F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 046 del 23 Gennaio 2014 (109) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO MAFFEIS, IOLE CODIBUE e la Società ASD ANIMA E CORPO OROBICA CF (nota n. 2352/123 pf12-13 MS/vdb del 19.11.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 046 del 23 Gennaio 2014 (109) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO MAFFEIS, IOLE CODIBUE e la Società ASD ANIMA E CORPO OROBICA CF (nota n. 2352/123 pf12-13 MS/vdb del 19.11.2013). La Commissione disciplinare nazionale, visto I'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltati nella riunione odierna: - il rappresentante della Procura federale, Dott.ssa Serenella Rossano, che ha insistito per I'accoglimento del deferimento, chiedendo I'applicazione delle seguenti sanzioni: - Maffeis Angelo Giuseppe, inibizione mesi 12 (dodici); - Codibue Iole, inibizione mesi 6 (sei); - ASD Anima E Corpo Orobica Cfl., ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00). - il difensore di Maffeis, Avv. Serena Rozzoni, che ha concluso per il proscioglimento del proprio assistito. . Nessuno degli altri deferiti é comparso. osserva quanta segue. II deferimento Con atto del 19 novembre 2013, la Procura federale ha deferito i Dirigenti di seguito indicati e la ASD Anima E Corpo Orobica CF, per rispondere (testualmente): • MAFFEIS Angelo Giuseppe, “delle violazioni di cui all’art.1 comma 1 e 6 del CGS e dell’art. 30 St. Fed., attesa l’inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, sia in quanto non è stato in grado di documentare che gli incassi a vario titolo in favore dell’Associazione, siano stati destinati esclusivamente alla stessa, sia in quanto lo stesso sporgeva querele dinanzi l’autorità di pubblica sicurezza ed esercitava un’azione civile dinanzi il Tribunale ordinario di Bergamo, sez. distaccata di Treviglio, nei confronti di altri tesserati, senza richiedere l’autorizzazione a procedere alla FIGC, siccome risulta dai fatti esposti nella parte motiva del presente provvedimento, che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti quale capi di imputazione”; • CODIBUE Iole, “della violazione di cui all’art.1 comma 1 e 6 del CGS, per l’inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver asserito, artatamente, le dimissioni dalla carica di Presidente dell’ASD Anima E Corpo Orobica CF, già ASD Orobica CF Urgnano Play Tv, del sig. Maffeis Angelo, senza averlo preventivamente convocato, al fine di far dichiarare all’assemblea direttiva la destituzione dello stesso dalla carica di Presidente dell’associazione suddetta, in favore della stessa; Federazione Italiana Giuoco Calcio - Commissione disciplinare nazionale - S.S. 2013-2014 • ASD Anima E Corpo Orobica CF, già ASD Orobica CF Urgnano Paly Tv, “della violazione di cui all’art. 4 comma 1 del CGS, per responsabilità diretta collegata alla condotta del proprio asserito Presidente, Codibue Iole, siccome descritta nella parte motiva del presente provvedimento, che qui s’intende integralmente riportata e trascritta”. II fatto A. - Il lodo arbitrale pronunciato e sottoscritto in Bergamo il 17.07.2012, dichiarato poi esecutivo con decreto del Tribunale di Bergamo il 7 agosto 2012 (inappellabile ai sensi dell’art.23 dello Statuto del sodalizio), ha dichiarato la nullità dell’Assemblea del 19 gennaio 2010 della ASD Orobica CF Urgnano Play Tv (ora “ASD Anima e Corpo Orobica F”) e, in conseguenza, la nullità dei consigli direttivi dell’Associazione del 10.02, 3.03 e 14.04.2010 nonché delle assemblee ordinarie del 30.03 e 3.06.2010 e anche dell’assemblea straordinaria del 16.03.2010. Il Collegio Arbitrale è giunto a questa conclusione, dopo aver accertato che l’odierna deferita Codibue Jole ed altri soci avevano ripetutamente violato lo Statuto della suddetta Associazione, destituendo illegittimamente Maffeis Angelo Giuseppe dalla carica di Presidente, carica questa attribuita poi a Codibue Jole. La rilevata assenza di prove in ordine alla convocazione dell’assemblea ordinaria del 19 gennaio 2010 e il contenuto del verbale ivi redatto danno contezza del disegno messo a punto da Codibue e altri soci, allo scopo di privare con la forza Maffeis del mandato di Presidente, conferitogli dall’assemblea ordinaria a termini di Statuto. Per l’effetto, a costui è stato impedito di esercitare per oltre due anni le sue funzioni, nel frattempo svolte illegittimamente da un soggetto (Codibue) privo di investitura. Rileva annotare, infine che il Giudice di Pace di Treviglio, con sentenza 1.03.2013, ha dichiarato non doversi procedere in confronto di Codibue Iole ed altri soggetti, imputati del reato di cui all’art.595 c.p. per aver attribuito a Maffeis “comportamenti poco corretti e fortemente lesivi dell’interesse della Società”, a seguito di remissione della querela sporta il 22.04.2010 da Maffeis. Le modalità dell’intervenuta conciliazione (corresponsione di una somma di denaro da parte dei querelati) danno conto della totale infondatezza di detti comportamenti. Si segnala, per completezza di trattazione, che analoga conclusione (remissione di querela da parte di Maffeis in confronto della calciatrice Tammeo Raffaella, dietro pagamento da parte di costei di una somma di denaro) si registra per i fatti riportati nella querela sporta da Maffeis il 22.04.2010. B. - E’ documentalmente provato nonché ammesso dal deferito Maffeis che costui: 1) con ricorso 5 marzo 2010, impugnava avanti il Tribunale di Bergamo la citata delibera del consiglio direttivo della ASD Orobica C.F. Urgnano Play Tv del 10.02.2010, chiedendo anche la sua sospensione; 2) con atto 22 aprile 2010 proponeva denuncia-querela in confronto di Codibue Iole ed altri soggetti, chiedendo la loro punizione per il reato di diffamazione e/o ingiuria; 3) con atto 22 aprile 2010 proponeva denuncia-querela in confronto di Tammeo Raffaella, chiedendo la sua punizione per il reato di ingiuria e di ogni altro reato. I motivi della decisione II deferimento è parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui in appresso. A - La condotta tenuta da Codibue Iole, descritta al punto A del paragrafo che precede, concretizza la palese inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in violazione dell’art. 1, commi 1 e 6, del CGS. L’aver predisposto una serie di atti illeciti e, perciò, nulli, con l’intento di estromettere dalla gestione del sodalizio colui che era stato investito, dalla maggioranza dei soci, del mandato di guidarlo e l’aver anche attribuito al medesimo comportamenti di poi ritrattati, costituiscono all’evidenza elementi da considerare e valutare attentamente per la quantificazione della sanzione. Giova tener presente, in proposito, che la sciagurata iniziativa ha impedito l’ordinata e corretta gestione del sodalizio, onerato finanche delle spese occorse per sostenere la legittimità e la regolarità degli atti in scrutinio. Il deferimento, pertanto, deve essere accolto nella sua interezza e, in conseguenza, va dichiarata la violazione da parte della deferita Codibue Iole delle norme in rubrica e comminata la sanzione come da dispositivo, in considerazione degli orientamenti degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi. B - L’art. 30 dello statuto della FIGC (associazione con personalità giuridica di diritto privato) contempla l’impegno di tutti coloro che operano all’interno della Federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni adottati dalla stessa Federazione (suoi organi e soggetti delegati), nelle materia attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Tale impegno concretizza un divieto, salvo specifica approvazione, di devolvere le relative controversie all’autorità giudiziaria statuale e integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale fondata sul consenso delle parti che, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la loro soggezione agli organi interni di giustizia. Come noto questo vincolo ripete la propria legittimazione da una fonte legislativa, per effetto del d.l. n.220/2003, come successivamente convertito e odificato, che all’art.2, comma 2, prescrive l’onere di adire gli organi di giustizia sportiva nelle materie di esclusiva competenza dell’ordinamento sportivo che, a mente del comma 1 del richiamato art.2, sono quelle aventi ad oggetto l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive e agonistiche nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e la comminazione delle relative sanzioni. E’ stato chiarito che “…la ragione di tale divieto non può che essere rinvenuta nella predisposizione, da parte dell’ordinamento sportivo, di strumenti alternativi alla giurisdizione statuale –e funzionalmente omogenei- per la decisione di controversie tra i soggetti di cui al comma 1: ciò che è preveduto nei precedenti commi 2 e 3 dell’art.30 dello Statuto, che attribuisce appunto il potere decisorio vincolante per tali soggetti agli organi interni di giustizia federale ed ad arbitri” (testualmente, CGS 25. 03.2011, in Com. Uff. n.021/.2011, reclamo Chomakov). Nel caso in scrutinio la difesa di Maffeis, citando precedenti giurisprudenziali, ha posto in evidenza che: - l’invocato provvedimento cautelare azionato davanti il Tribunale di Bergamo non poteva essere concesso né dagli organi interni della giustizia federale e né da un collegio arbitrale, ostando il disposto dell’art. 669 quinques del c.p.c.; - gli Organi di giustizia sportiva presso il CONI hanno fornito, nel tempo, una lettura elastica del vincolo di giustizia, giungendo ad escludere tutte le fattispecie aventi rilevanza penale, chiedendo, in via principale, l’assoluzione con formula piena perché le iniziative in esame non violano il “vincolo di giustizia” e, in subordine, il minimo della pena, tenuto conto delle circostanze attenuanti e del comportamento collaborativo tenuto nel corso delle indagini. Sui temi che occupano occorre qui richiamare il consolidato orientamento della Corte di Giustizia Federale, secondo cui “…ogniqualvolta, nei casi di vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico comunque riconducibili a rapporti interni all’attività federale, l’apparato giudiziario della F.I.G.C. non sia in grado, per carenza di adeguate normative o per mancanza di organi competenti, di spiegare un intervento diretto, nessun contrasto è configurabile fra ordinamento federale ed ordinamento statale che, nelle ipotesi suindicate, svolge unicamente una funzione non concorrente, ma complementare e suppletiva.” (così, CGS 14.10.2011, in Com. Uff. n.118/2011, ricorso Ceravolo). Sulla scorta della documentazione agli atti è certo che, al momento dell’iniziativa assunta in sede giudiziaria (Tribunale di Bergamo) da Maffeis, non era presente in ambito endofederale un organo deputato a conoscere l’azione cautelare, per via del disposto del richiamato art. 669 quinques c.p.c. Facendo applicazione del richiamato principio di diritto della CGF, torna assai difficile poter sostenere che il comportamento di Maffeis sia stato finalizzato a eludere il vincolo di giustizia di cui all’art. 30, punto 4, dello Statuto FIGC, sicché al riguardo alcun addebito può essere ragionevolmente mosso al prefato. C - Conclusioni diverse vanno rassegnate per le iniziative assunte in sede penale. E’ noto che, secondo il consolidato orientamento della giustizia sportiva, nel caso di specie occorre preventivamente munirsi della preventiva autorizzazione del Consiglio Federale per far ricorso alla giurisdizione statale, in deroga al vincolo di giustizia. Non ha pregio alcuno, pertanto, la tesi prospettata dal deferito Maffeis, secondo cui, ricorrendo alla giustizia sportiva, non avrebbe potuto conseguire in sede penale il risarcimento del danno patito, atteso che la prevista autorizzazione concerne solo la proposizione della querela e non già il ristoro per i danni patiti. Il deferimento, pertanto, deve essere accolto nei limiti di cui è cenno e, in conseguenza, va dichiarata la violazione da parte del deferito Maffeis Angelo Giuseppe del vincolo di giustizia e comminata la sanzione come da dispositivo, in considerazione degli orientamenti degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi. D - La complessa attività istruttoria svolta in proposito ha accertato che Maffeis, anche per sua stessa ammissione, non curava di versare sui conti correnti intestati al sodalizio i contributi “in contanti” versatigli da vari sponsor. Questo numerario –ha precisato il prefato- era consegnato nelle mani dei soggetti che lo coadiuvavano nella gestione, ivi compreso il tesoriere. Rileva annotare che i conti correnti sociali prevedevano, per i prelevamenti, la firma congiunta di Maffeis e del consigliere Marini ed è stato accertato che le operazioni scrutinate riportano la doppia firma, il che attesta la loro legittimità formale. Al riguardo occorre osservare che agli atti dell’istruttoria non è stato acquisito un regolamento contabile che obbligasse Maffeis a far transitare il numerario dai conti correnti (compito, peraltro, spettante al tesoriere), obbligo ben diverso da quello che impone di riportare in contabilità ogni singola operazione. Va considerato, in conclusione, che Maffeis non è stato in grado di fornire risposte esaustive per tutte le operazioni contestate, stante la difficoltà di ricostruire documentalmente ogni singolo movimento poiché -a suo dire- le pezze giustificative sarebbero state custodite da Marini Marianna presso la sua abitazione. E’ certo, per converso, che Maffeis ha richiesto al gruppo Codibue la copia della documentazione, ma senza esito, e che a distanza di oltre due anni dalla sua illegittima estromissione è stato davvero arduo per il predetto ricostruire i vari movimenti contabili in assenza dei documenti di riferimento. Così stando le cose, il deferimento per questo capo non va accolto, perché il fatto non sussiste. E - La ASD Anima E Corpo Orobica CF (già ASD Orobica CF Urgnano Play Tv) è chiamata a rispondere per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’operato di Codibue Iole, nella veste di suo rappresentante. Le sanzioni In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell’art.16, comma 1 del CGS, gli “Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Le sanzioni previste per le violazioni in narrativa sono contemplate dagli artt. 15, 18 e 19 del CGS. Attesa la natura e la valenza degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione infligge le seguenti sanzioni: - Codibue Iole: l’inibizione per anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro); - Maffeis Angelo Giuseppe: l’inibizione per anni 1 (uno); - ASD Anima E Corpo Orobica CF (già ASD Orobica CF Urgnano Play Tv): ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00).
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