F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 20 Febbraio 2014 (166) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO CASTAGNA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Sarzanese Calcio 1906 Srl), Società ASD SARZANESE CALCIO 1906 Srl – (nota n. 3501/334 pf12-13 AM/pp del 14.1.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 20 Febbraio 2014 (166) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO CASTAGNA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Sarzanese Calcio 1906 Srl), Società ASD SARZANESE CALCIO 1906 Srl - (nota n. 3501/334 pf12-13 AM/pp del 14.1.2014). La Procura federale ha deferito a questa CDN il Sig. Marco Castagna, all’epoca dei fatti presidente della ASD Sarzanese Calcio 1906 Srl e la stessa ASD Sarzanese Calcio 1906 Srl per la violazione a carico del Castagna dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 13 NOIF, nonché dell’art. 8 commi 9, 1 e 15 CGS e per la responsabilità diretta della Società di cui all’art. 4 comma 1 CGS stante l’addebito mosso al proprio legale rappresentante. Il deferimento aveva tratto le mosse da una denuncia del Sig. Andrea Ceccotti, allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore tecnico federale, indirizzata alla Procura federale, con la quale si evidenziava che la Società non aveva corrisposto al denunciante la somma di € 556,00, al cui pagamento era stata obbligata dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 23.6.2012 pubblicata sul C.U. n. 6 stagione sportiva 2011/2012. Precisava il Ceccotti che era invano trascorso il termine di giorni 30 dalla comunicazione alla Società della decisione di cui sopra. Né il Castagna, né la Società hanno fatto pervenire a questa CDN scritti difensivi. All’udienza odierna è comparsa la sola Procura federale, la quale ha chiesto, in una all’accoglimento del deferimento, le sanzioni della inibizione di mesi sei a carico del Sig. Marco Castagna ed a carico della Società della penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché l’ammenda di € 600,00. La CDN osserva quanto segue. L’art. 94 ter comma 13 NOIF prevede che il pagamento agli allenatori delle Società della LND di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale deve essere effettuato entro giorni trenta dalla comunicazione della decisione e che, decorso inutilmente tale termine, deve applicarsi la sanzione di cui all’art. 7 comma 6 bis CGS. Nel caso in esame, risulta dagli atti che la comunicazione alla Società del provvedimento del Collegio Arbitrale era stata effettuata il 6.7.2012 (prot. 99/12 Collegio Arbitrale presso la LND) e che alla data della denuncia del Ceccotti, pervenuta alla Procura federale il 24.10.2012, l’obbligazione a carico della Società non era stata adempiuta. Il deferimento deve essere pertanto accolto e con esso vanno inflitte le sanzioni di cui al dispositivo, ritenute congrue nel caso in esame. P.Q.M. accoglie il deferimento e per l’effetto infligge al Sig. Marco Castagna, all’epoca dei fatti presidente della ASD Sarzanese Calcio 1906 Srl, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla ASD Sarzanese Calcio 1906 la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel campionato in corso.
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