F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051 del 12 Febbraio 2014 (126) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO TORRETTA (Dirigente federale delegato distrettuale FIGC di Avezzano) (nota n. 2835/51 pf13-14 GR/mg del 4.12.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051 del 12 Febbraio 2014 (126) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENZO TORRETTA (Dirigente federale delegato distrettuale FIGC di Avezzano) (nota n. 2835/51 pf13-14 GR/mg del 4.12.2013). Il deferimento La Procura federale della FIGC, con nota prot. n. 2835/51pf13-14/GR/mg del 4 dicembre 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale, Enzo Torretta, dirigente federale delegato distrettuale FIGC di Avezzano, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento al mancato Rispetto di quanto previsto e stabilito con il C.U. n. 15 del 14/11/2012. Il dibattimento Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei). Per la parte deferita nessuno é comparso. I motivi della decisione Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione trasmessa dal Presidente del ASD Soccer Team (cfr. nota del 5/6/2013) alla Procura federale, dal referto arbitrale, dalla distinta di gara relativa alla Società ASD Real Marsica e dalle dichiarazioni acquisite nel corso dell’attività inquirente. Dall’insieme degli elementi di valutazione acquisiti, emerge che, in occasione della gara del Torneo "Fair Play" esordienti 2001, riservato ai minori nati dal 1/1/2000 al 31/12/2001, tenutasi in data 16/12/2012 presso il campo "Aveiane", è stato consentito di partecipare alla competizione ad alcuni bambini nati negli anni 2002 e 2003. Si tratta, in particolare, di: Di Felice Andrea nato il 3/12/2012, Onofri Sandro nato il 19/8/2002, Federici Thomas nato il 13/6/2002, Onnembo Yari nato il 7/6/2002, Blasetti Filippo nato il 14/8/2002, Fantauzzi Piervincenzo nato il 4/1/2002, Torretta Emiliano nato il 10/3/2002, Ciafrelli Francois nato il 10/12/2003 e Chicarella Marcello nato il 2/5/2003. Ciò ha comportato la palese violazione al C.U. n. 15 del 14/11/2012, pubblicato dalla Delegazione distrettuale FIGC di Avezzano, il quale stabiliva, appunto, che alla competizione in questione potessero partecipare solo i minori nati negli anni 2000 e 2001. Le risultanze documentali sono state confermate dalle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini (in data 28/8/2013), da Affilio Tuzi (tecnico abilitato per la Società Real Marsica 2011 e allenatore per la stagione 2012-2013 per la squadra giovanile in occasione della gara Fair Play esordienti a 9, categoria 2000-2001) e da Cristiano Torretta (Tecnico della Scuola Calcio dell'ASD Real Marsica 2001), i quali hanno ammesso che alla gara indicata hanno partecipato giovani calciatori che non avevano titolo in quanto di età inferiore a quella consentita: tale scelta è stata motivata da ‘ragioni di opportunità’ che, evidentemente, risultano contrarie sia alla disciplina applicabile alla fattispecie, che al citato C.U. n. 15 del 14/11/2012. Fabiana Paravani (Presidente dell'ASD Soccer Team), nel corso dell’attività inquirente, ha ribadito il contenuto dell’esposto dal quale ha preso avvio l’indagine della Procura federale, affermando di aver rappresentato la presenza alla gara di minori di età diversa da quella consentita, sia ai due tecnici dell'ASD REAL MARSICA 2011 (Attilio Tuzi e Cristiano Torretta), che a Enzo Torretta, delegato distrettuale FIGC di Avezzano, il quale non risulta aver assunto alcuna posizione o iniziativa al riguardo, omettendo di considerare che quanto stava accadendo era contrario a quanto stabilito con il C.U. n. 15 del 14/11/2012. Dagli atti del procedimento emerge che la ASD Real Marsica ed i tecnici Attilio Tuzi e Cristiano Torretta sono stati deferiti con separato atto alle competenti Commissioni disciplinari territoriale Abruzzo e presso il Settore Tecnico FIGC, per le responsabilità a loro ascrivibili nella vicenda in esame, sicché, il presente procedimento, come da richiesta della Procura federale, ha ad oggetto esclusivamente la posizione di Enzo Torretta. Al riguardo, va osservato che il contenuto dell’esposto e le dichiarazioni rese da Fabiana Paravani non sono state smentite da Enzo Torretta, il quale (nel corso dell’audizione svolta in data 20/8/2013), non ha contestato le proprie responsabilità in ordine all’omesso intervento nella vicenda, malgrado l’assunzione di iniziative al riguardo fosse stata sollecitata dal Presidente dell'ASD Soccer Team. A parere della Commissione, l'aver omesso qualsiasi iniziativa e/o intervento a tutela dei minori coinvolti nella gara ed ai fini del rispetto di quanto stabilito con il C.U. n. 15 del 14/11/2012, configura a carico di Enzo Torretta – all’epoca dei fatti Delegato Distrettuale FIGC di Avezzano - la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, avendo egli assunto una condotta lesiva dei principi di lealtà, correttezza e probità, cui sono tenuti i tesserati FIGC in relazione ai rapporti attinenti all'attività sportiva. Tali conclusioni restano ferme anche se l’interessato, con nota del 29.01.2014, ha rappresentato di non ricoprire più alcun incarico in seno alla F.I.G.C., posto che non è contestato che all’epoca dei fatti il Torretta svolgeva funzioni di dirigente federale Delegato Distrettuale FIGC di Avezzano e, quindi, per tale ragione, egli è da ritenere assoggettato al potere disciplinare dei competenti organi federali e la sanzione irrogata potrà essere scontata qualora egli in futuro dovesse decidere di ricoprire altri incarichi. In conclusione, l’addebito contestato dalla Procura federale risulta provato e, di conseguenza, va sanzionata la condotta ascrivibile a Enzo Torretta. In merito alla sanzione da irrogare, considerata la normativa in riferimento, la richiesta della Procura federale e l’accertata responsabilità emergente dall’atto di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritiene congrua quella indicata in dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e delibera di infliggere a Enzo Torretta la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei).
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