COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 07/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 – RICORSO V.R.EPISCOPIA AVVERSO LA SQUALIFICA SINO AL 30.06.2016 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE VECCHIONE EGIDIO, RIPORTATA SUL CU N.67 DEL 12.02.2014.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 76 del 07/03/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
6.1 - RICORSO V.R.EPISCOPIA AVVERSO LA SQUALIFICA SINO AL 30.06.2016 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE VECCHIONE EGIDIO, RIPORTATA SUL CU N.67 DEL 12.02.2014.
Letto il reclamo proposto dalla Società V.R. EPISCOPIA avverso la squalifica del calciatore VECCHIONE EGIDIO,come riportato sul C.U. n.67 del 12/02/2014;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Rilevato che la Società reclamante, non abbia fatto richiesta di essere ascoltata;
Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;
Considerato come il reclamo debba dirsi proposto in violazione dell’art. 33 comma 5 CGS e che pertanto, a questa Commissione adita risulti preclusa ogni possibilità di esame del merito delle questioni sottoposte al suo vaglio;
P.Q.M.
• rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n.67 del 12.02.2014;
• dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 07/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 – RICORSO V.R.EPISCOPIA AVVERSO LA SQUALIFICA SINO AL 30.06.2016 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE VECCHIONE EGIDIO, RIPORTATA SUL CU N.67 DEL 12.02.2014."