COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.46 della Società U.S.C. ROCCABERNARDA A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 94 del 23.1.2014 (ammenda di € 500,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 04.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.46 della Società U.S.C. ROCCABERNARDA A.S.D.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 94 del 23.1.2014 (ammenda di € 500,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVATO
che dal rapporto dell’arbitro e di uno degli assistenti arbitrali della gara U.S.C. Roccabernarda A.S.D. – A.S.D. Silana 1947 del 19.01.2014, risulta che al 47° del II tempo, a seguito della segnatura di una rete da parte della società Silana, i sostenitori della società Roccabernarda tenevano un comportamento ingiurioso nei confronti di uno degli assistenti dell’arbitro, colpendolo con sputi e pietre in più parti del corpo (senza conseguenze).
Il Giudice di prime cure, in relazione ai fatti sovraindicati, ha comminato alla reclamante € 500,00 di ammenda (cfr. C.U. n.94 del 23/01/2014 del Comitato Regionale Calabria).
La reclamante ricorre avverso la suddetta decisione, chiedendo l’annullamento dell’ammenda in quanto, a suo dire, il fatto riportato dai due ufficiali di gara “non è minimamente esistito e non corrisponde a verità”.
I fatti per come narrati dall’arbitro e dall’assistente arbitrale non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata dei rapporti stessi (art.35, comma 1.1, del C.G.S), se non altro perché provengono da soggetti che, essendo istituzionalmente “super partes”, non possono essere portatori di interessi atti ad alterare o distorcere la verità.
Per quanto concerne la sanzione impugnata, l’adita Commissione ritiene conforme a giustizia operare una riduzione della stessa.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, dispone la riduzione dell’ammenda ad € 400,00.
Dispone, inoltre, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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