F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051 del 12 Febbraio 2014 (81) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AQUILINO DI TORA (Presidente fino al 18.10.2012 della Società SSD Real Rimini), GIORGIO BONARDI (Presidente fino al 21.8.2012 della Società ASD Riccione), PAOLO CROATTI (Presidente dal 30.8.2012 della Società ASD Riccione), Società ASD RICCIONE CALCIO 1929 (nota n. 1419/418 pf12-13 GT/dl del 2.10.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051 del 12 Febbraio 2014 (81) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AQUILINO DI TORA (Presidente fino al 18.10.2012 della Società SSD Real Rimini), GIORGIO BONARDI (Presidente fino al 21.8.2012 della Società ASD Riccione), PAOLO CROATTI (Presidente dal 30.8.2012 della Società ASD Riccione), Società ASD RICCIONE CALCIO 1929 (nota n. 1419/418 pf12-13 GT/dl del 2.10.2013). Il deferimento La Procura federale della FIGC, con nota prot. 1419/418pf12-13/GT/dl del 2 ottobre 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale, Aquilino Di Tora, Giorgio Bonardi, Croatti Paolo e la Società ASD Riccione Calcio 1929, per rispondere, rispettivamente: - Aquilino Di Tora (Presidente fino al 18 ottobre 2012 della SSD Real Rimini), della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 8, comma 9, stesso Codice, poiché nella sua veste di garante e di gestore di fatto degli interessi amministrativi ed economici dell'ASD Riccione 1929 (posizione rilevante anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 5, del CGS) determinava l'inottemperanza di tale Società alla delibera della Commissione accordi economici del 6 luglio 2012 (cfr. Comunicato Ufficiale n. 32), che prevedeva il versamento, in favore del calciatore Ballarini Marco, della somma di € 6.000,00, nel termine previsto dall'art.94/ter, comma 11, delle NOIF, ponendo in essere, tramite un emissario, un'azione finalizzata a carpire una dichiarazione liberatoria al calciatore stesso, cui veniva concesso il richiesto svincolo, senza effettuare, neppure in misura parziale, il pagamento dovutogli, dell'importo di € 6.000,00; - Giorgio Bonardi (Presidente dell'ASD Riccione fino al 21 agosto 2012), della violazione dell'art. 1, co. 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 8, comma 10, stesso codice, per essersi recato al Casello Autostradale Rimini Nord, intervenendo il 20 agosto 2012, in qualità di intermediario, nella trattativa con il calciatore Ballarini Marco, condotta da Aquilino Di Tora e finalizzata a conseguire una dichiarazione liberatoria a firma del calciatore Ballarini Marco, dietro promessa, non mantenuta, di un rimborso parziale della somma di € 6.000,00 deliberata dalla Commissione Accordi economici della LND; - Croatti Paolo (Presidente dell'ASD Riccione dal 30 agosto 2012), della violazione dell'art. 1, co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 8, comma 9, stesso codice, poiché nella sua veste di Presidente dell'ASD Riccione non ottemperava ad una delibera della Commissione accordi economici che prevedeva il versamento, in favore del calciatore Ballarini Marco, della somma di € 6.000,00, nel termine previsto dall'ad. 94/ter, comma 11 delle NOIE, invitando l'interessato, che rivendicava il pagamento del rimborso spese, a rivolgersi a Di Tora Aquilino il quale, pur non facendo parte dell'assetto societario, aveva assunto nella vicenda un ruolo di garante; - la Società ASD Riccione Calcio 1929, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta, in relazione alla condotta dei propri tesserati Bonardi Giorgio e Croatti Paolo, ed a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta del Di Tora Aquilino che ha agito per conto della Società in occasione della vicenda, assumendo posizioni rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 5, del CGS. Tale atto di deferimento, risulta sostitutivo dell’analogo deferimento in data 15 aprile 2013, a seguito del quale è stata adottata la delibera della Commissione disciplinare nazionale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 105/CDN del 27 giugno 2013, con la quale gli atti sono stati restituiti alla Procura federale rilevando il difetto di notifica del citato deferimento a carico di Aquilino Di Tora e Giorgio Bonardi, nonché il ritardo della comunicazione dell'avviso di fissazione della riunione alla Società ASD Riccione Calcio 1929. A seguito di accertamenti anagrafici, la Procura federale ha individuato i recapiti di Aquilino Di Tora e Giorgio Bonardi, ed ha proceduto a notificare nuovamente l’atto di deferimento: all’esito di tale adempimento è risultato che le raccomandate a.r. indirizzate a Aquilino Di Tora e Giorgio Bonardi sono state restituite al mittente per compiuta giacenza. Nel corso del procedimento, con decisione pubblicata sul Comunicato n. 33/CDN del 13.11.2013, la Commissione disciplinare nazionale, in relazione alle posizioni riguardanti Di Tora Aquilino e di Spinelli Giovanni (Amministratore Unico della SSD Riccione Calcio 1929, chiamato a sovrintendere alla gestione societaria il 29 dicembre 2012), ha rilevato la necessità di una integrazione istruttoria, alla quale la Procura federale ha dato seguito con nota 8 gennaio 2014 prot. n. 3322/418pfl 2-13/GT/dl (e documenti allegati) di cui si dirà più avanti. Il dibattimento Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha conclusochiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Di Tora: inibizione di mesi 18 (diciotto); - per Bonardi: inibizione di mesi 6 (sei); - per Croatti: inibizione di mesi 6 (sei); - per ASD Riccione calcio 1929: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00). Per le parti deferite nessuno é comparso. I motivi della decisione Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge quanto segue. Con nota, in data 27 novembre 2012, la Segreteria LND Serie D ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94/ter co. 11 NOIF e dell'art. 8, comma 9, del CGS, una comunicazione della Commissione Accordi economici relativa ad un ricorso presentato dal calciatore Ballarini Marco, il quale si era rivolto alla citata Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD Riccione 1929 un accordo economico per la Stagione sportiva 2011/2012, che prevedeva la corresponsione di € 7.500,00 in suo favore, di cui aveva effettivamente percepito rate per un ammontare complessivo pari ad € 1.500,00; chiedendo, quindi, la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 6.000. Dagli atti di causa risulta che a seguito della cessione dell'ASD Riccione Calcio dalla famiglia Batani al Sig. Lauro Galli, è stata sospesa ogni forma di retribuzione e, quindi, il 17.5.2012 il calciatore Ballarini Marco decideva di presentare ricorso alla Commissione accordi economici (cfr. le dichiarazioni in atti rese dal calciatore Ballarini Marco al Collaboratore della Procura federale). Dal Comunicato Ufficiale n. 32, emerge che la Commissione Accordi economici, nella riunione del 6 luglio 2012, ha condannato la Società ASD Riccione al pagamento, in favore di Marco Ballarini, della somma di € 6.000,00 e fatto obbligo alla stessa Società di comunicare i termini dell'avvenuto pagamento, inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso, giusto quanto previsto dall'art. 94/ter delle NOIF. A seguito di ciò, il Legale del calciatore Ballarini Marco ha presentato un esposto alla Procura federale, rappresentando che il proprio assistito non aveva ricevuto alcunché a seguito della decisione assunta dalla Commissione Accordi economici in occasione della riunione del 6 luglio 2012. Nel mese di agosto, il Ballarini, in trattativa con altra Società per la stipula di un contratto a vincolo annuale, a causa del precedente vincolo con il Riccione Calcio (che non aveva provveduto allo svincolo entro i termini), per superare l'ostacolo al nuovo tesseramento contattava Bonardi Giorgio (Presidente pro tempore del Riccione Calcio), pervenendo alla conclusione di un accordo complessivo con il quale, da una parte, la Società si impegnava all'esecuzione della procedura di svincolo, e, dall’altra, il Ballarini (come da sua dichiarazione che qui di seguito si trascrive) rinunciava "alla metà della somma deliberata dalla C.A.E., come da proposta della dirigenza della Società, firmando la relativa dichiarazione liberatoria, ovviamente per l'intera cifra, dato che non avrei potuto fare in modo diverso. L'accordo veniva concluso il 20 agosto alla presenza del mio amico Benvenuti Emanuele e del presidente Bonardi. Faccio presente che né in quel momento, né successivamente ho ricevuto alcuna somma di denaro in cambio della liberatoria. La stessa Società Riccione Calcio aveva proceduto nei termini stabiliti al mio svincolo per consentirmi il tesseramento nella nuova Società". Tali circostanze risultano essere state confermate nel corso di due audizioni (il 19 gennaio e l'8 marzo 2013) svolte a cura della Procura federale, da Benvenuti Emanuele, il quale ha dichiarato che, nella veste di direttore sportivo dell'ASD Riccione Calcio (dall'inizio del campionato 2011/2012, allora di proprietà di Batani Cristiano, fino al febbraio 2012), aveva “proceduto alla stipula del contratto di vincolo annuale di Ballarini. A seguito delle dimissioni non ho più seguito le vicende della Società ma, in qualche modo, mi sono interessato delle sorti del ragazzo, aiutandolo anche a trovare una collocazione per l'inizio del nuovo campionato. … Mi adoperavo con la dirigenza del momento a sbloccare la situazione, … per pervenire ad un accordo tra la Società ed il giocatore per superare i problemi del vincolo da una parte e del credito non pagato a favore del giocatore. Riuscivo, pertanto, a concludere un accordo secondo cui la Società Riccione si impegnava allo svincolo e il giocatore rinunciava alla metà della somma di cui era creditore a seguito della delibera della C.A.E. … Il giocatore Ballarini, alla mia presenza e del presidente pro tempore Bonardi Giorgio, in un esercizio pubblico nei pressi del casello di Rimini Nord, sottoscriveva la dichiarazione liberatoria senza ricevere nulla se non la promessa di un pagamento nell'immediato futuro; in precedenza la trattativa era stata condotta con Croatti Paolo, che qualche giorno dopo sarebbe diventato presidente della Società. Sapevo che, al di là delle cariche ufficiali, il Sig. Di Tora fosse il reale proprietario dell'ASD Riccione Calcio 1929 per cui ho trattato direttamente con lui, verso la prima settimana di agosto 2012, presso il suo Hotel Kent di Rimini, la controversia circa il mancato pagamento del rimborso spese per il campionato appena concluso, del calciatore Ballarini; nel corso dell'incontro il Di Tora proponeva un accordo basato sul pagamento forfettario di € 3.000,00 al calciatore in cambio della firma da parte dello stesso di una dichiarazione di liberatoria … ma, da quanto mi risulta, non è stata pagata alcuna cifra". Croatti Paolo (Presidente del Riccione Calcio dal 30.8.2012), nel corso dell’audizione svolta a cura della Procura federale, ha, sostanzialmente, confermato le circostanze indicate, affermando di aver invitato il Ballarini a "rivolgersi al detentore maggioritario delle quote, Orefice Pasquale, o a suo cugino Di Tora che pur non figurando nell'assetto societario, sostituiva Orefice Pasquale e si comportava da garante per la vicenda di Ballarini, avendola trattata direttamente, so che le parti hanno concluso un accordo anche se non sono a conoscenza dei termini dell'accordo stesso … non so se a seguito dell'accordo il calciatore sia stato realmente pagato. Ho solamente ricevuto la dichiarazione di liberatoria da parte del calciatore .... richiesta dalla LND Div. Serie D che avrebbe dovuto procedere allo svincolo". Ulteriori elementi di prova a sostegno della tesi accusatoria emergono dalle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da Bonardi Giorgio (Presidente del Riccione calcio dall'11/7/2012 al 21/8/2012) e da Galli Lauro (Presidente ASD Riccione Calcio dal gennaio 2012 fino alla fine del campionato). Il primo ha riferito che, dopo alcuni giorni dalle sue dimissioni dalla carica, veniva "chiamato dal Sig. Di Tora, che rappresentava, pur non avendo cariche ufficiali, la persona che aveva consentito con la prestazione delle garanzie il versamento della fideiussione e la relativa iscrizione della squadra Riccione calcio al campionato di serie D per un favore consistente nel presentarmi ad un appuntamento con il calciatore Ballarini al casello di Rimini Nord che avrebbe dovuto sottoscrivere una dichiarazione liberatoria a seguito di un precedente accordo tra le parti ..... che consisteva nella liquidazione di una cifra, attorno a 2.000 euro, che sarebbe stata versata successivamente dal Sig. Di Tora o un suo emissario. Da Benvenuti Emanuele, facente funzioni di procuratore del ragazzo, apprendevo che l'accordo non era stato rispettato dalla Società". Il secondo ha affermato che, "nel mese di giugno la Società viene trasformata in una Srl della quale assumevo l'incarico di amministratore unico mentre il Sig. Bonardi Giorgio ne diventava il presidente. Non avendo ricevuto dalla precedente dirigenza la documentazione, sia contabile sia amministrativa della Società, non ero in grado di verificare e rispettare i vari adempimenti contrattuali, .... sono, comunque, a conoscenza che sia il Ballarini sia altri giocatori non avevano ricevuto parte dei rimborsi spese per cui con la nuova proprietà avevamo messo a punto un piano di rientro e una programmazione finanziaria per il nuovo campionato, piano venuto meno a causa della decisione della LND di riconoscere quale struttura societaria il gruppo di persone che aveva acquisito in modo fraudolento quote societarie di maggioranza". Sempre nel corso dell’attività inquirente, il calciatore Cuttone Alessandro (tesserato per il campionato 2011/2012 con il Riccione Calcio) ha confermato il ruolo del Di Tora, rappresentando di essere anch’egli creditore di rimborsi spese nei confronti della Società e di aver proposto ricorso alla Commissione accordi economici dopo aver inutilmente contattato il Di Tora Aquilino, che sapeva essere divenuto il reale proprietario del Riccione Calcio, pur non rivestendo alcuna carica ufficiale, il quale non riconosceva il contratto stipulato a suo tempo con la precedente dirigenza e minacciava di farlo squalificare. Nel corso dell’audizione, con specifico riferimento alla vicenda che ha interessato il calciatore Ballarini, Cuttone Marco ha affermato quanto segue: "il 30 novembre, in occasione dell'udienza presso la L.N.D. (Commissione Accordi economici) mi trovavo come controparte per la discussione della vertenza proprio il Sig. Di Tora che, dopo il rinvio in modo da trovare un accordo tra le parti, tentava una mediazione sulla base del conferimento di una cifra irrisoria quantificabile in 2.000 euro da consegnare presso la stazione di Roma la settimana successiva, ritenevo la proposta inaccettabile per cui interrompevo ogni contatto. Nell'analoga situazione alla mia, quanto ad accordi contrattuali e mancati pagamenti con successiva vertenza si trovano i calciatori, già tesserati per il Riccione Calcio, Savini Andrea e Nodari Alex". In sostanza, Di Tora Aquilino, pur non risultando far parte dell'assetto societario del Riccione Calcio 1929, nella vicenda in esame si è comportato come proprietario e Legale rappresentante di fatto della Società di calcio, facendo perno sulle quote possedute dal cugino, OREFICE Pasquale, operando come un dirigente nel pieno dei poteri, ma non adempiendo alle obbligazioni contratte per interposta persona (cfr., in particolare, dalle dichiarazioni rese da Benvenuti Emanuele, Croatti Paolo, Bonardi Giorgio, Galli Lauro e dai calciatori Ballerini Marco e Cuttone Alessandro): tale comportamento integra gli estremi della violazione dell'art. 1, co. 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 8, comma 9, dello stesso codice, per il mancato pagamento nel termine previsto dall'art. 94/ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissione Accordi economici della Lega Nazionale Dilettanti, in favore del calciatore Ballarini Marco. Infatti, ai sensi dell’art. 1, co. 5, CGS: “Sono tenuti alla osservanza delle Norme contenute nel presente Codice e delle Norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle Società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una Società o comunque rilevante per l’ordinamento federale.”. Come correttamente rilevato dalla Procura federale, la mancata corresponsione nel termine prescritto delle somme dovute per le ragioni esposte, integra gli estremi della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF ed all'art. 8, comma 9, del CGS, ascrivibile alla Società ed ai soggetti che per essa risultano aver operato, prima disattendendo l'obbligo di effettuare il pagamento così come disposto dalla CAE e di inviare la relativa liberatoria nel termine prescritto dall'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF e, dopo, non dando seguito all’accordo transattivo sopra descritto. Quindi, Aquilino Di Tora (che risulta aver operato di fatto, in nome e per conto della ASD Riccione Calcio 1929), deve rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 8, comma 9, stesso codice, poiché, nella sua veste di garante e di gestore di fatto degli interessi amministrativi ed economici dell'ASD Riccione 1929 (posizione rilevante anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 5, del CGS), ha determinato l'inottemperanza di tale Società alla delibera della Commissione accordi economici del 6 luglio 2012 (cfr. Comunicato Ufficiale n. 32), che prevedeva il versamento, in favore del calciatore Ballarini Marco, della somma di € 6.000, nel termine previsto dall'art.94/ter, comma 11, delle NOIF, ponendo in essere, tramite un emissario, un'azione finalizzata a carpire una dichiarazione liberatoria al calciatore stesso, cui veniva concesso il richiesto svincolo, senza effettuare, neppure in misura parziale, il pagamento dovutogli, dell'importo di € 6.000. Tali conclusioni restano ferme anche a seguito del supplemento istruttorio svolto dalla Procura federale a seguito del Comunicato n.33/CDN del 13.11.2013 della Commissione disciplinare nazionale (cfr. nota della Procura federale 8 gennaio 2014 prot. n. 3322/418pfl 2-13/GT/dl e documenti allegati), posto che è vero quanto affermato dal Di Tora, nella propria memoria difensiva, circa il fatto di non aver mai conosciuto, incontrato o promesso alcun beneficio di natura economica al calciatore BALLARINI (affermazione conforme a quanto dichiarato dallo stesso calciatore il quale, in occasione delle sue audizioni, non ha mai fatto il nome del Di Tora), ma è anche vero che il nome ed il ruolo del Di Tora emerge e risulta confermato dalle circostanze (sopra evidenziate) riferite dal calciatore Cuttone Alessandro, da Benvenuti Emanuele, da Bonardi Giorgio, da Croatti Paolo e da Cuttone Alessandro. Accanto al comportamento del Di Tora, vanno considerati quelli di Bonardi Giorgio e di Croatti Paolo (che hanno assunto la presidenza dell'ASD Riccione 1929 nel periodo di riferimento dei fatti oggetto di procedimento), i quali, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la Società, integrano gli estremi della violazione dell'art. 1, co. 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 8, comma 10, stesso codice, per la partecipazione alle descritte irregolarità. Giorgio Bonardi (Presidente dell'ASD Riccione fino al 21 agosto 2012), in particolare, deve rispondere della violazione dell'art. 1, co. 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF ed all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per avere disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento disposto dalla CAE e di inviare la relativa liberatoria nel termine prescritto dall'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF, per essersi recato al Casello Autostradale Rimini Nord, intervenendo il 20 agosto 2012, in qualità di intermediario, nella trattativa con il calciatore Ballarini Marco, condotta da Aquilino Di Tora, finalizzata a conseguire una dichiarazione liberatoria a firma del calciatore BALLARINI Marco, dietro promessa, non mantenuta, di un rimborso parziale della somma di € 6.000,00 deliberata dalla Commissione accordi economici della LND. Croatti Paolo (Presidente dell'ASD Riccione dal 30 agosto 2012), invece, deve rispondere della violazione dell'art. 1, co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, comma 9, stesso codice, poiché nella sua veste di Presidente dell'ASD Riccione non ottemperava alla delibera della Commissione accordi economici del 6 luglio 2012 che prevedeva il versamento, in favore del calciatore Ballarini Marco, della somma di € 6.000, nel termine previsto dall'ad. 94/ter, comma 11 delle NOIE, invitando l'interessato, che rivendicava il pagamento del rimborso spese, a rivolgersi a Di Tora Aquilino che, pur non facendo parte dell'assetto societario, aveva assunto nella vicenda un ruolo di garante. La Società ASD Riccione Calcio 1929, infine, deve rispondere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta, in relazione alla condotta dei propri tesserati Bonardi Giorgio e Croatti Paolo, e a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta di Di Tora Aquilino che ha agito per conto della Società in occasione della vicenda descritta, assumendo posizioni rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 5, del CGS. Per quanto riguarda la Società, tali conclusioni vanno confermate anche all’esito del supplemento istruttorio svolto dalla Procura federale a seguito del Comunicato n. 33/CDN del 13.11.2013 della Commissione disciplinare nazionale (cfr. nota della Procura federale 8 gennaio 2014 prot. n. 3322/418pfl 2-13/GT/dl e documenti allegati). Al riguardo, va rilevato che Spinelli Giovanni ha dichiarato di essere stato chiamato a sovrintendere alla gestione societaria il 29 dicembre 2012, di non aver trovato alcun riferimento documentale di tipo amministrativo e contabile della gestione precedente e di esser venuto a conoscenza dell'obbligo di pagamento delle spettanze del calciatore Ballarini solo nel luglio 2013, in occasione del deposito della domanda di iscrizione al campionato e che, pertanto, rintracciato il calciatore, ha provveduto immediatamente al saldo delle spettanze, ricevendo dallo stesso dichiarazione liberatoria. Dalla dichiarazione liberatoria allegata alla memoria difensiva dello Spinelli, rilasciata in data 10 luglio 2013 da Ballarini Marco (e confermata nella sua autenticità dall'interessato nel corso di un'audizione avvenuta in Cesena il 17 dicembre 2013), emerge, da una parte, che il calciatore dichiara di essere stato soddisfatto del suo credito da parte della SSD Riccione Calcio 1929 u.s. e, dall’altra, che lo stesso ha accettato una somma di danaro inferiore a quanto dovutogli (€ 2.000,00 in luogo di € 6.000,00), nell'intento di porre fine alla controversia, perché stanco e sfiduciato. L’esito del rapporto di debito/credito tra il calciatore e la Società – seppure caratterizzato dalla positiva iniziativa dell'Amministratore Unico, Spinelli Giovanni -, non incide sulla responsabilità (diretta ed oggettiva) della Società, ma rileva ai fini della determinazione della sanzione da irrogare e, quindi, se ne tiene conto in relazione a tale profilo. In conclusione, gli addebiti contestati dalla Procura federale risultano provati e, di conseguenza, vanno sanzionate le condotte ascrivibili ai soggetti indicati ed alla Società stessa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertate le responsabilità come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni: - per Di Tora: inibizione di 18 mesi (diciotto); - per Bonardi: inibizione di mesi 6 (sei); - per Croatti: inibizione di mesi 6 (sei); - per ASD Riccione calcio 1929: penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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