COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 22.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Demetri CASTELLIN – Dirigente Calcio Monselice 1926 (all’epoca dei fatti) del Sig. Andrea BOZZA – Dirigente Calcio Monselice 1926 (all’epoca dei fatti)
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 22.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti :
del Sig. Demetri CASTELLIN – Dirigente Calcio Monselice 1926 (all’epoca dei fatti)
del Sig. Andrea BOZZA – Dirigente Calcio Monselice 1926 (all’epoca dei fatti)
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 24/8/2012 ha deferito dinanzi a questa Commissione
Disciplinare :
il Sig. Demetri CASTELLIN (già Dirigente ASD Calcio Monselice 1926)
“per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 5 del C.G.S. per avere arbitrariamente (non avendone
titolo alcuno) conseguito presso il Comitato Regionale Veneto, in concorso con il Dottor Bozza Andrea, sia il
cambio della “password” societaria della ASD Calcio Monselice 1926, per l’accesso all’area riservata della
LND, che copiosa documentazione cartacea, in nome e per conto della predetta Società sportiva; come
esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento.”
il Dottor Andrea BOZZA (già Dirigente ASD Calcio Monselice 1926)
“per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell’art. 1, comma
1 del C.G.S. sempre con riferimento all’art. 1, comma 5 dello stesso Codice, per avere fattivamente cooperato
con il predetto Castellin Demetri, al fine di ottenere fraudolentemente il cambio delle credenziali di accesso al
sistema informatico della LND e la consegna della documentazione sopra indicata, intestata all’ASD Calcio
Monselice 1926, come esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento”:
La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione di tutte le
udienze, alle quali ha partecipato il solo Dottor Bozza, mentre il Signor Castellin è rimasto contumace per
l’intera durata del giudizio.
All’udienza conclusiva, il rappresentante della Procura, Dottor Salvatore Sciuto, ritenendo provati gli addebiti
nei confronti di entrambi i soggetti preferiti, ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- inibizione di mesi sei nei confronti del signor Demitri Castellin, a decorrere dalla data del primo valido
tesseramento;
- inibizione di mesi uno nei confronti del Dottor Andrea Bozza, a decorrere dalla data del primo valido
tesseramento.
Per quanto riguarda i soggetti deferiti, il Dottor Andrea Bozza si riportava alla memoria difensiva depositata
nella fase dibattimentale del procedimento e confidava nella piena assoluzione per insussistenza del fatto,
mentre il Signor Demitri Castellin rimaneva contumace anche nella fase conclusiva del procedimento.
La CDT si riservava di pronunciare la propria decisione.
La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente come l’atteggiamento collaborativo del
Dottor Andrea Bozza abbia contribuito a chiarire, almeno in parte, l’ingarbugliata vicenda oggetto del presente deferimento.
Infatti, il Dott. Bozza – contrariamente all’altro soggetto deferito, Signor Demitri Castellin - ha partecipato pressoché a tutta la fase dibattimentale del procedimento, facendo pervenire a questa commissione alcuni
documenti e delle note difensive che, alle successive udienze, ha, altresì, provveduto ad illustrare. Dalla documentazione dimessa dal Dottor Bozza all’udienza del 2 ottobre 2012 è emerso come questi abbia effettivamente richiesto via mail al Comitato Regionale Veneto le nuove credenziali del Calcio Monselice
1926, e ciò in nome e per conto della medesima società e <>, che, tra l’altro, erano presenti personalmente nel suo studio al momento della richiesta inviata on-line agli Uffici del Comitato.
Stando alle dichiarazioni rese nella fase dibattimentale dal Dottor Bozza, la nuova password fornita via mail dagli Uffici del Comitato non fu mai utilizzata dal Bozza stesso, che, non appena la ricevette, provvide immediatamente ad inviarne copia al signor Andrea Bergamasco (Presidente della società) ed al signor Demitri Castellin, originari destinatari della password stessa. Per quanto riguarda, invece, i moduli per il tesseramento dei giocatori del Calcio Monselice 1926, consegnati all’avvocato Claudio Finesso, delegato dal Dottor Bozza, questi vennero immediatamente riconsegnati agli Uffici del Comitato -non appena ne venne richiesta la restituzione-, senza che fossero stati nemmeno parzialmente compilati. Bisogna, poi, valorizzare un’ulteriore circostanza: verso la metà di giugno 2011 (e, quindi, poche settimane precedenti i primi giorni del luglio 2011, epoca in cui si sono svolti i fatti oggetto del presente procedimento),
il Dottor Bozza era intervenuto in favore del Calcio Monselice 1926 –come dimostrato dalla documentazione versata in atti- e questo proprio su sollecitazione dei Signori Andrea Bergamasco e Demitri Castellin. Pertanto, pare davvero molto improbabile -per non dire addirittura impossibile- che egli si sia voluto macchiare di illeciti sportivi che, indubbiamente, avrebbero gettato discredito anche sulla società per la quale, solamente pochi giorni prima, si era fattivamente adoperato e personalmente impegnato. Per quanto riguarda, invece, la posizione del Signor Demitri Castellin, questa Commissione non può dire di aver raccolto, nel corso del dibattimento, prove della sua buona fede, né tanto meno della sua estraneità ai
fatti per cui si procede. La mancata comparizione -senza che venisse mai addotto alcun legittimo impedimento da parte del Castellin, sempre ritualmente citato- a tutte le udienze tenute nel corso delle diverse fasi (preliminare, istruttoria e conclusiva) del procedimento non può essere frutto del caso. Del resto, è noto che, nell’ambito dei giudizi instaurati a seguito di deferimento, l’inerzia personale della parte é, a tutti gli effetti, un comportamento giuridicamente rilevante e significativo, che può essere utilizzato, unitamente ad altre circostanze di rilievo, come elemento di prova su cui fondare la condanna del soggetto deferito. Per questo motivo, non essendo stata affatto chiarita la posizione del Castellin, coinvolto nei fatti oggetto del presente deferimento dalla segnalazione del Signor Andrea Bergamasco e dalle ulteriori dichiarazioni del
Dottor Bozza, questa commissione non può che ritenere provati gli addebiti formulati a suo carico. P.Q.M.
la CDT così dispone:
- mandarsi assolto il Dottor Andrea Bozza perché il fatto non sussiste;
- applicarsi la sanzione di 6 mesi di inibizione nei confronti del Signor Demitri Castellin, da scontare a far data dalla data del primo valido tesseramento nell’ambito della F.I.G.C.;
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