sua spiegata qualità, ha concluso per il proscioglimento dei soggetti deferiti con rigetto della richiesta avanzata dalla Procura Federale in sede di conclusioni. Ritiene questa Commissione come nel caso in esame debba pronunciarsi decisione di proscioglimento nei confronti dei soggetti deferiti. Preliminarmente disposto lo stralcio della memoria difensiva dei deferiti per tardività delle sua produzione osserva la Commissione come dagli atti a sua disposizione non sia data individuare con certezza la responsabilità del Guido DE VIRGILIIS nella causazione del danno riportato dal Roccalba. Non può revocarsi in dubbio che il clima durante la partita fosse teso, soprattutto tra il Roccalba ed il De Virgiliis Francesco, Presidente della Soc. deferita, per le continue e reciproche invettive verbali tra gli stessi, né che al termine della gara il Roccalba abbia riportato un danno alla bocca ed ai denti, come pacificamente acclarato dalla documentazione sanitaria in atti e dichiarato da tutti i testimoni che, pur non presenti al momento del fatto, hanno riferito di fuoruscita di sangue dalla bocca dello stesso, né, infine, che l’unico presente fosse il deferito Guido DE VIRGILIIS. Notevoli dubbi sussistono, invece, circa le cause del danno riportate dal Roccalba, atteso che le dichiarazioni dallo stesso riportate nell’esposto del 25/3/2013 non hanno trovato riscontro anzi, in alcuni casi, risultano contraddittorie con le emergenze istruttorie. Nella specie, non risulta vero che al termine della gara il De Virgiliis Francesco abbia tentato di colpire il Roccalba con uno schiaffo, in ragione del fatto che il direttore di gara riferisce essersi trattato solo di un “bisticcio verbale”. Ancora, contrariamente a quanto affermato in esposto dal Roccalba circa la partecipazione attiva del dirigente Gianfranco Cocco all’aggressione, all’esito delle indagini la stessa Procura Federale ha ritenuto quest’ultimo completamente estraneo al fatto. La circostanza appena dedotta rende poco credibile la dichiarazione del Roccalba, ossia che sarebbe stato trascinato dal DE VIRGILIIS e dal Cocco fuori dell’impianto sportivo ed inveritiera, come accertato dalla stessa Procura Federale, la dichiarazione dell’aggressione con calci alle gambe ed ai fianchi messa in atto dal Cocco. Venendo ad esaminare quali siano state le cause del danno subito dal Roccalba, che quest’ultimo assume essere stato il risultato di una aggressione con un pugno da parte del Guido DE VIRGILIIS e di calci alle gambe ed ai fianchi dati dal Cocco, già detto della sua estraneità al fatto oggetto di giudizio, osserva la Commissione come in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale l’Osservatore Arbitrale, Sig. Mario Paolino, abbia riferito aver sentito il Roccalba dire “…mi hanno fatto cadere per terra e mi si è spezzato un dente…”. Tale affermazione risulta contrastante con quanto dichiarato dallo stesso in esposto, nonché con quanto riferito dal direttore di gara il quale, in sede di audizione, ha precisato come il Roccalba, a sua precisa domanda circa il motivo del sangue sulla bocca, avrebbe riferito, rivolto a persona a lui vicina, che gli contestava essere caduto a terra da solo, “…mi hai tenuto per il bavero e mi hai buttato per terra e poi mi hai dato un pugno sulla bocca…”. Orbene, tale dichiarazione, che attesterebbe la presenza dinanzi al direttore di gara anche del presunto aggressore, è in aperta contraddizione con quanto dal Roccalba affermato nell’esposto, laddove riferisce che subito dopo la presunta aggressione i due soggetti (De Virgiliis e Cocco) si davano alla fuga prima che lo stesso avesse il colloquio con l’arbitro della gara. Alla luce delle risultanze istruttorie, è evidente che il Roccalba è stato vittima di un evento traumatico, ma notevoli dubbi sussistono sulla riferibilità dell’evento ad un atto violento (pugno o spinta) posto in essere dal deferito DE VIRGILIIS Guido o ad un fatto addebitabile alla stessa persona offesa (caduta accidentale a terra). Ritiene la Commissione credibile la versione fornita dallo stesso soggetto deferito in sede di audizione dinanzi agli Organi della Procura Federale, secondo la quale il Roccalba, già fuori dell’impianto, si sarebbe scagliato contro il DE VIRGILIIS Guido con il quale aveva avuto una animata discussione (circostanza, questa, confermata dal Cocco Camillo). Tuttavia, la documentazione sanitaria in atti, pur confermando la natura traumatica del danno, non è in grado di chiarire se esso sia compatibile con una caduta sul terreno (provocata o accidentale) o con il pugno lamentato dal Roccalba. In conclusione, osserva la Commissione come le risultanze dell'impianto accusatorio emerse in corso di procedimento non consentono di superare il principio che impone di attribuire il fatto-reato all'agente oltre ogni ragionevole dubbio. P.Q.M. La Commissione Disciplinare DELIBERA di prosciogliere Dr Virgiliis Guido e la A.S.D. S. Eusanio dagli addebiti formulati con l’atto di deferimento dell’11/11/2013. Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento alla Procura Federale F.I.G.C..
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