COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 05.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso ASD.FC Burano Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 46 del 24/1/2014 – Squalifica per quattro giornate giocatore Bullo Maurizio – Campionato di 1^ Categoria La Società ASD.FC Burano ha inoltrato rituale ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 46 del 24/1/2014 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Bullo Maurizio : “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento insultava pesantemente il direttore di gara, uscendo dal terreno di gioco continuava gli insulti accompagnando il tutto con un gesto volgare e provocatorio. Nell’intervallo fra il 1° e il 2° tempo attendeva l’arbitro nella zona degli spogliatoi e con tono minaccioso pretendeva spiegazioni, veniva poi allontanato dai propri dirigenti dopo alcuni minuti”.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 05.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso ASD.FC Burano Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 46 del 24/1/2014 – Squalifica per quattro giornate giocatore Bullo Maurizio – Campionato di 1^ Categoria La Società ASD.FC Burano ha inoltrato rituale ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 46 del 24/1/2014 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Bullo Maurizio : “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento insultava pesantemente il direttore di gara, uscendo dal terreno di gioco continuava gli insulti accompagnando il tutto con un gesto volgare e provocatorio. Nell’intervallo fra il 1° e il 2° tempo attendeva l’arbitro nella zona degli spogliatoi e con tono minaccioso pretendeva spiegazioni, veniva poi allontanato dai propri dirigenti dopo alcuni minuti”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Burano; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito altresì l’arbitro, per le vie brevi, il quale ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara fornendo ulteriori dettagli che vieppiù rendono chiaro quale sia stato il comportamento del capitano della Società Burano Bullo Maurizio; considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Burano; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Bullo Maurizio; - di disporre l’addebito della tassa reclamo
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