COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 05.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Cornedo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 47 del 29/1/2014 – Squalifica per cinque giornate giocatore Fattori Luca – Campionato di Promozione La Società A.C.D. Cornedo ha inoltrato rituale ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 47 del 29/1/2014 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Fattori Luca per i seguenti motivi : “per essersi recato a fine gara sotto la tribuna per deridere i sostenitori ospiti effettuando altresì gesto gravemente triviale che scatenava l’ira dei suddetti”.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 05.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Cornedo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 47 del 29/1/2014 – Squalifica per cinque giornate giocatore Fattori Luca – Campionato di Promozione La Società A.C.D. Cornedo ha inoltrato rituale ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 47 del 29/1/2014 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Fattori Luca per i seguenti motivi : “per essersi recato a fine gara sotto la tribuna per deridere i sostenitori ospiti effettuando altresì gesto gravemente triviale che scatenava l'ira dei suddetti”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Cornedo; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro, per le vie brevi, il quale ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara e relativo supplemento; ritenuto che la sanzione inflitta sia proporzionata alla gravità del comportamento tenuto dal calciatore Fattori; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Cornedo; - di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Fattori Luca; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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