F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 20 Febbraio 2014 (166) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO CASTAGNA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Sarzanese Calcio 1906 Srl), Società ASD SARZANESE CALCIO 1906 Srl – (nota n. 3501/334 pf12-13 AM/pp del 14.1.2014).
	
                F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 20 Febbraio 2014
 
(166) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO CASTAGNA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Sarzanese Calcio 1906 Srl), Società ASD SARZANESE CALCIO 1906 Srl - (nota  n. 3501/334 pf12-13 AM/pp del 14.1.2014). 
La Procura federale ha deferito a questa CDN il Sig. Marco Castagna, all’epoca dei fatti  presidente della ASD Sarzanese Calcio 1906 Srl e la stessa ASD Sarzanese Calcio 1906  Srl per la violazione a carico del Castagna dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 94  ter comma 13 NOIF, nonché dell’art. 8 commi 9, 1 e 15 CGS e per la responsabilità diretta  della Società di cui all’art. 4 comma 1 CGS stante l’addebito mosso al proprio legale  rappresentante.  Il deferimento aveva tratto le mosse da una denuncia del Sig. Andrea Ceccotti, allenatore  di base iscritto nei ruoli del Settore tecnico federale, indirizzata alla Procura federale, con  la quale si evidenziava che la Società non aveva corrisposto al denunciante la somma di €  556,00, al cui pagamento era stata obbligata dal Collegio Arbitrale presso la LND con  decisione del 23.6.2012 pubblicata sul C.U. n. 6 stagione sportiva 2011/2012. Precisava il  Ceccotti che era invano trascorso il termine di giorni 30 dalla comunicazione alla Società  della decisione di cui sopra.  Né il Castagna, né la Società hanno fatto pervenire a questa CDN scritti difensivi.  All’udienza odierna è comparsa la sola Procura federale, la quale ha chiesto, in una  all’accoglimento del deferimento, le sanzioni della inibizione di mesi sei a carico del Sig.  Marco Castagna ed a carico della Società della penalizzazione di un punto in classifica,  da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché l’ammenda di € 600,00.  La CDN osserva quanto segue.  L’art. 94 ter comma 13 NOIF prevede che il pagamento agli allenatori delle Società della  LND di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale deve essere  effettuato entro giorni trenta dalla comunicazione della decisione e che, decorso  inutilmente tale termine, deve applicarsi la sanzione di cui all’art. 7 comma 6 bis CGS.  Nel caso in esame, risulta dagli atti che la comunicazione alla Società del provvedimento  del Collegio Arbitrale era stata effettuata il 6.7.2012 (prot. 99/12 Collegio Arbitrale presso  la LND) e che alla data della denuncia del Ceccotti, pervenuta alla Procura federale il  24.10.2012, l’obbligazione a carico della Società non era stata adempiuta.  Il deferimento deve essere pertanto accolto e con esso vanno inflitte le sanzioni di cui al  dispositivo, ritenute congrue nel caso in esame. 
P.Q.M.  accoglie il deferimento e per l’effetto infligge al Sig. Marco Castagna, all’epoca dei fatti  presidente della ASD Sarzanese Calcio 1906 Srl, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla ASD  Sarzanese Calcio 1906 la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel  campionato in corso. 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
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