DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°81 del 29/01/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ISERNIA FOOTBALL CLUB – CITTA DI GIULIANOVA 1 4
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°81 del 29/01/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
ISERNIA FOOTBALL CLUB - CITTA DI GIULIANOVA 1 4
Il Giudice Sportivo;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Citta di Giulianova, con cui si chiede la punizione sportiva della perdita della gara per la posizione irregolare del calciatore Riccardi Mirko ( Isernia F.C. ). A sostegno del reclamo si deduce che il predetto calciatore non risultava tesserato con la società e che lo stesso, comunque, non aveva scontato la squalifica di una giornata inflittagli con il C.U. nº66 del 18/12/2013;
- considerato che il calciatore Riccardi Mirko, risulta tesserato con la società Isernia a far data dal 21/12/2013 come si evince dalla comunicazione richiesta da questo giudice all'Ufficio Tesseramenti della LND;
- rilevato che il calciatore non è stato schierato in campo nella gara del 22/12/2013 ( Maceratese-Isernia ) come risulta dagli atti di gara in possesso a questo Ufficio;
- considerato che quindi, il calciatore Riccardi Mirko aveva pieno titolo a partecipare alla gara di cui in oggetto;
PQM
delibera;
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di: Isernia - Giulianova 1-0
3) di addebitare sul conto della società Citta di Giulianova la tassa di reclamo.