COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 19.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 20 a carico di: 1) LUZZI Sandro, tesserato all’epoca dei fatti, per la A.S. Paludi; 2) la Società A.S. PALUDI; per rispondere, rispettivamente: il sig. Luzzi Sandro, della violazione degli artt. 1, comma 1, del CGS e 30, commi 1 e 4, dello Statuto Federale, per avere adito la Giustizia Ordinaria, senza richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, così eludendo il vincolo di giustizia, come sopra meglio descritto nella parte motiva; la Soc. A.S. Paludi, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 19.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 20 a carico di: 1) LUZZI Sandro, tesserato all'epoca dei fatti, per la A.S. Paludi; 2) la Società A.S. PALUDI; per rispondere, rispettivamente: il sig. Luzzi Sandro, della violazione degli artt. 1, comma 1, del CGS e 30, commi 1 e 4, dello Statuto Federale, per avere adito la Giustizia Ordinaria, senza richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, così eludendo il vincolo di giustizia, come sopra meglio descritto nella parte motiva; la Soc. A.S. Paludi, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato. IL DEFERIMENTO Con nota del 18 dicembre 2013, n.3103/889pf12-13/GT/dl, il Vice Procuratore Federale, letti gli atti del procedimento n. 889 pf 12/13; Premesso che, con nota del 19 marzo 2013, il Presidente del Comitato Regionale Calabria comunicava alla Procura Federale, per le opportune valutazioni, che l'arbitro, sig. Pranno Paolo, della Sez. AIA di Cosenza, era stato oggetto di denuncia penale sporta nei suoi confronti dal calciatore Luzzi Sandro, tesserato per la Soc. Paludi, senza che fosse stato preventivamente richiesto ed ottenuto il previsto nulla - osta; Rilevato che, dall'esame della documentazione pervenuta e dalle dichiarazioni rilasciate dal tesserato escusso, Luzzi Sandro, al collaboratore dell'Ufficio di Procura Federale, in data 17.05.2013, è emerso che il predetto Luzzi Sandro ha sporto denuncia - querela, presso un Comando Stazione Carabinieri territoriale, nei confronti dell'arbitro Pranno Paolo, in ordine al reato di diffamazione, subito in occasione della gara Scala Coeli - AS Paludi dell'11.12.2011, in assenza di richiesta di autorizzazione, da parte del Consiglio Federale, a poter adire l'autorità giudiziaria e, pertanto, in violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto Federale; Ritenuto, pertanto, che nel comportamento tenuto dal suddetto tesserato debbano ravvisarsi aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare, vista la violazione, documentalmente provata e sostanzialmente ammessa dallo stesso Luzzi, del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art.1, comma 1, del CGS, con riferimento all'art. 30, commi 1 e 4 dello Statuto Federale, per avere lo stesso adito la Giustizia Ordinaria, senza richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, così eludendo il vincolo di giustizia; Ritenuto, altresì, che la società AS Paludi debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del CGS, per l'operato del proprio tesserato; Vista la proposta del Sostituto procuratore, aw. Gianfranco Marcello; Visto l'art. 32, comma 4, del CGS; DEFERIVA Alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria 1) Luzzi Sandro, tesserato all'epoca dei fatti, per la A.S. Paludi; 2) la Società A.S. Paludi; per rispondere, rispettivamente: il sig. Luzzi Sandro, della violazione degli artt. 1, comma 1, del CGS e 30, commi 1 e 4, dello Statuto Federale, per avere adito la Giustizia Ordinaria, senza richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, così eludendo il vincolo di giustizia, come sopra meglio descritto nella parte motiva; la Soc. A.S. Paludi, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 17 febbraio 2014, sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il Sostituto Procuratore Federale avv. Antonio Quintieri, nonché il sig. Luzzi Sandro e la Società A.S. Paludi, rappresentata dal Presidente Sig.ra Pondaco Teresa. La Società A.S. Paludi ha avanzato istanza per l'applicazione delle sanzioni ex art.23 C.G.S. cosi determinate: sanzione base € 600,00 di ammenda, ridotta a € 400,00. Il Sostituto Procuratore Federale ha espresso il proprio consenso. Quanto al calciatore Luzzi Sandro il Sostituto Procuratore ha chiesto l’applicazione della squalifica di mesi sei. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi delle violazioni contestate così come specificato in rubrica. Va accolta la richiesta di applicazione nella misura concordata per la Società A.S.Paludi di € 400,00 quanto alla responsabilità del calciatore Luzzi Sandro e documentalmente accertata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore, del patteggiamento e riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga: - alla Società A.S. PALUDI l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00); - al calciatore LUZZI Sandro la squalifica di mesi SEI (6) quindi fino al 19 AGOSTO 2014.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it