F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 17 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 28 Febbraio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. FUTSAL POTENZA CALCIO A5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL POTENZA/SHAOLIN SOCCER DEL 19.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 442 del 23.1.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 17 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 28 Febbraio 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO A.S.D. FUTSAL POTENZA CALCIO A5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL POTENZA/SHAOLIN SOCCER DEL 19.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 442 del 23.1.2014)
La società sportiva A.S.D. Futsal Potenza ha proposto reclamo contro la decisione emanata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con la quale, in riferimento alla gara disputata in data 19 gennaio 2014 Futsal/Shaolin Soccer, ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, C.G.S., per responsabilità oggettiva della società ospitante, a seguito della avvenuta sospensione dell'incontro per impraticabilità del campo. L'incontro è stato sospeso dagli arbitri all'inizio del secondo tempo per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco, dovuta alla condensa che lo rendeva scivoloso. Il Giudice Sportivo ha ritenuto di adottare la sanzione predetta, poiché mancava un sistema di aerazione/deumidificazione idoneo a prevenire il formarsi della condensa. La società reclamante ha dedotto che la sospensione dell'incontro non è stata dovuta alla cattiva manutenzione dell'impianto, ma al verificarsi di un caso fortuito, costituito da una scarica elettrica che ha provocato un danno all'impianto di riscaldamento, che non poteva essere immediatamente riparato, poichè necessitava della sostituzione di alcuni pezzi di ricambio non immediatamente disponibili. Il reclamo è fondato. Infatti, dagli atti di causa risulta come il terreno di gioco era stato considerato praticabile fino al momento della sospensione, avvenuta agli inizi del secondo tempo, quando appunto si è verificato il fulmine che ha colpito parti dell'impianto. Tale fatto rientra sicuramente nel caso fortuito, e quindi non prevedibile né prevenibile. La riprova di ciò è data sia dalla relazione dei tecnici e sia dalla fattura di acquisto dei pezzi di ricambio (sostituiti il giorno successivo), entrambe allegate al ricorso. Tale documentazione non si pone in contrasto con il referto arbitrale, in quanto l'arbitro ha semplicemente costato l'impraticabilità del campo a seguito del formarsi della condensa, sopraggiunta nel secondo tempo della gara, che fino a quel momento si era svolta regolarmente. Per questi motivi la C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Futsal Potenza Calcio a 5 di Potenza annulla la delibera impugnata, e, per l’effetto, dispone, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, comma 4 e 37, comma 4, C.G.S. la ripetizione della gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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